Lavoro stagionale senza giorno libero: è legittimo?

Claudio Garau

19 Maggio 2023 - 13:37

condividi

Com’è tutelato il riposo settimanale in caso di lavoro stagionale? Un contratto che non prevede il giorno libero è permesso? Facciamo il punto della situazione sui diritti del lavoratore stagionale.

Lavoro stagionale senza giorno libero: è legittimo?

Com’è noto, il lavoro subordinato è caratterizzato da una serie di diritti e di tutele, oltre che da obblighi gravanti sul dipendente. Questo vale ovviamente anche per il lavoro stagionale che, come dice la parola stessa, si riferisce a specifici periodi dell’anno. Pensiamo ad esempio ai tipici casi dei camerieri o dei bagnini, assunti con un contratto di lavoro stagionale per specifiche necessità legate al turismo e al maggior afflusso di persone in hotel, ristoranti e stabilimenti balneari.

Anzi con il ritorno alla normalità post pandemia, saranno sicuramente numerose le assunzioni che verranno fatte in prospettiva e durante la prossima estate, in particolare nel settore del turismo, del commercio e dell’agricoltura. Se è vero che per le sue particolari caratteristiche è molto difficile che il contratto di lavoro stagionale si trasformi in un contratto a tempo indeterminato - a causa della temporaneità delle esigenze alla base dell’attività - tuttavia è altrettanto vero che detta modalità di rapporto può costituire una buon percorso d’ingresso nel mondo del lavoro - utile a fare esperienza, sviluppare soft skills e arricchire il proprio CV.

Sfatiamo subito un luogo comune proprio in materia di lavoro stagionale: non è vero che il contratto in oggetto costringe il lavoratore a sostenere orari prolungati e turni insostenibili, senza giorno libero e senza dunque poter ricaricare le proprie energie grazie al giorno di riposo settimanale. Anzi quest’ultimo va garantito dal datore di lavoro, seppur in maniera elastica - come vedremo nel corso di questo articolo. I dettagli.

Lavoro stagionale: caratteristiche generali e contesto di riferimento

Lo abbiamo accennato sopra ma giova ribadirlo: i lavoratori stagionali sono quei dipendenti che compiono attività nell’ambito di settori caratterizzati da picchi produttivi in alcuni periodi dell’anno, in relazione alle specifiche condizioni meteorologiche (stabilimenti balneari), turistiche (hotel, B&B e campeggi) o per le specifiche caratteristiche delle materie prime trattate, ed è il caso tipico del lavoro nei campi.

Come funziona in sintesi il lavoro stagionale? Ebbene, il relativo contratto di lavoro consiste in una particolare tipologia di contratto a tempo determinato, la quale tuttavia - rispetto al rapporto di lavoro a termine classico - è caratterizzata da alcune peculiarità che rendono il contratto citato un po’ più elastico e con meno vincoli. Per esempio il lavoro stagionale, rispetto al contratto a tempo determinato ordinario, non deve rispettare il limite di durata di 36 mesi, né è soggetto a limiti nel numero di lavoratori che l’azienda può assumere.

Tuttavia ciò non vuol dire che il lavoratore stagionale (cameriere, bagnino, animatore, contadino ecc.) non possa contare su specifiche tutele in tema di riposo settimanale e non solo, che infatti non possono essere aggirate dal datore di lavoro o azienda.

Quali sono le attività di lavoro stagionale? Ecco dove trovarle

Come detto sopra, per attività stagionali si deve intendere, di solito, le prestazioni lavorative effettuato secondo cicli, ovvero non continuative e, piuttosto, legate a un certo periodo (o a più periodi) dell’anno (ad esempio tutte le estati o tutti gli inverni).

Se ci si chiede dove trovare le singole attività stagionali, rispondiamo che l’elenco è contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica ad hoc del 1963. Detto testo è evidentemente ormai datato e, infatti, la legge indica che dovrà essere sostituito da un decreto del Ministero del lavoro che dovrà essere emanato.

Attenzione però: le attività stagionali non sono soltanto quelle di cui si fa elenco nel decreto, ma anche quelle menzionate all’interno dei contratti collettivi, nelle parti in cui affrontano specificamente il tema del lavoro stagionale - lasciando spazio anche a lavori stagionali molto differenti rispetto a quelli tipicamente svolti nel turismo, nell’agricoltura o nel commercio. In altre parole, tenuto conto dell’anzianità del documento e anche del fatto che tante delle professioni elencate ormai non esistono più, nella legge non vi sono ostacoli alla possibilità - da parte dei singoli Ccnl - di definire ulteriori ipotesi di stagionalità.

Non solo. Proprio in materia di disciplina dei contratti a termine, nelle ipotesi di stagionalità di cui alla contrattazione collettiva, è possibile consultare i chiarimenti dati dall’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) con nota n. 413 del 10 marzo 2021.

Le tutele del lavoro stagionale: ecco le regole a sostegno dei lavoratori

Lavorare e dare il proprio apporto in termini di energie fisiche e mentali per picchi di lavoro in funzione di specifiche condizioni meteorologiche, produttive o turistiche, non significa - come detto - non potersi riposare periodicamente. Pertanto i dipendenti assunti presso piscine, impianti sportivi all’aperto, ristoranti situati in località turistiche o stabilimenti balneari e/o termali e via dicendo, debbono ricordare che la legge prevede comunque a loro favore tutele ad hoc, mirate a garantirne dignità e salute psico-fisica. Pensiamo a tutele quali le ferie e i permessi, come pure le pause intermedie per consumare i pasti e i limiti all’orario giornaliero o settimanale imposti dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Ma pensiamo anche ad istituti quali la tredicesima, il TFR e le maggiorazioni legate allo straordinario.

Ecco perché, al di là dell’appellativo stagionale, i lavoratori che svolgono questo tipo di attività potranno contare - proprio come gli altri lavoratori - su un periodo di ferie retribuito, con la precisazione però che il monte ferie in gioco andrà riproporzionato in rapporto ai periodi in forza nell’azienda.

Agli stagionali deve essere altresì garantito il riposo giornaliero e settimanale, proprio come vale per gli altri lavoratori subordinati assunti con un contratto continuativo nel tempo. D’altronde lo dice in primis la Costituzione all’art. 36:

“Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale”

Ed anche un articolo del Codice Civile si esprime a riguardo, il n. 2109:

“Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica”

Ancora, il decreto sull’orario di lavoro, il n. 66 del 2003 indica altresì che:

“Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero”

Non vi sono dubbi a riguardo: i diritti del lavoratore stagionale sono ampiamente garantiti dalla legge, ed anche in tema di riposi settimanali che debbono infatti essere pari a 24 ore di riposo consecutive. Ad esse si sommano le 11 ore di riposo giornaliero obbligatorio tra un turno di lavoro e l’altro, per un totale di 35 ore di riposo settimanale.

Chiarimenti sui riposi settimanali e sul giorno libero

Veniamo ora ad un punto molto importante. Abbiamo appena visto che i riposi settimanali sono oggetto di un diritto del lavoratore e non possono dunque essere ’saltati’, ma attenzione però perché, in base alla legge, le citate 35 ore di riposo settimanale possono essere però rispettate come media in 14 giorni. In buona sostanza è consentita una certa elasticità al datore di lavoro, per ragioni evidentemente connesse alle necessità dei picchi di lavoro, tipici della attività stagionali nei ristoranti o stabilimenti balneari, ad esempio.

Pertanto chi non beneficia delle 24 ore di riposo settimanale perché l’attività in cui lavora ha necessità di un maggior impegno di tutti i suoi lavoratori, avrà comunque diritto di recuperare il riposo settimanale non goduto - al quale andranno peraltro aggiunte le 11 ore di riposo giornaliero. Insomma il cameriere, animatore, bagnino o qualsiasi altro lavoratore stagionale dovrà poter beneficiare di 48 ore di riposo la settimana successiva (più ovviamente le 11 ore di riposo giornaliero), in modo da ristabilire la media settimanale di 35 ore di riposo.

Concludendo, come anche chiarito dal ministero del Lavoro, al lavoratore stagionale il diritto al riposo compensativo spetta comunque e non assicurarlo significherebbe per il datore di lavoro andare incontro a pesanti sanzioni amministrative pecuniarie. È dunque possibile e organizzare turni di lavoro che prevedano anche più di sei giorni di lavoro consecutivo, a patto che nell’arco di 14 giorni siano comunque garantite 48 ore di riposo settimanale.

Iscriviti a Money.it