Comunicazione liquidazioni Iva 2017: avvisi bonari in arrivo

Giorgio Battisti

29 Settembre 2017 - 17:04

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Comunicazione liquidazioni Iva 2017: avvisi bonari in arrivo dall’Agenzia delle Entrate in caso di mancato versamento Iva del primo trimestre dell’anno. Ecco cosa fare.

Comunicazione liquidazioni Iva 2017: avvisi bonari in arrivo

Comunicazione liquidazioni Iva 2017: in arrivo gli avvisi bonari ai contribuenti che non hanno versato l’Iva dovuta per il primo trimestre dell’anno.

Si dovrà regolarizzare la propria posizione fiscale entro 30 giorni dalla data di invio dell’avviso bonario, pena l’iscrizione a ruolo della somma e l’importo che, oltre alla sanzione ordinaria, sarà gravato da interessi di mora e aggio di riscossione.

Gli avvisi bonari inviati dall’Agenzia delle Entrate in caso di mancato versamento Iva nel primo trimestre 2017 sono la prima prova delle ragioni che hanno portato all’introduzione delle liquidazioni Iva trimestrali con il DL 193/2016.

L’obiettivo è quello di contrastare l’evasione fiscale: il peso dell’Iva omessa in Italia è pari oggi a 35 miliardi di euro e sulla base di quanto previsto dal DL 193/2016 l’Agenzia delle Entrate potrà inviare avvisi bonari, velocizzando la procedura di riscossione ma impedendo, di fatto, il ricorso al ravvedimento operoso.

Una procedura nuova e che ha causato non pochi malumori e sorprese: in caso di Iva non versata e a seguito dei controlli tra dati delle Lipe trimestrali 2017 e versamenti effettuati l’Agenzia delle Entrate potrà recuperar quanto dovuto applicando le regole previste dall’art. 54-bis del DPR 633/1972, indipendentemente dalle regole Ivi previste, ovvero non soltanto in caso di pericolo per la riscossione come previsto invece dal decreto Iva.

Ecco cosa fare per regolarizzare la propria posizione nei confronti dell’Agenzia dele Entrate in caso di Iva omessa e cosa fare, invece, qualora l’importo contestato dall’Agenzia delle Entrate nell’avviso bonario fosse sbagliato.

Comunicazione liquidazioni Iva 2017: avvisi bonari in arrivo

Per chi dovesse ricevere un avviso bonario dall’Agenzia delle Entrate nel quale viene contestato il mancato versamento Iva del primo trimestre 2017 la certezza è che non sarà più possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso.

Una disposizione che seppur prevista sin dall’inizio dal DL 193/2016, con il quale sono stati introdotti in due nuovi adempimenti Iva, Lipe periodiche e spesometro trimestrale, era stata poco considerata dai più.

Per commercialisti e contribuenti, alle prese con il caos spesometro 2017 e in attesa della nuova proroga della scadenza, la ricezione degli avvisi bonari dell’Agenzia delle Entrate, a soli due mesi dalle lettere di invito alla compliance, sono stati una vera e propria doccia fredda.

Le risposte agli avvisi bonari dell’Agenzia delle Entrate dovranno essere trasmesse entro 30 giorni dalla data di ricezione degli stessi: per regolarizzare la propria posizione fiscale, in caso di Iva non versata nel primo trimestre 2017, è necessario pagare quanto dovuto in 30 giorni per beneficiare della riduzione a 1/3 della sanzione ordinaria.

Anche in merito agli avvisi bonari relativi all’incrocio dei dati tra Iva a debito e importo versato è ammessa la rateazione 36-bis, che consente di pagare quanto dovuto in un massimo di 20 rate.

Trascorsi i 30 giorni, il debito contestato dall’avviso bonario verrà iscritto a ruolo e il compito di recuperare l’importo dovuto passerà all’Agenzia delle Entrate Riscossione, con un ulteriore aggravio di sanzioni e costi.

Avviso bonario, come contestare il mancato versamento Iva primo trimestre 2017

Nel caso in cui l’Iva non versata contestata nell’avviso bonario dovesse risultare non dovuta, il contribuente potrà presentare istanza di autotutela all’Agenzia delle Entrate.

Quando il contribuente è certo di aver versato l’Iva dovuta ed è convinto che il debito contestato dall’avviso bonario contenga degli errori, potrà rispondere all’Agenzia delle Entrate e sempre entro 30 giorni nelle seguenti modalità:

  • tramite il canale online Civis;
  • a mezzo PEC,
  • contattando i centri di assistenza multicanale o rivolgendosi agli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

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