Lavoratori fragili: l’assenza da lavoro viene equiparata alla malattia e INPS comunica le novità riguardanti la proroga del periodo entro il quale viene riconosciuta la tutela con il messaggio n°4157 del 9 novembre.
Lavoratori fragili: l’assenza da lavoro viene equiparata alla malattia, o meglio alla degenza ospedaliera come già stabilito dal decreto Cura Italia.
INPS con l’ultimo messaggio n°4157 del 9 novembre, illustra le ultime novità sulla tutela della malattia riconosciuta ai lavoratori fragili, dipendenti pubblici e privati, con particolare attenzione a quanto introdotto dal decreto Agosto convertito nella legge n. 126/2020.
Per il riconoscimento della tutela della malattia ai lavoratori fragili la legge di conversione suddetta ha disposto una proroga al termine inizialmente previsto fissato ora al 15 ottobre.
Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e quali sono le ultime novità per i lavoratori fragili e il riconoscimento della malattia in periodo di emergenza Covid riassunte nell’ultimo messaggio INPS.
Lavoratori fragili: proroga tutela malattia per assenza da lavoro
Lavoratori fragili: INPS comunica la proroga del riconoscimento della tutela della malattia per assenza da lavoro delle persone con particolari fragilità nel messaggio n°4157.
INPS riepiloga quali sono gli aspetti normativi in riferimento ai lavoratori fragili ricordando che per i dipendenti pubblici e privati, in piena emergenza Covid, in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (legge 104 articolo 3 comma 3) o in presenza di condizioni di rischio determinate da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, certificate con riconoscimento di disabilità come previsto dalla legge 104. Per costoro “l’intero periodo di assenza dal servizio viene equiparato a degenza ospedaliera a fronte della presentazione del certificato di malattia.”
La condizione di rischio dei lavoratori fragili, nel caso di assenza del verbale di riconoscimento di disabilità, può anche essere attestata dagli organi medico-legali operanti presso le Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.
Il termine di tutela per i lavoratori fragili, come ricorda INPS, inizialmente stabilito al 30 aprile 2020 è stato prorogato poi al 31 luglio 2020 dal decreto Rilancio. INPS ricorda la grande novità del decreto Agosto e in particolare il comma 1-bis inserito in fase di conversione dalla legge 13 ottobre n.126, ha sostituito il comma 2 del decreto Cura Italia con gli attuali commi 2 e 2-bis.
Il nuovo comma 2 ha disposto una proroga ulteriore, come abbiamo anticipato, al 15 ottobre del termine per la tutela della malattia per i lavoratori fragili. La tutela della malattia viene riconosciuta ai lavoratori fragili per i periodi di assenza da lavoro compresi tra il 17 marzo e il 15 ottobre 2020, salvo, specifica INPS, ulteriori eventuali proroghe disposte dal legislatore.
Come chiarisce INPS nel messaggio del 9 novembre per i lavoratori fragili:
“L’equiparazione per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia comporta il riconoscimento della prestazione economica e della correlata contribuzione figurativa entro i limiti del periodo massimo assistibile previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore lavorativo di appartenenza.”
Ricorda INPS che per accedere alla tutela della malattia il lavoratore fragile deve presentare il certificato di malattia appunto, il quale riporta il periodo di prognosi e l’indicazione della fragilità con gli estremi della documentazione per il riconoscimento della disabilità grave.
La certificazione può anche riportare la condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.
Lavoratori fragili e smart working
Con il messaggio del 9 novembre INPS rammenta anche le novità circa i lavoratori fragili e lo smart working.
Le novità sono introdotte dal comma 2 bis della legge n.126/2020 di cui abbiamo detto sopra.
La stessa legge stabilisce che dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020 i lavoratori fragili possono essere posti in smart working, quindi in modalità agile, anche “attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.”
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