Operazioni IVA imponibili, non imponibili, esenti o escluse: classificazione ai sensi del dpr 633

Nadia Pascale

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La corretta classificazione delle operazioni IVA è essenziale per evitare errori di fatturazione e versamento. Ecco come distinguere le operazioni imponibili, non imponibili, esenti ed escluse.

Operazioni IVA imponibili, non imponibili, esenti o escluse: classificazione ai sensi del dpr 633

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Operazioni IVA, la normativa italiana classifica le operazioni IVA in quattro categorie. Le prestazioni di servizi e cessioni di beni sono inserite nelle varie categorie in base alla loro importanza o utilità, ma qual è la classificazione delle operazioni Iva e cosa cambia per i contribuenti?

L’articolo 1 del Dpr 633 del 1972 stabilisce che

L’imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate

Ma come si distinguono le operazioni IVA? Quali sono le operazioni IVA, imponibili, esenti o escluse? Ecco la classificazione.

Operazioni Iva: classificazione

Le operazioni IVA si distinguono secondo i criteri individuati dal decreto IVA (d.p.r. 633/1972) che le classifica in tre macro categorie:

  • imponibili;
  • non imponibili;
  • esenti;
  • escluse.

Per poter effettuare tale distinzione occorre necessariamente conoscere i requisiti previsti per l’imponibilità IVA delle operazioni commerciali ovvero i tre presupposti delle operazioni imponibili IVA.

Si tratta di una distinzione fondamentale per imprese e professionisti. Basti pensare, a titolo puramente esemplificativo, ad adempimenti IVA come le comunicazioni delle liquidazioni (cd Lipe), per adempiere correttamente i quali è necessario conoscere bene questi concetti.

IVA: i tre presupposti per l’applicazione dell’imposta

Nella classificazione delle operazioni IVA, affinché un’operazione commerciale sia imponibile IVA la normativa di riferimento prevede l’obbligatorietà di tre presupposti ovvero:

  • presupposto oggettivo: deve trattarsi di un’operazione che ai fini IVA possa essere inquadrata come «cessione di beni» o «prestazione di servizi» (vedi articoli 2 e 3 decreto IVA);
  • presupposto soggettivo: l’operazione deve essere realizzata nell’esercizio di impresa, arte o professione (vedi articoli 4 e 5 decreto IVA);
  • presupposto territoriale: l’operazione considerata deve essere effettuata in Italia nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 7 del decreto IVA.

Al verificarsi dei tre presupposti ora visti l’operazione rientra nell’ambito dell’applicazione IVA e quindi è necessario effettuare tutti gli adempimenti previsti come fatturazione, registrazione, versamento Iva...

A seconda della sussistenza o meno di tali presupposti è possibile procedere alla classificazione delle operazioni IVA.

IVA: le operazioni imponibili

Nella classificazione delle operazioni IVA, le operazioni imponibili IVA, quindi, sono tutte quelle operazioni in cui sussistono tutti e tre i presupposti previsti dalla normativa.

Il decreto IVA classifica le operazioni in rilevanti (imponibili, non imponibili ed esenti) e non rilevanti (escluse) a seconda che esse producano o meno il sorgere di obblighi formali e sostanziali.

Di conseguenza, sono operazioni imponibili IVA le cessioni di beni e/o prestazioni di servizi realizzate nell’esercizio di impresa, arte o professione svolta nel territorio dello Stato italiano.

Le operazioni imponibili ai fini IVA sono quindi soggette a tre aliquite:

  • 4% sui beni di prima necessità (alcuni alimenti, ad esempio farina, latte, burro, formaggio, latticini, ma anche giornali, notiziari e libri...);
  • 5% su erbe e piante aromatiche, tartufi e su alcune operazioni relative alle cooperative sociali, (con art. 9, comma 2, lett. a), D.L. 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2025, n. 118 sono stati aggiunti anche gli oggetti d’arte);
  • 10% aliquota intermedia, carne, pesce fresco, yogurt, miele, uva da vino, salsicce, salami, prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria;
  • 22% aliquota ordinaria.

IVA: le operazioni non imponibili

Nella classificazione delle operazioni IVA, le operazioni non imponibili IVA sono quelle operazioni commerciali che mancano di uno o più requisiti previsti dalla normativa di riferimento.

Il classico esempio di operazioni non imponibili IVA, sono le cessioni all’esportazione. In questo caso, infatti, manca il presupposto territoriale (l’operazione IVA è realizzata al di fuori del territorio dello Stato) ma sorgono tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dalla normativa IVA.

IVA: le operazioni esenti

Le operazioni esenti IVA, articolo 10 Dpr 633, sono quelle operazioni che per ragioni sociali o tecniche sono escluse dal campo di applicazione IVA per esplicita previsione normativa.

Tuttavia, trattandosi di operazioni che soddisfano tutti e tre i presupposti IVA, le operazioni esenti IVA articolo 10 danno luogo al sorgere di una serie di adempimenti formali (fatturazione, registrazione, ecc.)

Per approfondire vedi anche: “Esenzione IVA articolo 10: esempi e normativa di riferimento”

IVA: le operazioni escluse

Infine, nell’ambito della classificazione delle operazioni IVA, la normativa nazionale prevede delle operazioni escluse dal campo di applicazione dell’imposta per esplicita previsione dell’articolo 15 del d.p.r. 633/1972.

Si tratta di operazioni definite dalla dottrina tributarista come “non rilevanti” nel senso che non danno luogo a obblighi particolari (né formali né sostanziali) e non concorrono a formare il volume d’affari.

Per approfondire i lettori interessati possono fare riferimento alla nostra guida intitolata “Esclusione IVA articolo 15: esempi e normativa di riferimento”

Argomenti

# Fisco
# IVA

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