Si presenta ubriaco al lavoro e viene licenziato. Il giudice lo reintegra: “Non ha fatto male a nessuno”

Laura Pellegrini

13 Aprile 2026 - 00:22

Un magazziniere milanese si è presentato ubriaco sul posto di lavoro ed è stato licenziato. Il giudice ha disposto il reintegro e un indennizzo di quasi €20.000.

Si presenta ubriaco al lavoro e viene licenziato. Il giudice lo reintegra: “Non ha fatto male a nessuno”

Presentarsi ubriachi al lavoro può giustificare il licenziamento, ma la legittimità del provvedimento dipende dalla gravità del comportamento e dai rischi creati. Un lavoratore di un noto negozio di Milano, assunto a tempo indeterminato (riservato alle categorie protette) da 22 anni era stato licenziato dopo essersi presentato sul posto di lavoro completamente ubriaco, tale da non reggersi in piedi.

L’azienda, di fronte a questo comportamento, aveva avviato un procedimento disciplinare per poi comunicare al dipendente la fine del rapporto di lavoro. Il magazziniere ha quindi presentato ricorso al Tribunale difendendo la sua posizione e ha ottenuto il reintegro con un indennizzo di 14 mensilità, ovvero circa €20.000 euro. Secondo il giudice la sanzione adottata dai vertici aziendali era sproporzionata: bastava una sospensione.

La giurisprudenza italiana prevede la possibilità di licenziamento per giusta causa per i lavoratori che si presentano ubriachi sul posto di lavoro, ma solo a parità di alcune condizioni. Vediamo il caso specifico.

Licenziato perché si presenta ubriaco sul posto di lavoro

Un lavoratore di un supermercato milanese era stato licenziato in tronco dopo essersi presentato al turno pomeridiano, nel settembre 2025, visibilmente alterato dall’alcol.
Secondo la ricostruzione, l’uomo si era presentato per il turno delle 14:00 mostrando chiari segni di ebbrezza: andatura instabile, alito vinoso e difficoltà di coordinazione. I suoi colleghi, notando le difficoltà, hanno cercato di tenerlo in piedi e lo hanno accompagnato in uno stanzino.

L’azienda, richiamando gli obblighi di sicurezza e la violazione del rapporto di fiducia, aveva innanzitutto avviato un procedimento disciplinare, in cui l’uomo aveva ammesso le sue colpe e si era scusato con i vertici specificando che stava affrontando un periodo molto difficile ma comunque si era dimostrato disponibile all’eventuale presa in carico dei servizi sociali. Oltre a questo, il lavoratore aveva ammesso di aver iniziato un percorso presso il Noa (nucleo operativo per le alcol-dipendenze dell’Asst).

L’azienda, nonostante la collaborazione dimostrata dal dipendente, a circa due settimane di distanza dall’accaduto aveva optato per il licenziamento per giusta causa. Il dipendente ha quindi presentato ricorso al Tribunale.

La decisione del giudice e il reintegro

Di fronte a questa vicenda, il giudice del Tribunale di Milano sezione lavoro aveva cercato di trovare una mediazione tra le parti considerando la disponibilità e collaborazione del lavoratore, senza negare gli interessi dell’azienda. Quest’ultima, però, sembrava disponibile alla conciliazione economica mentre negava la possibilità di reintegro del dipendente.

Il giudice ha quindi condannato la società a reintegrare il dipendente e a corrispondere tutti gli stipendi arretrati, dal licenziamento fino ad oggi (circa 1400 euro al mese per 14 mensilità) come indennizzo. Inoltre, i proprietari del negozio avrebbero dovuto rimborsare al dipendente il pagamento circa 5.000 euro di spese legali.

Non essendoci precedenti e non avendo fatto del male a nessuno, secondo il tribunale la società avrebbe dovuto eventualmente disporre una sospensione piuttosto che un licenziamento in tronco. Come si legge nella sentenza, infatti, «nel caso concreto, pacificamente, non sussiste recidiva, costituendo la condotta in esame l’unico episodio di rilevanza disciplinare avvenuto in oltre 22 anni di carriera».

Perché il giudice ha reintegrato il lavoratore?

Nonostante la condotta del lavoratore sia stata giudicata «censurabile», il giudice ha ribaltato la decisione del datore di lavoro basandosi su tre pilastri fondamentali:

  • l’assenza del danno, ovvero il lavoratore non ha causato incidenti né ha danneggiato macchinari o merci;
  • la proporzionalità della sanzione, mancando la recidiva (era la prima volta che accadeva), l’azienda avrebbe dovuto applicare sanzioni conservative, come la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per alcuni giorni, anziché la risoluzione del contratto;
  • il contesto delle mansioni, sebbene lavorasse in magazzino, il dipendente non stava svolgendo attività ad alto rischio che avrebbero reso il licenziamento inevitabile per la tutela della vita umana.

Il messaggio del Tribunale, quindi, è chiaro: è ammesso il licenziamento per giusta causa quando il lavoratore si presenta ubriaco sul posto di lavoro, ma a parità di alcune condizioni. L’ebbrezza sul lavoro è un illecito disciplinare, ma per perdere il posto è necessario che tale stato abbia compromesso irrimediabilmente la sicurezza o il funzionamento dell’impresa.

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