Multe via PEC, decreto in Gazzetta Ufficiale: come funziona, destinatari e termini

Simone Micocci

19 Gennaio 2018 - 10:43

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Nel 2018 la notifica delle multe per i titolari di posta elettronica certificata sarà effettuata per mezzo di PEC; qui le informazioni del Ministero dell’Interno sulle novità introdotte.

Multe via PEC, decreto in Gazzetta Ufficiale: come funziona, destinatari e termini

Multe via PEC: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Interno contenente tutte le informazioni sulla notifica delle multe in modalità telematica attraverso la posta elettronica certificata.

Se siete titolari di un indirizzo PEC, quindi, non riceverete più la notifica di una multa per mezzo di una raccomandata, ma tramite una mail sul vostro indirizzo di posta elettronica certificata.

Naturalmente questa novità non riguarda tutti, visto che la maggioranza dei cittadini non ha un indirizzo PEC dove ricevere la notifica, ma solo coloro che sono titolari di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un domicilio digitale.

Una novità molto importante che merita di essere approfondita: ecco nel dettaglio cosa cambia con l’arrivo della notifica multe per mezzo PEC e a chi si rivolge questa nuova modalità.

Chi può ricevere la notifica della multa via PEC

Ad oggi la notifica di una sanzione comminata in seguito alla violazione del Codice della Strada viene inviata per mezzo di posta raccomandata.

Con la pubblicazione del decreto del Ministero dell’Interno in Gazzetta Ufficiale tutti i titolari di un indirizzo PEC la riceveranno sulla loro casella di posta elettronica certificata.

Nel dettaglio, questo vale per tutti coloro che:

  • hanno commesso la violazione e al momento dell’accertamento dell’illecito forniscono agli agenti un indirizzo PEC valido;
  • hanno commesso la violazione e al momento dell’accertamento dell’illecito comunicano agli agenti il proprio domicilio digitale.

Le suddette opzioni valgono per il proprietario del veicolo con il quale è stata commessa la suddetta violazione.

Cosa succede qualora il titolare di PEC non lo comunica alle autorità? In tal caso prima dell’invio della notifica per mezzo di raccomandata postale, l’ufficio da cui dipende l’organo che ha accertato l’illecito ha libero accesso agli elenchi pubblici per le notificazioni e comunicazioni elettroniche per accertare l’eventuale possesso di un indirizzo PEC.

Lo stesso è possibile quando la contestazione non è stata possibile al momento dell’accertamento dell’illecito, come ad esempio quando la multa viene posta dalla Polizia Locale sull’automobile parcheggiata senza rispettare le norme di riferimento indicate dal Codice della Strada.

Qualora invece la notifica via PEC non sia possibile per cause imputabili al destinatario, allora il notificante dovrà estrarre il messaggio inviato, insieme a tutti i suoi allegati e all’avviso di mancata consegna, su un supporto analogico e deve attestarne la conformità.

Se questa viene accertata, allora la notifica verrà effettuata in maniera tradizionale, nei termini previsti dal Codice della Strada. In tal caso qualsiasi onere è a carico del destinatario.

Tempi per la notifica

L’introduzione della modalità telematica per la notifica delle multe non comporta alcuna novità per i termini entro la quale questa deve essere effettuata.

Restano in vigore quindi le norme di riferimento del Codice della Strada che fissano a 90 giorni il termine per la notifica delle multe stradali. Termine che se non viene rispettato fa sì che la multa perda di efficacia.

Nel dettaglio, la notifica si considera effettuata dal momento in cui viene generata la relativa ricevuta di avvenuta consegna e non da quando il messaggio viene letto dal destinatario.

Cosa contiene la notifica via PEC

Affinchè sia valida, la notifica di una multa inviata via PEC deve specificare nell’oggetto che si tratta di un atto amministrativo e che si riferisce ad una sanzione amministrativa correlata ad una violazione del Codice della Strada.

Inoltre, nella notifica saranno allegati alcuni documenti, come ad esempio la relazione di notificazione, sottoscritta con firma digitale, nella quale devono essere riportate le seguenti informazioni:

  • denominazione esatta e l’indirizzo dell’amministrazione e della sua articolazione periferica che ha provveduto alla spedizione dell’atto;
  • indicazione del responsabile del procedimento di notificazione nonché’, se diverso, di chi ha curato la redazione dell’atto notificato;
  • indirizzo ed il telefono dell’ufficio presso il quale e’ possibile esercitare il diritto di accesso;
  • indirizzo di posta elettronica certificata a cui gli atti o provvedimenti vengono notificati;
  • indicazione dell’elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto ovvero le modalità’ con le quali e’ stato comunicato dal destinatario.

Inoltre, in allegato deve esserci una copia per immagine su supporto informatico di documento analogico del verbale di contestazione, ovvero un duplicato o copia informatica di documento informatico del verbale di contestazione con attestazione di conformità all’originale.

Infine - come si legge nel decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, deve essere allegata qualsiasi altra comunicazione utile al destinatario per esercitare il proprio diritto alla difesa, ossia per fare ricorso contro la multa.

Ricordiamo che per rendere valida la notifica per mezzo di PEC è necessario che tutti gli allegati siano sottoscritti con firma digitale.

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# Multe

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