Edilizia, nuove regole per la tutela della sicurezza dei lavoratori. Arriva il badge elettronico, novità per la patente a punti.
Cambiano le regole per la tutela della sicurezza nei cantieri edili con il decreto legge n. 159 del 31 ottobre 2025: un pacchetto di misure che punta a prevenire infortuni e malattie professionali introducendo obblighi più stringenti su identificazione in cantiere (badge anche digitale con codice anticontraffazione), controlli mirati su appalti e subappalti, formazione tracciata e aggiornamento delle norme tecniche per i lavori in quota.
D’altronde, ci si riferisce a un contesto che non lascia margini di ambiguità. Nel Rapporto 2025 elaborato congiuntamente da Inail e Regioni su infortuni mortali e gravi, il sistema fotografa 2.379 infortuni mortali in dieci anni, di cui oltre la metà in agricoltura e costruzioni. Cantieri, officine, aree di carico e scarico risultano i luoghi più critici; basti pensare che in edilizia le cadute dall’alto pesano quasi per il 60% dei decessi.
Dati che richiamano a interventi urgenti: formazione mirata, uso dei sistemi informativi, piani di prevenzione e indagini Asl capaci di ricostruire dinamiche e fattori di rischio per agire prima che l’incidente avvenga. Nel dettaglio, il provvedimento introduce una serie di novità che va dal badge digitale di cantiere al rafforzamento della patente a crediti, dall’aggiornamento dei DPI e delle nuove regole per scongiurare le cadute dall’alto all’accreditamento degli enti formatori.
Entra in vigore dal 1° novembre 2025: alcune misure operano subito, altre richiedono decreti attuativi o decorrono in date successive. Vediamole con ordine, chiarendo anche entro quando i datori di lavoro devono adeguarsi (mentre di seguito trovate il testo completo del decreto legge n. 159 del 31 ottobre così da approfondire cosa cambia).
Arriva il badge digitale
Tra le misure più rilevanti del provvedimento figura senza dubbio l’introduzione del badge digitale di cantiere, uno strumento destinato a diventare obbligatorio per tutti i lavoratori impiegati nei cantieri edili, sia in appalto che in subappalto, pubblici o privati.
Nel dettaglio, la tessera di riconoscimento dovrà contenere gli elementi identificativi del lavoratore- quindi nome, fotografia, datore di lavoro e un codice univoco anticontraffazione - e potrà essere rilasciata anche in formato digitale, accessibile tramite smartphone o tablet. L’obiettivo è duplice: garantire una tracciabilità completa della manodopera e rafforzare il contrasto al lavoro irregolare, permettendo alle autorità di controllo di verificare in tempo reale chi accede ai cantieri e a quale impresa appartiene.
Il badge sarà collegato al Siisl, la piattaforma nazionale che gestisce le politiche attive e gli incentivi all’assunzione. Quando l’assunzione avverrà tramite offerte pubblicate sul portale, la tessera verrà generata automaticamente e precompilata con i dati del rapporto di lavoro, che il datore dovrà solo integrare. Il nuovo sistema consentirà così di monitorare digitalmente i flussi di manodopera e le presenze in cantiere, offrendo una base dati utile anche per verifiche su formazione, sicurezza e regolarità contributiva.
La norma è in vigore dal 1° novembre 2025, ma la piena operatività del badge scatterà soltanto dopo l’emanazione di un decreto del ministero del Lavoro e di quello dei Trasporti, atteso entro 60 giorni dalla legge di conversione, quindi indicativamente tra febbraio e marzo 2026. Sarà quel decreto a stabilire le specifiche tecniche della tessera, le misure di sicurezza informatica e privacy e l’eventuale estensione dell’obbligo ad altri settori produttivi ad alto rischio.
La patente a punti
Tra le misure degne di approfondimento figura anche il rafforzamento della patente a crediti per la sicurezza, introdotta dal d.lgs. 81/2008 e resa operativa nei cantieri dall’ottobre del 2024. Il nuovo provvedimento ne modifica diversi aspetti, con l’obiettivo di rendere più tempestiva ed efficace la risposta alle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La principale novità riguarda il meccanismo di decurtazione dei punti, che ora avverrà immediatamente al momento della notifica del verbale di accertamento, senza attendere l’esito definitivo dei procedimenti. L’Ispettorato nazionale del lavoro potrà inoltre utilizzare le informazioni del Portale nazionale del sommerso - il Pns - per aggiornare la posizione delle imprese, migliorando la tracciabilità dei controlli.
Viene poi aumentato l’importo delle sanzioni, con una soglia massima che sale da 6.000 a 12.000 euro per lavoratore in caso di impiego irregolare o violazioni gravi. Le nuove regole si applicano agli illeciti commessi a partire dal 1° gennaio 2026.
Le novità per i lavori in quota
Come anticipato, le cadute da altezze importanti hanno molta incidenza nelle statistiche sugli infortuni avvenuti sui luoghi di lavoro. A tal proposito, il decreto interviene anche sulle regole tecniche per i lavori in quota, aggiornando gli articoli 113 e 115 del d.lgs. 81/2008 per rispondere a una delle principali cause di infortuni mortali in edilizia.
A riguardo, la nuova disciplina stabilisce che, ogni volta che è tecnicamente possibile, deve essere data priorità ai sistemi di protezione collettiva, come parapetti, reti di sicurezza o impalcature, che riducono il rischio senza richiedere un’azione individuale del lavoratore. Solo quando tali soluzioni non siano praticabili, diventa obbligatorio l’impiego di sistemi di protezione individuale adeguati al tipo di lavoro: dispositivi di trattenuta, posizionamento, accesso e posizionamento mediante funi o sistemi di arresto caduta. Anche in questo caso, la norma impone di scegliere in via preferenziale i sistemi meno rischiosi, come trattenuta e posizionamento, rispetto a quelli di arresto caduta, che intervengono solo dopo l’evento.
Particolare attenzione è poi dedicata alle scale verticali permanenti, spesso presenti nei cantieri o nei siti industriali: se superano i 2 metri di altezza e hanno inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere dotate, secondo la valutazione dei rischi, di gabbia di sicurezza o di un sistema anticaduta individuale. Vengono inoltre fissate le distanze minime tra i pioli e la parete (almeno 15 centimetri) e tra la parete della gabbia e il piano dei pioli (non oltre 60 centimetri), così da evitare il rischio di intrappolamento o caduta accidentale.
Infine, il decreto chiarisce che anche alcuni indumenti di lavoro possono essere qualificati come dispositivi di protezione individuale (Dpi) quando, sulla base della valutazione dei rischi, svolgono una funzione protettiva specifica. In questi casi il datore di lavoro è tenuto a garantirne la manutenzione, igiene e sostituzione periodica, come per qualsiasi altro Dpi.
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