Licenziato perché fa troppe pause al bar. La Cassazione fissa il limite da non superare

Simone Micocci

3 Luglio 2026 - 18:00

Per le troppe pause di può essere licenziati. Lo dice la Corte di Cassazione che fissa il limite ragionevole oltre il quale non si può andare.

Licenziato perché fa troppe pause al bar. La Cassazione fissa il limite da non superare

Lavorare per troppe ore consecutive, si sa, può risultare particolarmente gravoso. Ed è per questo che la normativa riconosce il diritto alle pause, la cui durata e frequenza dipendono in genere dal tipo di lavoro svolto, come pure dall’orario di lavoro.

Bisogna poi guardare a cosa prevede la contrattazione di primo e secondo livello, così come all’accordo firmato dal lavoratore, nel quale potrebbe essere riconosciuto un trattamento di maggior favore, e mai sfavorevole, per il dipendente.

Il tutto serve anche a regolare le ripetute pause caffè o sigaretta con i colleghi, un comportamento che può incidere in maniera significativa sulla produttività e che, è bene sottolinearlo, nei casi più gravi può persino portare al licenziamento disciplinare, fermo restando, naturalmente, che la decisione dell’azienda deve essere sempre commisurata alla gravità della condotta contestata al lavoratore.

A confermarlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8707 del 2 aprile 2025, con la quale è stato preso in esame il caso di un lavoratore licenziato proprio per questa ragione: le troppe pause al bar durante l’orario di servizio. Una pronuncia che fornisce indicazioni importanti per capire come comportarsi, ma anche qual è il limite da non superare affinché la pausa resti un diritto e non si trasformi in un abuso.

Licenziato per le troppe pause al bar, la Cassazione gli dà torto

Nel dettaglio, il caso preso in esame dalla Corte di Cassazione riguarda un lavoratore addetto al servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani, licenziato dopo che l’azienda aveva contestato una serie di soste effettuate durante l’orario di lavoro presso alcuni bar dei Comuni in cui era chiamato a svolgere il servizio.

Pause ripetute, tali da superare il tempo previsto dalla normativa e dal contratto applicato. A pesare, inoltre, è stata la reiterazione della condotta, già oggetto di precedenti provvedimenti disciplinari, come pure il fatto che il comportamento del dipendente avesse determinato un richiamo da parte della committente.

Nel corso del giudizio è emerso che il datore di lavoro aveva avviato i controlli dopo aver riscontrato, anche tramite i sistemi Gps installati sui mezzi di raccolta, alcune anomalie nello svolgimento del servizio. Da qui l’incarico a un’agenzia investigativa, il cui intervento è stato ritenuto legittimo dai giudici, in quanto non finalizzato a controllare in modo generico la prestazione lavorativa, il che sarebbe invece vietato, ma a verificare una condotta potenzialmente illecita e lesiva anche dell’immagine dell’azienda.

Nulla è valsa la difesa del lavoratore, il quale ha sostenuto, tra le altre cose, che il servizio di raccolta dei rifiuti fosse stato comunque portato a termine e che l’accesso ai bar non fosse vietato in modo assoluto. Secondo la Cassazione, che di fatto ha confermato quanto era già stato detto in Corte d’Appello, ci sono tutti i presupposti per parlare di abuso, visto il numero di soste ripetute e superiori ai limiti consentiti.

Da qui la conferma della legittimità del licenziamento. Per la Suprema Corte, infatti, la condotta del lavoratore, valutata nel suo complesso, era sufficientemente grave da giustificare la risoluzione unilaterale del contratto di lavoro, anche perché reiterata e non compatibile con gli obblighi di diligenza e correttezza richiesti al dipendente durante l’orario di lavoro.

Qual è il numero giusto di pause e quanto devono durare

A questo punto bisogna capire qual è il numero di pause consentito durante l’orario di lavoro e quanto possono durare. Una risposta uguale per tutti, in realtà, non c’è: molto dipende da quanto previsto dalla legge, dal contratto collettivo applicato, dagli eventuali accordi aziendali e, in alcuni casi, anche dalla specifica mansione svolta.

La regola generale è contenuta nel decreto legislativo n. 66 del 2003, che disciplina l’orario di lavoro. In particolare, quando l’orario giornaliero supera le 6 ore, il lavoratore ha diritto a una sola pausa, le cui modalità e durata sono stabilite dai contratti collettivi.

In mancanza di una disciplina più favorevole prevista dal contratto collettivo, la pausa non può comunque essere inferiore a 10 minuti continuativi. Diverso, ad esempio, è il caso dei videoterminalisti, ossia dei lavoratori che utilizzano il computer per almeno 20 ore settimanali. Per loro la normativa sulla sicurezza sul lavoro prevede una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale.

Quanto alla classica pausa caffè o sigaretta, bisogna quindi fare molta attenzione. Se non è espressamente regolata dal contratto o da prassi aziendali tollerate dal datore di lavoro, non può trasformarsi in un’interruzione ripetuta e prolungata della prestazione. Una cosa è il breve momento di pausa consentito; altra cosa è assentarsi più volte dal servizio, soprattutto quando ciò incide sull’organizzazione del lavoro o sull’immagine dell’azienda.

Ed è proprio questo il punto centrale della sentenza della Cassazione. Nel caso esaminato, l’accesso al bar era consentito nei limiti previsti dalle regole applicabili al rapporto di lavoro. In particolare, emergeva la possibilità di accedere al bar una sola volta per turno lavorativo, mentre il dipendente aveva effettuato soste frequenti e prolungate.

La soglia da non superare, quindi, non va intesa come un numero valido per ogni lavoratore e per ogni azienda. La Cassazione non dice che tutti possono fare una sola pausa al bar al giorno, ma conferma che, quando il contratto fissa dei limiti, superarli in modo reiterato può integrare un abuso.

La pausa, quindi, deve essere sempre esercitata nel rispetto delle regole. Quando invece diventa uno strumento per sottrarsi ripetutamente alla prestazione lavorativa, magari facendo risultare comunque la presenza in servizio, può assumere rilievo disciplinare e, nei casi più gravi, giustificare anche il licenziamento.