Interessi di mora in dichiarazione sono deducibili? Chiarimenti della Cassazione

Claudia Cervi

14/10/2022

02/12/2022 - 15:00

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In dichiarazione gli interessi di mora per ritardato pagamento di imposte hanno un trattamento fiscale diverso da quello di interessi passivi di altra natura. Ecco i chiarimenti della Cassazione.

Interessi di mora in dichiarazione sono deducibili? Chiarimenti della Cassazione

Gli interessi di mora derivanti dal mancato pagamento delle imposte rivestono natura non finanziaria e non sono riferibili all’attività di impresa che concorre a formare il reddito. Sono dunque dei costi non deducibili nella dichiarazione dei redditi in quanto si considerano voci accessorie rispetto all’obbligazione principale, pur avendo una natura compensativa per il ritardo nel pagamento delle imposte.

La Corte di Cassazione spiega le ragioni di questa interpretazione nell’ordinanza n. 28740 del 4 ottobre 2022, chiarendo quando gli interessi passivi sono considerati deducibili e quando indeducibili.

Interessi passivi: quando sono deducibili

Secondo la Cassazione, gli interessi passivi sono deducibili in dichiarazione quando possono riferirsi a operazioni di finanziamento ovvero a imposte e tributi corrisposti in ritardo rispetto alle scadenze ordinarie, per esempio nell’ipotesi del ravvedimento operoso inerente alla regolarizzazione delle sanzioni da omessi versamenti o da indebita liquidazione.

A regolare la deducibilità dei costi di impresa è l’articolo 109 comma 5 del TUIR:
"le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi”.

La risoluzione n. 178/E del 9 novembre 2001 dell’Agenzia delle Entrate aveva puntualizzato che gli interessi pagati dall’impresa per finanziarsi sono un costo solo astrattamente riconducibile ad uno specifico impiego e sono pertanto assimilati ai costi generali, quali oneri generati dalla funzione finanziaria. In quest’ottica sono costi deducibili.

Oltre agli interessi passivi di finanziamento, possiamo individuare interessi passivi:

  • derivanti da rateazione o dilazione delle somme dovute
  • dovuti in base a un atto di adesione;
  • applicati nell’avviso di accertamento;
  • associati alla rateazione di imposte a seguito delle procedure di ravvedimento operoso.

In questi casi gli interessi rivestono natura compensativa per il ritardo nel pagamento delle imposte.

Con una precedente sentenza, la Corte di Cassazione (sentenza n. 12990 del 12 aprile 2007) ha considerato deducibili gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo delle imposte, di natura “compensativa”.

Anche l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 19/E del 21 aprile 2009, ha messo in rilievo che sono deducibili gli interessi (o altri oneri assimilati) derivanti da qualsiasi operazione avente causa finanziaria. Nell’ipotesi del ravvedimento operoso per la regolarizzazione delle sanzioni da omessi versamenti o da indebita liquidazione, gli interessi di mora rivestono natura finanziaria e sono deducibili.

Interessi di mora passivi: quando sono indeducibili

Con la nuova ordinanza, i Giudici di legittimità tornano a discutere la questione della deducibilità degli interessi dalla dichiarazione dei redditi, con specifico riferimento agli interessi di mora dovuti per ritardato pagamento delle imposte. Nonostante i principi espressi in passato in merito alla deducibilità degli interessi passivi pagati per finalità tributarie, la Corte individua un diverso trattamento fiscale e sancisce la loro indeducibilità dal reddito d’impresa.

Secondo i Giudici, gli interessi passivi sono deducibili soltanto se si traducono in costi funzionali alla produzione del reddito d’impresa. Gli interessi di mora costituiscono invece un costo accessorio di un costo principale (ossia l’imposta) che non è deducibile.

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