Licenziamento per finta malattia, il certificato medico non è sempre una garanzia. La Cassazione cambia le regole

Laura Pellegrini

20 Aprile 2026 - 13:58

Il datore di lavoro può disporre il licenziamento per giusta causa se le indagini provano l’inesistenza della patologia, nonostante il certificato medico.

Licenziamento per finta malattia, il certificato medico non è sempre una garanzia. La Cassazione cambia le regole

Una delle ultime pronunce della Corte di Cassazione (sentenza 8738/2026) ha fornito importanti dettagli sul tema della finta malattia: il datore di lavoro, secondo i giudici, può licenziare per giusta causa il dipendente che finge una malattia, qualora le indagini del medico legale confermino l’inesistenza della patologia. In questi casi, il certificato medico non costituisce una garanzia assoluta di immunità.

Questa conclusione deriva da una situazione molto particolare, in cui un lavoratore aveva presentato un certificato di malattia (secondo l’azienda non veritiero) per evitare di svolgere nuove e sgradite mansioni sul posto di lavoro. Il datore, insospettito, aveva avviato delle indagini per verificare l’effettivo stato di salute del dipendente, senza però ricorrere all’accertamento medico-legale.

L’azienda aveva disposto il licenziamento per giusta causa, ma il lavoratore aveva impugnato la decisione. La Cassazione, infine, ha dato ragione al lavoratore.

Finta malattia con certificato medico: il caso

Il presupposto fondamentale da cui parte la Suprema Corte è che il rapporto di lavoro si fonda su due pilastri: la correttezza e la buona fede. Quando un dipendente simula una malattia, non sta solo saltando dei giorni di lavoro ma sta compiendo una frode che mina irrimediabilmente il legame di fiducia con il datore di lavoro.

Il dipendente in questione aveva presentato un certificato medico che includeva la diagnosi di sindrome ansioso-depressiva e la conseguente necessità di assunzione di specifici farmaci per la cura. Questo certificato, però, proveniva da un medio di base e non da uno specialista.

Il datore di lavoro, insospettito dal fatto che il dipendente avesse manifestato contrarietà alle nuove mansioni, riteneva che la malattia fosse simulata proprio per evitare di svolgere tali mansioni. Infatti, secondo l’azienda, il lavoratore non aveva svolto alcuna visita specialistica e non risultavano acquisti farmacologici particolari.

La Cassazione ha chiarito che il certificato medico attesta una diagnosi basata spesso sulle dichiarazioni del paziente (sintomi soggettivi come dolore, stress o malessere), ma non costituisce un «atto pubblico» incontrovertibile riguardo all’effettiva incapacità lavorativa. In altre parole, se i fatti dimostrano che il lavoratore può svolgere altre attività, il certificato può essere «disatteso» dal giudice senza che sia necessario denunciare il medico per falso.

Il licenziamento e l’onere della prova

L’azienda aveva disposto il licenziamento per giusta causa del dipendente che, secondo i vertici, simulava una malattia. La Corte, però, ha sottolineato un principio fondamentale del diritto del lavoro: è l’azienda che deve dimostrare la legittimità del recesso unilaterale dovuto al comportamento di un dipendente. Non basta semplicemente la presunzione di una finta malattia, ma occorre presentare delle prove concrete.

Secondo la giurisprudenza più recente, le presunzioni devono rispettare alcuni requisiti:

  • gravità, rendendo il fatto molto probabile;
  • precisione, ovvero devono basarsi su elementi concreti;
  • concordanza, devono quindi essere coerenti tra loro.

Molti dipendenti credono che il datore di lavoro possa controllare lo stato di malattia solo attraverso le visite fiscali dell’INPS nelle fasce di reperibilità. Non è così. La Cassazione ha legittimato l’uso di agenzie investigative private per monitorare il dipendente durante i giorni di assenza.

Il certificato di malattia è una garanzia?

Un punto fondamentale della questione riguarda proprio il certificato di malattia, che è una valutazione tecnica redatta da un professionista sanitario che comporta responsabilità civili, disciplinari e penali per il medico. Secondo la Cassazione il certificato costituisce un vero e proprio giudizio professionale, assistito da responsabilità: proprio per questo, non può essere ignorata né superata sulla base di semplici indizi.

Se il datore di lavoro ha dei sospetti sulla finta malattia del dipendente, quindi, non può semplicemente presumere che i certificato non sia reale in quanto realizzato da un medico di base. Per approfondire la questione dovrà invece avvalersi di quello che viene definito “accertamento medico-legale”, ossia una valutazione tecnica equivalente o superiore.

Senza tale accertamento non è possibile stabilire se la malattia fosse reale o simulata in quanto comporterebbe una sostituzione alle competenze tecniche del medico e una valutazione priva di adeguato fondamento.

Perché la Corte ha accolto il ricorso del lavoratore?

Tornando al caso in questione, la Corte ha infine accolto il ricorso del lavoratore in quanto le prove presentate dall’azienda non risultavano sufficienti per smascherare una finta malattia. La presunzione deve essere adeguatamente confermata da prove oggettive e verificabili, oltre a un eventuale accertamento medico-legale.

Non solo: per le malattie mentali, come quella in oggetto, il fatto di uscire di casa, fare attività leggere e non apparire fisicamente malati non significa automaticamente che la malattia sia falsa o simulata.

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