Indennità di trasferimento: come si calcola e come viene tassata

Simone Micocci

16 Maggio 2018 - 12:24

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Al lavoratore trasferito spetta un’indennità aggiuntiva ed il rimborso spese per i costi sostenuti per viaggio e trasloco. Ecco come viene tassata l’indennità di trasferimento.

Indennità di trasferimento: come si calcola e come viene tassata

Quando il lavoratore viene trasferito dall’azienda questa può corrispondere un compenso straordinario: l’indennità di trasferimento.

Si tratta di un emolumento con il quale l’azienda supporta il dipendente nelle spese che questo deve sostenere per cambiare residenza visto l’avvenuto trasferimento in una diversa sede aziendale.

È la contrattazione collettiva a stabilire l’importo dell’indennità di trasferimento che solitamente varia a seconda che il dipendente sia solo oppure abbia dei familiari a carico. In quest’ultimo caso, infatti, l’importo aumenta per permettere a tutta la famiglia di spostarsi nel nuovo indirizzo.

Prima di approfondire questa indennità è bene fare chiarezza sulla differenza che c’è tra trasferimento e trasferta: nel primo caso il lavoratore cambia sede definitivamente, mentre con la trasferta lo spostamento è solamente temporaneo (quindi permane il legame con l’originaria sede di lavoro).

L’indennità di trasferimento quindi spetta solamente nel primo caso, ovvero quando lo spostamento è definitivo e come tale comporta un cambio di residenza per il lavoratore.

Questa indennità quindi è molto utile per il dipendente il quale può disporre così di una discreta somma per sostenere le spese del trasferimento; vista la sua natura questo emolumento gode di un regime di esenzione fiscale e contributiva di cui vi parleremo nel dettaglio nel prosieguo dell’articolo.

Importi indennità di trasferimento

Come noto l’azienda ha il diritto di trasferire un proprio dipendente in caso di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. L’azienda ha comunque il dovere di comunicare la sua decisione con il congruo preavviso e di corrispondere, ove previsto, un’indennità di trasferimento.

Sia i termini per il preavviso che le regole per il calcolo dell’indennità sono rimandate alla contrattazione collettiva. Per reperire queste informazioni e sapere quanto vi spetta in caso di trasferimento, quindi, dovete fare riferimento al contratto collettivo nazionale del vostro settore di riferimento.

Ad esempio, il CCNL Commercio stabilisce che al lavoratore trasferito spetta un’indennità composta da:

  • rimborso della spesa effettiva di viaggio;
  • rimborso della spesa per il trasloco (trasporto del mobilio e del bagaglio);
  • rimborso dell’eventuale perdita di pigione (canone d’affitto) qualora non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto. Questo rimborso va corrisposto per un massimo di 6 mesi;
  • diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera di retribuzione. Nel caso del lavoratore capo famiglia questa viene corrisposta anche ai ciascun convivente a carico ma è ridotta a tre quindi per i figli.

Nel CCNL Turismo, invece, il trasferimento (se comporta anche un cambio di residenza) dà diritto al rimborso delle spese di viaggio e del trasloco, a quello per l’eventuale perdita di pigione e ad un’indennità pari ad una mensilità della normale retribuzione.

Quest’ultima indennità è ridotta del 50% per il lavoratore che non ha familiari a carico.

Inoltre, il personale trasferito avrà diritto ad un rimborso spese per il ritorno suo e della famiglia nel luogo di provenienza in caso di licenziamento effettuato nei sei mesi successivi al trasferimento.

Tassazione dell’indennità di trasferimento

Come anticipato questa indennità gode di un regime fiscale agevolato.

Nel dettaglio i rimborsi per le spese di viaggio e trasloco, nonché la diaria aggiuntiva prevista dalla maggior parte dei contratti collettivi, sono esclusi da tassazione e contribuzione nella misura del 50%, come previsto dall’articolo 51 - comma 7 - del Testo unico delle imposte sui redditi.

L’agevolazione però si calcola solamente sulle somme che non superano i seguenti tetti annui:

  • 1.549,37€: per i trasferimenti sul territorio nazionale;
  • 4.648,11€: trasferimento all’estero o estero su estero;
  • 6.197,48€: se nello stesso anno il dipendente subisce un trasferimento in Italia e uno all’estero.

La parte dell’indennità di trasferimento che eccede questi tetti, quindi, sarà tassata al 100% e soggetta al versamento della contribuzione.

È bene precisare però che l’esenzione si applica solamente su quelle indennità erogate nel primo anno di trasferimento, e che valgono anche per quei trasferimenti non decisi dall’azienda ma richiesti dal dipendente.

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