Imposta di bollo fatture elettroniche, entro il 1° dicembre 2025 il versamento

Nadia Pascale

12 Novembre 2025 - 08:54

C’è tempo fino al 1° dicembre per il versamento dell’imposta dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei primi 3 trimestri dell’anno. Ecco le istruzioni per adempiere correttamente.

Imposta di bollo fatture elettroniche, entro il 1° dicembre 2025 il versamento

Ultima chiamata per l’imposta di bollo fatture elettroniche, entro il 30 novembre, termine posticipato al 1° dicembre 2025, deve essere versata l’imposta di bollo per i primi tre trimestri dell’anno o per il solo terzo trimestre se il precedente versamento è stato effettuato entro il 30 settembre.

L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche si applica alle fatture emesse senza addebito Iva e di importo superiore a 77,47 euro, non sono soggette a bollo le fatture riguardanti le operazioni non imponibili IVA. Indipendentemente dal valore della fattura elettronica, l’importo dell’imposta di bollo è sempre di 2 euro.

Ecco le scadenze dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, la prossima scadenza e come conoscere gli importi.

Imposta di bollo fatture elettroniche, chi deve versarla entro il 1° dicembre

L’importo dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche deve essere versato trimestralmente, la prossima scadenza è il 1° dicembre 2025. In realtà la scadenza naturale sarebbe il 30 novembre, ma trattandosi di una domenica, il termine viene posticipato al 1° dicembre.

A differenza dei versamenti dovuti per i primi due trimestri dell’anno, quello in scadenza a fine novembre non può essere posticipato, quindi, indipendentemente dagli importi, tutti coloro che hanno maturato un debito per l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, devono effettuare il pagamento.

La scadenza successiva, con gli importi dovuti per il 4° trimestre 2025, è il 28 febbraio, posticipata al 2 marzo 2026 in quanto il 28 è sabato.

Come faccio a conoscere gli importi dovuti per l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche?

Il contribuente può conoscere gli importi dovuti accedendo al sito dell’Agenzia delle Entrate con:

Occorre accedere alla sezione “fatture e corrispettivi”, qui è possibile trovare 2 elenchi:

  • Elenco A;
  • Elenco B.

L’Elenco A non è modificabile e contiene le fatture assoggettate a imposta di bollo virtuale dal contribuente al momento dell’emissione della fattura. Queste fatture hanno la dicitura “Assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del D.M. 17 giugno 2014”.
Per inserire l’imposta di bollo sulla fattura elettronica basta valorizzare il campo “SI” il campo “Bollo virtuale” contenuto all’interno del tracciato record della fattura elettronica.

L’Elenco B è modificabile e comprende le fatture elettroniche a cui non è stato applicato il bollo virtuale e che secondo l’Agenzia delle Entrate devono, invece, essere assoggettate all’imposta. Il contribuente può modificare tale lista, ma può essere chiamato a giustificare tale scelta.
La modifica può essere effettuata per le fatture elettroniche del terzo trimestre entro il 31 ottobre. Trascorso tale termine, il sistema dell’Agenzia delle Entrate elabora il modello F24 con gli importi che il contribuente deve versare.

Dal 15 novembre 2025 è possibile prendere visione degli importi da versare entro il 1° dicembre 2025.

Tutte le scadenze per l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Il Decreto Semplificazioni n. 73/2022, convertito nella legge n. 122/2022, ha previsto semplificazioni per le modalità di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. La novità principale è l’innalzamento della soglia che consente di differire il versamento dell’imposta di bollo. Il limite è passato da 250 euro a 5.000 euro.

Ne consegue che i versamenti sono dovuti entro:

  • 31 maggio per le fatture emesse nel primo trimestre (gennaio, febbraio, marzo);
  • 30 settembre per il secondo trimestre (aprile, maggio e giugno);
  • 30 novembre per il terzo trimestre (luglio, agosto, settembre);
  • 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) dell’anno successivo per il quarto trimestre (ottobre, novembre, dicembre).

Chi nel primo trimestre matura debiti da imposta di bollo inferiori a 5.000 euro, può differire il versamento al 30 settembre, se gli importi del primo e del secondo trimestre sono ancora inferiori alla soglia di 5.000 euro, può differire il versamento al 30 novembre.

Qualunque sia l’importo maturato, entro il 30 novembre è necessario effettuare il versamento. Per il 2025 il termine è differito in automatico al 1° dicembre 2025 in quanto il 30 novembre è un festivo.

Iscriviti a Money.it