Iva primo trimestre 2017: calcolo rateazione avviso bonario 54-bis

Anna Maria D’Andrea

4 Ottobre 2017 - 15:34

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Iva primo trimestre 2017 non versata: online il servizio dell’Agenzia delle Entrate per il calcolo della rateazione avviso bonario 54-bis.

Iva primo trimestre 2017: calcolo rateazione avviso bonario 54-bis

Iva primo trimestre 2017, avviso bonario 54-bis: in caso di mancato versamento dell’imposta e a seguito dei controlli automatici sulle comunicazioni Iva trimestrali il pagamento potrà essere effettuato anche a rate.

La rateazione dell’avviso bonario in caso di Iva non versata nel primo trimestre 2017 consente di pagare l’importo dovuto in un massimo di 8 o 20 rate.

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente aggiornato la sezione del sito dedicata al calcolo delle rate avviso bonario introducendo accanto alla procedura di cui all’art. 36-bis anche quella relativi agli avvisi inviati a seguito di controlli automatici su versamenti Iva effettuati e liquidazioni trimestrali, ai sensi di quanto previsto dall’art. 54-bis.

Si tratta di una novità che ha causato non pochi malumori tra contribuenti e commercialisti: in caso di mancato versamento Iva nel primo trimestre 2017 e a seguito dei controlli successivi alla presentazione delle Liquidazioni Iva trimestrali l’Agenzia delle Entrate potrà emettere avvisi bonari ai sensi dell’ex art. 54-bis, con l’obbligo di versare l’importo dovuto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Una procedura che obbliga il contribuente a versare l’Iva senza possibilità di ricorso al ravvedimento operoso e che rischia di danneggiare ulteriormente quelle imprese già in crisi di liquidità.

Iva primo trimestre 2017: calcolo rateazione avviso bonario 54-bis

La rateazione dell’avviso bonario 54-bis inviato a seguito di controlli automatici su versamenti e liquidazioni Iva trimestrali 2017 segue le stesse regole di quanto previsto per gli avvisi bonari inviati ai sensi dell’art. 36-bis:

  • in caso di Iva non versata nel primo trimestre 2017 fino a 5.000 euro la rateazione potrà essere concessa per un massimo di 8 rate;
  • per somme che superano i 5.000 euro la rateazione potrà essere suddivisa in un numero massimo di 20 rate.

Il calcolo delle rate potrà essere effettuato utilizzando il programma dell’Agenzia delle Entrate, con il quale sarà possibile calcolare gli importi delle rate e dei relativi interessi e stampare i modelli F24 per i versamenti con codice tributo 9001.

In ogni caso la prima rata di Iva non versata nel primo trimestre 2017 dovrà essere pagata entro 30 giorni dalla data di notifica via PEC dell’avviso bonario.

Si tratta dell’unica possibilità concessa ai contribuenti che non hanno versato l’Iva dovuta per il primo trimestre 2017 e che si sono trovati a dir poco spiazzati nel vedersi recapitati gli avvisi bonari 54-bis, una novità duramente criticata dai commercialisti.

Iva non versata primo trimestre 2017: dura critica dei commercialisti ai nuovi avvisi bonari 54-bis

Nonostante sia chiaro il motivo per il quale il Governo, con il DL 193/2016, ha introdotto la possibilità di richiedere il versamento Iva dovuta nel primo trimestre 2017 ai sensi di quanto previsto dall’art. 54-bis del DPR 633/72, commercialisti e intermediari hanno duramente criticato la nuova prassi dell’Agenzia delle Entrate.

In molti hanno ipotizzato come miglior soluzione quella di non inviare le liquidazioni Iva trimestrali 2017 per poter ricorrere in seguito al ravvedimento operoso.

La critica più dura arriva dall’ANC, l’Associazione Nazionale Commercialisti, e le principali associazioni di categoria, con il comunicato stampa pubblicato il 2 ottobre 2017:

Lo scorso 12 giugno è scaduto il termine per la trasmissione dei dati della liquidazione iva al riguardante il primo trimestre 2017, obbligo introdotto con il DL 193/2016. Per le anomalie riscontrate, l’Agenzia delle Entrate, dopo le lettere d’invito alla compliance spedite ai contribuenti nel mese di luglio, sta provvedendo, in questi giorni, con l’invio degli avvisi di irregolarità di cui all’art. 54 bis del DPR 633/72, a richiedere la regolarizzazione delle posizioni, per omesso o carente versamento dell’imposta, entro il termine di 30 giorni.

Gli avvisi di irregolarità, che seguono alla prima lettera, escludono per il contribuente il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso, prevedendo la sola possibilità di riduzione della sanzione al 10%.

Non è certo in discussione il rispetto dei doveri fiscali e neppure la necessità di misure capaci di contrastare seriamente il fenomeno dell’evasione fiscale.

La previsione del ravvedimento operoso ha rappresentato un passo avanti nel rapporto fisco-contribuente. Interromperne la possibilità di applicazione significa venir meno alla politica di vera compliance che l’Amministrazione porta avanti e non tenere in debito conto l’attuale situazione economica delle imprese, soprattutto delle piccole e medie attività.

Qual è il tempo che deve intercorrere tra l’invio della lettera di compliance e l’emissione dell’avviso di irregolarità da parte dell’Agenzia delle Entrate?

Può sembrare assurdo ma questo la legge non lo stabilisce, pertanto, si presume che sia a discrezione dell’Agenzia delle Entrate decidere quando emettere l’avviso che inibisce il ricorso al ravvedimento operoso.

Si tratta di un’anomalia i cui effetti sono sotto gli occhi di tutti.

La situazione che si è venuta a creare costituisce un motivo in più per ritenere che il nuovo adempimento abbia come unica finalità quella di anticipare i tempi della riscossione.

Le Associazioni di Categoria, sin dal principio, hanno segnalato, anche con singoli interventi ripresi dalla stampa specializzata, le conseguenze che il nuovo adempimento delle comunicazioni trimestrali iva avrebbe comportato sul piano delle sanzioni e delle oggettive limitazioniall’utilizzo dell’istituto del ravvedimento operoso e, nonostante le varie proposte formulate in occasione degli incontri ufficiali, prima della conversione in Legge del DL 193/2016, nulla è stato fatto per evitare quanto lamentato in questi giorni dai vari attori coinvolti.

Per questo le Associazioni riunite in coordinamento chiedono, ancora una volta, la modifica di tale disposizione normativa, inserendola nella più ampia proposta di nuova revisione del sistema sanzionatorio secondo i principi di proporzionalità ed equità.

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