Indumenti da lavoro, in quali casi deve lavarli l’azienda?

Ilena D’Errico

21/04/2023

21/04/2023 - 22:03

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Ecco in quali casi l’azienda deve obbligatoriamente lavare gli indumenti da lavoro dei dipendenti secondo la normativa.

Indumenti da lavoro, in quali casi deve lavarli l’azienda?

In alcuni contesti aziendali, il datore di lavoro oltre a fornire e sostituire gli indumenti da lavoro si fa carico anche del loro lavaggio, mentre altre volte è il dipendente stesso a portare a casa le divise per lavarle. La scelta, tuttavia, non è del tutto arbitraria, è infatti la legge a stabilire in quali casi l’azienda deve lavare gli indumenti da lavoro dei dipendenti. La normativa si ricava da diverse sentenze della Corte di cassazione, in particolare la n. 10128 del 17 aprile 2023, che oltre a essere molto recente fornisce anche un orientamento interpretativo decisamente utile.

Quando l’azienda deve lavare gli indumenti da lavoro

La citata ordinanza della Corte di cassazione, sezione lavoro, esprime un criterio molto chiaro per stabilire quando gli indumenti da lavoro devono essere lavati dall’azienda e quando, invece, il lavaggio è a carico del dipendente. In particolare, il datore di lavoro è obbligato a lavare gli indumenti da lavoro che rientrano nella categoria dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), così come deve provvedere alla loro manutenzione.

È quindi fondamentale capire quali indumenti da lavoro rientrano nei dispositivi di protezione individuale, perché soltanto per questo genere di elementi l’obbligo di lavaggio spetta all’azienda. La nozione giuridica di questa categoria fa riferimento a qualsiasi genere di attrezzatura o accessorio atto a proteggere il lavoratore dai rischi collegati all’attività lavorativa esercitata, anche se solo in modo parziale.

Come ribadito più volte dalla Corte di cassazione, gli indumenti o accessori non devono necessariamente essere stati creati e messi in commercio per esercitare una funzione protettiva, al fine di essere catalogati come Dpi, bensì è sufficiente che tale funzione sia di fatto esercitata. Anche con riguardo ai rischi legati all’attività lavorativa, l’orientamento giurisprudenziale è molto più ampio di quanto non si pensi. In quest’ambito, infatti, non rientra esclusivamente la tutela da potenziali infortuni, ma più in generale la preservazione della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Non a caso, la sentenza in oggetto ha preso in esame la vicenda di un operatore ecologico e può quindi essere estesa all’intera categoria lavorativa. Gli indumenti da lavoro degli operatori ecologici possono infatti la diffusione di infezioni, non solo ai dipendenti stessi ma anche ai loro familiari, e pertanto il loro lavaggio deve essere eseguito dall’azienda.

È ora evidente che l’obbligo in capo all’azienda di lavare gli indumenti da lavoro dei dipendenti si riferisce esclusivamente a una correlata tutela della salute del lavoratore. Il lavaggio deve quindi essere necessario a limitare eventuali rischi per il dipendente stesso e, al contempo, garantirgli la disponibilità di indumenti in buono stato idonei alla sua protezione.

Per capire in quali casi è l’azienda a dover lavare gli indumenti da lavoro dei dipendenti bisogna dunque analizzare i rischi ai quali vengono sottoposti i lavoratori nell’esercizio della professione. Gli elementi di rischio correlati al lavaggio degli indumenti sono principalmente derivanti dal contatto con sostanze potenzialmente nocive, tossiche o veicoli di infezioni. Tale considerazione non può essere riservata al datore di lavoro ma basarsi sugli elementi oggettivi, come cita la Corte di cassazione:

la categoria dei D.P.I. deve essere quindi definita in ragione della concreta finalizzazione delle attrezzature, degli indumenti e dei complementi o accessori alla protezione del lavoratore dai rischi per la salute e la sicurezza esistenti nelle lavorazioni svolte, a prescindere dalla espressa qualificazione in tal senso da parte del documento di valutazione dei rischi e dagli obblighi di fornitura e manutenzione contemplati nel contratto collettivo

In presenza di questo tipo di condizioni, se l’azienda non si fa carico del lavaggio degli indumenti da lavoro, il lavoratore che subisce dei danni a causa della mancata protezione ricevuta ha diritto a un risarcimento danni da parte del datore di lavoro. Non si escludono, poi, sanzioni contro l’azienda se effettivamente i lavoratori sono stati sottoposti a condizioni rischiose. D’altro canto, il lavoratore è tenuto a utilizzare gli indumenti forniti dall’azienda in modo corretto e ad avvisare immediatamente eventuali problemi o guasti, altrimenti la responsabilità dell’azienda viene meno.

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