Maternità dopo il parto, la guida. Quanto dura, come fare domanda e con che documenti

Simone Micocci

05/08/2026

Maternità tutta dopo il parto, come fare? Ecco una guida al congedo posticipato con tutte le istruzioni per non commettere errori.

Maternità dopo il parto, la guida. Quanto dura, come fare domanda e con che documenti

Con il passaggio a un sistema sempre più flessibile, oggi è possibile fruire del congedo di maternità interamente dopo il parto, godendo quindi di tutte le cinque mensilità a partire dalla nascita del figlio o della figlia.

L’opportunità di posticipare la maternità a dopo il parto è disciplinata dall’articolo 1, comma 485, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, che ha introdotto il comma 1.1 all’articolo 16 del decreto legislativo n. 151 del 2001, norma che appunto consente alla lavoratrice di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto, entro i 5 mesi successivi, purché tale scelta non comporti rischi per la salute della gestante e del nascituro.

Questa possibilità nasce per dare alle lavoratrici più tempo da trascorrere con il bambino o la bambina, soprattutto nei primi mesi di vita, quando la presenza della madre può rappresentare un sostegno ancora più importante. Ci sono contesti, infatti, nei quali il luogo di lavoro e le mansioni svolte non mettono a rischio né la salute della madre né quella del nascituro e possono quindi giustificare la permanenza della lavoratrice fino al momento del parto.

Ecco perché, quando non sussistono ragioni di salute che impongono l’astensione anticipata, la madre potrebbe preferire continuare a lavorare ancora per qualche settimana, così da prolungare il congedo fino al quinto mese di vita del figlio o della figlia e vivere più a lungo accanto a lui questo periodo così delicato.

Tuttavia, pur essendo prevista dalla normativa, si tratta comunque di una deroga alla regola generale, che ricordiamo prevede l’astensione obbligatoria nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi. Per questo motivo anche la procedura è differente e richiede specifiche certificazioni mediche.

A tal proposito, ecco una guida, completa e aggiornata, che spiega non solo come funziona la maternità dopo il parto e come calcolarne la durata, ma anche come presentare correttamente la domanda e quali sono i documenti richiesti.

Maternità: quale certificato medico serve per il congedo dopo il parto?

La circolare 148/2019 dell’Inps fa chiarezza sulle procedure da seguire per fruire dell’intero congedo di maternità dopo il parto. Nel dettaglio, per posticiparne completamente l’inizio è necessario acquisire una specifica certificazione medica, con la quale viene attestato che questa scelta non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Circolare 148/2019 INPS
Clicca qui per scaricare la circolare INPS con tutte le indicazioni per fruire del congedo di maternità interamente dopo il parto.

Tale condizione deve essere certificata da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.

Inoltre - ma solo laddove sia previsto - l’assenza di rischi derivanti dal rinvio del congedo deve essere attestata anche dal medico competente ai fini della prevenzione e della tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Quando inviare il certificato?

La tempistica cambia a seconda del momento in cui la lavoratrice sceglie di fruire del congedo interamente dopo il parto.

Se la decisione viene presa fin da subito, le attestazioni devono essere acquisite nel corso del 7° mese di gravidanza, così da consentire la prosecuzione dell’attività lavorativa anche oltre l’inizio dell’8° mese.

Diverso è il caso della lavoratrice che abbia inizialmente scelto la formula della flessibilità 1+4 e decida soltanto in un secondo momento di continuare a lavorare fino al parto. In questa ipotesi, le attestazioni necessarie per passare alla formula 0+5 possono essere acquisite anche nel corso dell’8° mese, purché entro la sua conclusione.

Entro tale termine le possibilità sono quindi due:

  • il medico autorizza la prosecuzione dell’attività lavorativa e la lavoratrice può passare al congedo interamente dopo il parto;
  • non vengono rilasciate le attestazioni necessarie e la lavoratrice resta nella formula 1+4, con il congedo che deve iniziare entro l’arco temporale dell’8° mese di gravidanza.

Non è quindi possibile continuare a lavorare nel 9° mese avvalendosi della sola flessibilità 1+4: per farlo è necessario aver esercitato correttamente l’opzione per la maternità interamente dopo il parto.

A chi inviare il certificato?

Va detto che molte delle indicazioni contenute nella circolare n. 148/2019 sono state successivamente aggiornate dalla circolare Inps n. 106/2022, dove viene specificato che la documentazione medico-sanitaria che attesta l’assenza di rischi per la gestante e il nascituro non deve più essere inviata all’Inps, né consegnata allo sportello territoriale o spedita tramite raccomandata.

Circolare n. 106 del 29/2022
Clicca qui per scaricare la circolare INPS con le indicazioni aggiornate sull’invio del certificato medico in caso di maternità posticipata.

Il certificato deve essere presentato esclusivamente al datore di lavoro prima dell’inizio dell’8° mese di gravidanza. Per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata, invece, la documentazione deve essere consegnata al committente.

Resta comunque necessario presentare all’Inps la domanda telematica di congedo di maternità, selezionando l’opzione per fruirne interamente dopo il parto e indicando se l’attestazione medica autorizza la prosecuzione dell’attività fino alla data presunta o fino alla data effettiva del parto. Non bisogna però allegare alla domanda le relative certificazioni sanitarie.

Resta inoltre obbligatoria la trasmissione all’Inps del certificato telematico di gravidanza, la quale tuttavia viene effettuata direttamente da un medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.

Qual è l’ultimo giorno di lavoro?

Per individuare l’ultimo giorno di lavoro bisogna fare riferimento a quanto indicato nella certificazione medica. Nel documento, infatti, deve essere attestata espressamente l’assenza di pregiudizio per la salute della gestante e del nascituro fino alla data presunta del parto oppure fino all’evento effettivo del parto, qualora questo avvenga successivamente.

Se la certificazione contiene come unico riferimento la data presunta del parto, la lavoratrice potrà continuare a lavorare solamente fino al giorno precedente. Il congedo inizierà quindi dalla data presunta e proseguirà per i 5 mesi successivi, anche se il bambino o la bambina dovesse nascere qualche giorno più tardi.

Ne consegue che, in questa situazione, la scadenza del congedo non coincide necessariamente con il compimento del 5° mese di vita del figlio o della figlia. Il periodo compreso tra la data presunta e quella effettiva del parto viene infatti già conteggiato nei 5 mesi di maternità.

Prendiamo come esempio una lavoratrice per la quale la data presunta del parto è fissata al 20 gennaio, mentre la nascita avviene il 30 gennaio. Se il certificato medico autorizza la prosecuzione dell’attività solamente fino alla data presunta, senza estenderla fino all’evento effettivo del parto, l’ultimo giorno di lavoro sarà il 19 gennaio.

Il congedo decorrerà quindi dal 20 gennaio e si concluderà il 20 giugno, con rientro al lavoro dal 21 giugno, e non dal 30 giugno, giorno in cui il figlio o la figlia compie effettivamente 5 mesi.

Diversamente, se il certificato attesta l’assenza di rischi fino all’evento del parto, la lavoratrice può proseguire l’attività fino alla nascita e fruire di tutti i 5 mesi a partire dal giorno successivo. Nella domanda telematica presentata all’Inps bisogna indicare quale dei due termini è riportato nell’attestazione, senza però allegare la certificazione medica.

Cosa succede se la lavoratrice rinuncia alla possibilità di godere della maternità dopo il parto?

Qualora la lavoratrice decida di rinunciare alla possibilità di fruire del congedo interamente dopo il parto, deve comunicarlo tempestivamente all’Inps, così da far decorrere la maternità dalla data della rinuncia.

I periodi ante partum lavorati prima della rinuncia, quindi, non vanno perduti, bensì si aggiungono al periodo di congedo spettante dopo la nascita, fermo restando che la durata complessiva della maternità resta pari a 5 mesi.

Facciamo un esempio: Tizia entra nell’8° mese di gravidanza il 1° ottobre e, in accordo con il medico, decide inizialmente di lavorare fino al parto. Tuttavia, il 15 ottobre rinuncia all’opzione: il congedo inizierà da quella data, mentre i 14 giorni lavorati dall’1 al 14 ottobre verranno recuperati dopo il parto, aggiungendosi al periodo di maternità successivo alla nascita.

Cosa succede in caso di malattia?

Come visto, anche in caso di rinuncia volontaria i giorni lavorati nel periodo ante partum si aggiungono al congedo successivo alla nascita. Lo stesso principio si applica quando, prima del parto, insorge una malattia, anche della durata di un solo giorno.

La malattia, infatti, supera il giudizio medico con il quale era stata precedentemente attestata l’assenza di rischi per la gestante e il nascituro, rendendo impossibile continuare a beneficiare della maternità interamente dopo il parto. Di conseguenza, dal primo giorno di malattia scatta immediatamente il congedo di maternità obbligatorio. Il certificato non dà quindi luogo all’indennità di malattia, perché prevale la tutela della maternità, pur conservando i propri effetti giuridici e medico-legali.

I giorni lavorati dall’inizio del periodo teorico di maternità fino al giorno precedente alla malattia, però, non vanno perduti, bensì si aggiungono al periodo di congedo spettante dopo il parto. È quanto confermato anche dalla circolare Inps n. 106/2022.

Pensiamo alla stessa lavoratrice di prima. Tizia entra nell’8° mese il 1° ottobre e sceglie di continuare a lavorare, con l’obiettivo di fruire della maternità interamente dopo il parto. Il 15 ottobre, tuttavia, si ammala: il congedo di maternità avrà quindi inizio da quella data, mentre i 14 giorni lavorati dall’1 al 14 ottobre si aggiungeranno al periodo successivo alla nascita.

Questo non significa che la lavoratrice potrà restare a casa fino al 5° mese del bambino e poi beneficiare di altri 14 giorni. Dopo il parto le spetteranno, invece, i consueti 3 mesi di congedo, ai quali si aggiungeranno i 14 giorni lavorati prima dell’insorgere della malattia, mentre il periodo compreso tra il 15 ottobre e la nascita sarà già fruito come maternità ante partum. La durata complessiva del congedo resta quindi pari a 5 mesi, distribuiti diversamente.