Minorenni senza biglietto, è legale farli scendere dall’autobus? Ecco chi è responsabile

Ilena D’Errico

6 Giugno 2026 - 19:31

Un altro minorenne ha dovuto rinunciare all’autobus perché sprovvisto del biglietto, aveva dimenticato a casa l’abbonamento. Che responsabilità ha l’autista? Ecco cosa prevede la legge.

Minorenni senza biglietto, è legale farli scendere dall’autobus? Ecco chi è responsabile

Quando pensiamo ai minorenni senza biglietto sui trasporti pubblici di solito immaginiamo giovani che vogliono usufruire del servizio gratis, magari creando disordini o perfino pericolo per gli altri passeggeri e i lavoratori. Quest’anno, però, non uno ma ben due casi di minori lasciati a piedi hanno scatenato un grosso polverone. A gennaio, un bambino di 11 anni è stato costretto a camminare per 6 km tra la neve, sulla statale in provincia di Belluno, e con temperature sottozero. L’autista gli aveva negato la corsa perché non aveva il biglietto speciale entrato in vigore qualche giorno prima, con la tariffa maggiorata per il periodo olimpico.

Qualche giorno fa un episodio simile si è ripetuto in provincia di Belluno, dove un altro passeggero undicenne è stato invitato a scendere dall’autobus, in questo caso perché aveva dimenticato l’abbonamento a casa. Vicende che fortunatamente non hanno avuto esiti tragici, ma che restano molto spiacevoli per tutte le persone coinvolte, a partire dai minori protagonisti. È del tutto naturale, quindi, chiedersi cosa preveda la legge in proposito. I dubbi dei cittadini sono tanti: il minore poteva usare i trasporti senza un genitore? L’autista era tenuto a tutelarlo o a far rispettare le condizioni di viaggio dell’azienda? Proviamo a fare chiarezza.

Da che età è possibile usare i trasporti senza un adulto

In genere i minorenni sono soggetti alla tutela dei genitori fino al compimento di 18 anni, ma questo non significa che debbano essere accompagnati in ogni momento. A partire dai 14 anni un minore può viaggiare con il treno o con l’aereo senza la presenza di un adulto di riferimento, a determinate condizioni, quindi lo stesso si può dire per autobus e altri trasporti locali.

La soglia dei 14 anni è in effetti uno spartiacque, perché prima di quest’età i minori necessitano sempre della presenza di un genitore o di un altro adulto che se ne occupi. Il reato di abbandono di minore, infatti, riguarda proprio i soggetti di età inferiore a 14 anni (o addirittura superiore nel casi in cui manca comunque la necessaria autonomia). Ciò premesso, la giurisprudenza ha mostrato più volte di tener conto delle circostanze specifiche:

  • per quanto tempo il minore è rimasto solo;
  • quali misure ha azionato il genitore per la sicurezza e la serenità del minore;
  • il livello di autonomia e consapevolezza del minore.

Non a caso, modifiche legislative recenti introducono la possibilità di far uscire da scuola i minori di 14 anni da soli, entro certi limiti e comunque con le opportune precauzioni e autorizzazioni da parte dei genitori. In linea di massima, non commette un reato il genitore che permette al figlio undicenne di recarsi a scuola o tornare con i mezzi pubblici in un breve tragitto, se il bambino ha le capacità e gli strumenti adeguati. Ma com’è possibile, quindi, che si discuta di potenziali responsabilità per gli autisti?

È legale far scendere i minorenni senza biglietto dall’autobus?

La tutela dei minori è una priorità assoluta nel nostro ordinamento. Ecco perché pur alla luce di quanto detto e comunque a prescindere dalle eventuali colpe genitoriali ogni adulto, anche gli autisti dei mezzi di trasporto, è chiamato a una maggiore prudenza. Un minore può essere in grado di usare i mezzi pubblici ma allo stesso tempo avere difficoltà nell’orientamento nel percorso a piedi, oltre a essere esposto a maggiori pericoli e difficoltà.

Autisti, controllori e altri operatori sono quindi tenuti a valutare il caso specifico, attuando le misure necessarie: allertare i genitori, lasciare il minore in un luogo sicuro e così via. In caso contrario, questi adulti incorrono in responsabilità civili e penali, soprattutto in mancanza di liberatoria genitoriale.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, la multa - comunque a carico dei genitori - sostituisce il titolo di viaggio e permette di rientrare a casa senza problemi di sorta. Per le compagnie private è diverso, perché i contratti prevedono la negazione del servizio in mancanza del corrispettivo biglietto.

Il buonsenso suggerirebbe che accompagnare il minore sia la strada più giusta e veloce, ma non lo si può considerare un obbligo a carico degli autisti, peraltro tenuti al rispetto del contratto aziendale. Le valutazioni del caso specifico spettano, eventualmente, a un giudice in base a tutte le circostanze, ma ciò che rileva oggi è l’assenza di strumenti idonei per prevenire tali problemi. Servirebbero linee guida chiare e mezzi ad hoc per assicurare ai minori la giusta protezione ed evitare disagi agli autisti.