Mancato o tardivo pagamento rata Equitalia: cosa fare?

Francesco Oliva

19 Giugno 2017 - 07:45

Qual è la conseguenza del mancato o tardivo pagamento della prima o unica rata del piano di adesione Equitalia?

Mancato o tardivo pagamento rata Equitalia: cosa fare?

Rottamazione Equitalia: a che punto siamo? Proprio in questi giorni l’adesione agevolata cui il contribuente ha aderito entro lo scorso 21 aprile 2017 sta avendo risposta.

I contribuenti avrebbero dovuto ricevere la risposta di Equitalia entro lo scorso 15 giugno, in realtà da questo punto di vista si sono registrati diversi ritardi per cui molti cittadini stanno ricevendo la risposta dell’ente di riscossione soltanto in queste ore.

Proprio con riferimento all’ultima scadenza del 15 giugno, Equitalia ha fornito una guida pratica con una conferma importante in merito al caso del mancato, insufficiente o tardivo pagamento della prima/unica rata della rottamazione (ma per favore, se possibile chiamiamola con il suo nome: adesione agevolata).

Mancato, tardivo o insufficiente pagamento prima o unica rata rottamazione Equitalia: cosa succede?

In occasione della scadenza dello scorso 15 giugno, Equitalia ha fornito una guida sulla rottamazione/adesione agevolata in cui, tra le altre cose, è tornata a parlare di cosa succede in caso di mancato, tardivo o insufficiente pagamento della prima o unica rata:

In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento della prima/unica rata della definizione agevolata, anche limitatamente a quei carichi contenuti nella comunicazione che il contribuente ha scelto di non pagare, la stessa non produce effetti e non è possibile ottenere nuovi provvedimenti di rateizzazione salvo che per le cartelle e gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione

Al fine di comprendere il corretto funzionamento della definizione agevolata, occorre quindi partire da quali siano le condizioni previste per l’ammissione.

Mancato, tardivo o insufficiente pagamento prima o unica rata rottamazione Equitalia: condizioni di ammissione e scadenza 31 luglio 2017

La definizione agevolata dei ruoli - giornalisticamente nota come rottamazione delle cartelle Equitalia - si perfezione e diventa definitiva con il pagamento puntuale ed integrale di tutte le rate previste dal piano approvato da Equitalia (da una a cinque).

Qualora il pagamento di una o più rate previste dal piano di dilazione dovesse essere tardivo, insufficiente o addirittura omesso si verrebbero a creare le seguenti conseguenze:

  • il carico originale torna a produrre i suoi effetti in termini di prescrizione e decadenza, mentre ovviamente proseguirà l’attività di riscossione prevista dalla legge;
  • gli eventuali pagamenti effettuati verranno conteggiati in acconto degli importi compresi nel carico;
  • non sarà possibile ottenere le condizioni di rateizzazione previste dall’articolo 19 del d.p.r. 602/1973 ovvero la possibilità di dilazionare il pagamento in 72 rate (comma 1) ovvero in 120 rate (comma 1-quinquies).

Ricapitolando: se al prossimo 31 luglio 2017 il contribuente che ha fatto domanda di adesione agevolata Equitalia avrà saldato la prima o unica rata, allora le situazioni precedenti - ovvero il carico comprensivo di sanzioni ovvero la dilazione precedentemente accordata - cesseranno di avere effetto e partirà la nuova dilazione; qualora, invece, il contribuente non manterrà fede all’impegno di pagamento entro il 31 luglio, allora si determinerà l’inefficacia della definizione ed il debito non potrà essere oggetto di nuovo provvedimento di rateizzazione da parte di Equitalia.

Cosa succede in caso di dilazioni di pagamento in corso al 24 ottobre 2016?

Attenzione però: cosa succede se il contribuente ha aderito alla rottamazione Equitalia avendo in essere un piano di dilazione allo scorso 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del DL 193/2016) e poi non procede al pagamento della prima o unica rata in scadenza al 31 luglio 2017?

In questo caso il contribuente potrà riprendere la precedente rateazione a partire sempre dal mese di luglio.

Ad avviso di chi scrive potrà essere quindi applicato l’articolo 19 comma 3-bis del d.p.r. 602/1973:

In caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione, il debitore è autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano concesso. Allo scadere della sospensione, il debitore può richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, fino a un massimo di settantadue

Quindi il contribuente che aveva legittimamente sospeso il pagamento delle rate nel periodo in oggetto, potrà pagare il dovuto in un’unica soluzione ovvero richiedere la rateizzazione del dovuto sospeso fino ad un massimo di 72 rate.

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