Mantenimento diretto e indiretto non si escludono: spesso convivono in soluzioni miste calibrate sulla situazione specifica. Ecco che differenza c’è e cosa dicono le normative
Quando una coppia si separa, una delle prime domande di chi ha figli è: chi paga cosa, e come? Mantenimento diretto o indiretto, assegno mensile o spese gestite in tempo reale: la differenza non è solo tecnica, è pratica e quotidiana. E sbagliare non conviene, perché il mancato rispetto degli obblighi non è una questione civile: è un reato.
Partiamo da un punto fermo. L’obbligo di mantenere i figli è sancito dall’articolo 147 del codice civile, che impone a entrambi i genitori di provvedere al mantenimento, all’istruzione e all’educazione della prole. Questo obbligo non si esaurisce con la separazione: continua, cambia forma e viene regolato - in caso di disaccordo - dal giudice. La norma operativa di riferimento, dopo la crisi familiare, è l’articolo 337-ter del codice civile: stabilisce che ciascun genitore deve contribuire al sostentamento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, fissando anche i criteri per determinare se e quanto debba essere versato un assegno periodico.
leggi anche
Come chiedere la separazione
Che cos’è il mantenimento diretto
Il mantenimento diretto è il modello in cui ciascun genitore provvede autonomamente alle spese ordinarie del figlio durante il tempo in cui questi è con lui: vitto, abbigliamento, materiale scolastico, attività extrascolastiche. Non c’è un flusso di denaro tra i due adulti, ma un impegno parallelo che si concretizza ogni volta che il figlio è nella disponibilità di uno o dell’altro genitore.
Questo sistema funziona bene quando i tempi di permanenza del figlio con ciascun genitore sono equilibrati e le situazioni economiche dei due non presentano squilibri marcati. È la forma più vicina a ciò che avviene in un nucleo familiare integro, dove entrambi i genitori spendono per i figli senza contarsi i soldi. In pratica, però, richiede un alto livello di cooperazione e una certa parità di risorse: se uno dei due guadagna molto più dell’altro, il mantenimento diretto può creare disparità reali nel tenore di vita del figlio a seconda di chi sia con lui.
Che cos’è il mantenimento indiretto
Il mantenimento indiretto funziona diversamente: un genitore - di norma il non collocatario, cioè quello con cui il figlio trascorre meno tempo - versa un assegno mensile all’altro, che utilizza quella somma per gestire le spese ordinarie. È la modalità più diffusa in Italia e quella che il giudice dispone quando i tempi di permanenza non sono paritari o quando c’è una disparità economica significativa.
Il vantaggio è la semplicità operativa: una cifra fissa, una scadenza mensile, una ripartizione chiara delle responsabilità finanziarie. Lo svantaggio è l’assenza di controllo diretto sull’uso effettivo del denaro, gestito in autonomia dal genitore che lo riceve. In molti casi reali si adotta una soluzione mista: il genitore non collocatario provvede direttamente ad alcune spese specifiche - le attività sportive, le vacanze - e versa un assegno ridotto per le spese correnti.
Chi decide: il giudice o i genitori?
La scelta tra le due modalità non è sempre libera. Se i genitori raggiungono un accordo, questo può essere omologato dal tribunale. Se l’accordo non c’è - o non regge - interviene il giudice, che decide in base all’interesse del minore applicando i criteri dell’articolo 337-ter c.c. La norma individua cinque elementi di valutazione: le attuali esigenze del figlio; il tenore di vita goduto prima della separazione; i tempi di permanenza con ciascun genitore; le risorse economiche di entrambi; la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno.
Quest’ultimo criterio è spesso trascurato, ma non è neutro: il genitore che lavora part-time per seguire i figli contribuisce al loro mantenimento anche con la propria disponibilità di tempo, e il giudice ne tiene conto. In ogni caso, qualunque sia la modalità scelta, non rispettarla è un reato: il mancato adempimento degli obblighi di mantenimento configura la violazione dell’articolo 570 del codice penale («Violazione degli obblighi di assistenza familiare»).
Come si calcola l’assegno di mantenimento
Non esiste una formula fissa. Il giudice applica i criteri dell’art. 337-ter c.c. in modo discrezionale, adattandoli alla situazione concreta. Un punto di riferimento molto usato nella prassi, soprattutto nei tribunali del Centro-Nord, sono le tabelle del Tribunale di Milano: forniscono una stima orientativa dell’assegno in base ai redditi dei genitori, all’età del figlio e ai tempi di permanenza. Non sono vincolanti, ma rappresentano uno strumento di calcolo riconosciuto e spesso richiamato dai giudici.
L’assegno stabilito in sede giudiziale è soggetto a rivalutazione automatica secondo gli indici ISTAT: viene adeguato ogni anno in base all’indice FOI (famiglie di operai e impiegati), senza necessità di tornare in tribunale. Entrambe le parti possono tuttavia chiedere una revisione in qualsiasi momento, al variare delle condizioni economiche o delle esigenze del figlio.
leggi anche
Mantenimento, spetta anche ai figli maggiorenni?
Figli maggiorenni: l’obbligo non finisce a 18 anni
Contrariamente a quanto molti credono, il mantenimento non cessa automaticamente al compimento della maggiore età. Lo stabilisce l’articolo 337-septies del codice civile: il diritto continua fino al raggiungimento dell’indipendenza economica, indipendentemente dall’età anagrafica. Per i figli maggiorenni non autosufficienti senza colpa, il giudice può disporre un assegno periodico versato direttamente al figlio stesso - e non più al genitore convivente - salvo diversa valutazione.
L’obbligo cessa quando il figlio raggiunge un’occupazione adeguata alla propria formazione. Se il mancato raggiungimento dell’autonomia è invece imputabile a negligenza del figlio, il genitore può richiederne la revoca. La Cassazione ha chiarito che, passato un congruo periodo dal completamento degli studi in assenza di ragioni specifiche (di salute o difficoltà oggettive), la persistente mancanza di autosufficienza non giustifica il mantenimento a tempo indeterminato.
Spese straordinarie: chi paga cosa
Le spese straordinarie - quelle non prevedibili e non ricorrenti, come cure mediche specialistiche, interventi ortodontici, corsi fuori dall’ordinario, viaggi di istruzione o libri universitari - non sono incluse nell’assegno mensile ordinario. Vengono ripartite tra i genitori in misura proporzionale al reddito di ciascuno, con percentuali stabilite nell’accordo o nel provvedimento giudiziale.
Sono una delle principali fonti di conflitto tra ex partner. Per questo conviene definirle con chiarezza fin dall’accordo di separazione, distinguendo le spese che richiedono il preventivo consenso di entrambi da quelle che un genitore può sostenere autonomamente e poi chiedere in rimborso. Un disaccordo su questo punto, risolto in anticipo, vale il costo della consulenza legale.
In definitiva, quindi, mantenimento diretto e indiretto non si escludono: spesso convivono in soluzioni miste calibrate sulla situazione specifica. La norma di riferimento è l’art. 337-ter c.c., che fissa il principio di proporzionalità e indica al giudice i criteri per quantificare l’assegno. Qualunque modalità venga scelta, può essere rivista in qualsiasi momento al variare delle condizioni economiche o delle esigenze del figlio. L’obiettivo, in ogni caso, non è trovare la soluzione più comoda per i genitori: è garantire al figlio continuità e stabilità.