Cos’è l’imposta di bollo sul conto corrente? Qual è il costo e quando scatta? Domande ricorrenti per ogni correntista: ecco il calcolo della tassa, chi la paga ed esenzioni.
L’imposta di bollo sul conto corrente è una delle voci più familiari, e meno comprese, dell’estratto conto. Non è una commissione decisa dalla banca ma un tributo a tutti gli effetti, che scatta solo a determinate condizioni e viene addebitato direttamente sulla liquidità del correntista dall’intermediario.
Quanto costa, quando si paga e, soprattutto, quando non si paga? La risposta dipende da un dato preciso, la giacenza media, e da alcune regole che pochi conoscono fino in fondo: il cumulo tra più rapporti presso lo stesso intermediario, il calcolo pro rata per i conti aperti in corso d’anno, le esenzioni legate al conto di base e all’ISEE. Senza dimenticare la novità del 2026: dal 28 marzo il bollo per società ed enti è salito da 100 a 118 euro. Ecco come funziona oggi il calcolo dell’imposta di bollo, chi la paga e quali sono le esenzioni previste dalla legge.
Cos’è l’imposta di bollo su conto corrente e perché si paga
L’imposta di bollo sugli estratti conto non è nata con la crisi del 2011: era già prevista dall’articolo 13 della Tariffa allegata al Dpr 642 del 1972, che resta ancora oggi la fonte normativa di riferimento. Il governo Monti, con il decreto Salva Italia (Dl 201/2011), ne ha però modificato profondamente la disciplina per far fronte alle difficoltà economiche di quegli anni: l’articolo 19 del decreto è intervenuto proprio su quella disposizione, integrando la lista degli atti sottoposti a tassazione e fissando gli importi per le persone fisiche ancora oggi in vigore. Insomma, si parla di un’imposta a tutti gli effetti, che la banca si limita a trattenere e versare all’Erario.
In termini economici e giuridici, la definizione è la seguente:
l’imposta di bollo sul conto corrente è una tassa che si applica agli estratti conto dei conti correnti bancari, postali e ai rendiconti dei libretti di risparmio. Per i clienti persone fisiche l’imposta non è dovuta quando la giacenza media complessiva non supera i 5.000 € (nota 3-bis all’articolo 13 della Tariffa del Dpr 642/1972; circolare dell’Agenzia delle entrate n. 48/2012).
L’imposta si applica quindi anche al libretto di risparmio, che non viene considerato un prodotto di investimento: è uno strumento usato dalle famiglie per gestire i risparmi correnti e segue le stesse regole del conto corrente.
Quanto si paga: l’importo dell’imposta di bollo sul conto corrente oggi
Per le famiglie nulla è cambiato, mentre per società ed enti il 2026 ha portato un rincaro. L’imposta di bollo sul conto corrente costa:
- 34,20 euro l’anno per le persone fisiche;
- 118 euro l’anno per i soggetti diversi dalle persone fisiche (società, enti, associazioni), per gli estratti conto e i rendiconti emessi dal 28 marzo 2026. Fino al 27 marzo 2026 restava valido il vecchio importo di 100 euro.
L’aumento di 18 euro è stato introdotto dall’articolo 12 del Dl 38/2026, il cosiddetto decreto Fiscale, confermato in sede di conversione in legge. Le banche lo applicano in automatico, senza alcun adempimento da parte del cliente.
Attenzione a non confondere «impresa» con «soggetto diverso dalla persona fisica». Una ditta individuale è una persona fisica, anche se titolare di partita Iva, e lo stesso vale per i professionisti: per i loro conti si applica quindi il regime delle persone fisiche, con il bollo di 34,20 euro e la soglia di esenzione legata alla giacenza media. I 118 euro riguardano invece società, enti e gli altri soggetti collettivi, per i quali la soglia dei 5.000 euro non opera: l’imposta è dovuta a prescindere dalla giacenza.
Discorso diverso per conto deposito, dossier titoli e Buoni Fruttiferi Postali: essendo prodotti di investimento, scontano un’imposta proporzionale dello 0,20% annuo, in vigore dal 2014. Sui buoni fruttiferi, se l’imposta supera gli interessi maturati, viene ridotta fino a coprire i soli interessi: il risparmiatore riscuote sempre almeno il capitale investito. Inoltre i buoni sono esenti quando il loro valore di rimborso complessivo non supera i 5.000 euro.
Esiste anche un caso ibrido. Alcune banche offrono conti con due «settori», uno per il denaro corrente e una linea vincolata per l’investimento: sulle somme vincolate si applica l’aliquota dello 0,20%, sulle somme destinate all’uso corrente l’imposta fissa di 34,20 euro.
Calcolo dell’imposta di bollo: come funziona la giacenza media
Tutto il calcolo ruota attorno alla giacenza media, cioè la media delle somme presenti sul conto nel periodo rendicontato. Si ottiene sommando i saldi giornalieri e dividendo il risultato per il numero dei giorni di rendicontazione. Non serve farlo a mano: è la banca a determinarla e a usarla per verificare se l’imposta è dovuta.
Il punto chiave è che conta la media, non il picco. Un conto che supera i 5.000 euro solo per pochi giorni, per esempio dopo l’accredito della tredicesima, può restare esente se la media del periodo rimane sotto soglia. Al contrario, un saldo stabilmente appena sopra i 5.000 euro fa scattare l’imposta. Qualche esempio pratico per una persona fisica:
- conto sempre a 3.000 euro: giacenza media sotto soglia, bollo non dovuto;
- conto sempre a 5.000 euro esatti: la soglia non è superata, bollo non dovuto;
- conto sempre a 7.000 euro: giacenza media sopra soglia, bollo dovuto;
- conto a 10.000 euro per pochi giorni e a 1.000 euro per il resto del periodo: si guarda la media, che con ogni probabilità resta sotto i 5.000 euro.
Per il calcolo si deve fare riferimento all’anno civile. Se il rapporto ha una rendicontazione inferiore all’anno, ad esempio per apertura o chiusura del conto in corso d’anno, l’imposta viene rapportata ai giorni effettivi di durata del rapporto.
Il caso tipico è quello di chi apre un conto corrente il 20 novembre e vi deposita 25.000 euro. La rendicontazione va fatta sui giorni in cui il conto è stato effettivamente attivo nell’anno, cioè 42, e l’imposta annua di 34,20 euro va rapportata a quel periodo:
- (34,20 x 42) : 365 = 3,94 euro di imposta dovuta.
Quando si paga l’imposta di bollo: le date dell’addebito
Il bollo si paga in base alla periodicità con cui viene inviato l’estratto conto. Se gli estratti sono emessi più volte nel corso dell’anno, l’importo annuo viene ripartito in proporzione al periodo rendicontato: con la rendicontazione trimestrale, la più diffusa, ogni addebito vale 8,55 euro (34,20 diviso 4), con quella mensile 2,85 euro.
In mancanza di rendiconto infrannuale, la giacenza media viene calcolata su base annuale e l’imposta viene addebitata al 31 dicembre.
Con la rendicontazione trimestrale ci sono quattro «periodi di imposta» autonomi: se in alcuni trimestri la giacenza media è rimasta sotto i 5.000 euro, per quei periodi l’imposta non si applica. Si pensi al signor Bianchi che, nel 2025, ha superato la soglia solo negli ultimi due trimestri: pagherà due addebiti da 8,55 euro, per un totale di 17,10 euro. Se invece il contratto prevede la rendicontazione annuale, il calcolo si fa sull’intero anno, rapportato ai giorni in cui il conto è stato aperto.
Chi ha più rapporti soggetti a bollo troverà l’addebito, se dovuto, su ciascun singolo rapporto. Nell’estratto conto la voce compare di solito come «imposta di bollo» o «bollo conto corrente».
Per società ed enti le regole di addebito sono le stesse, ma con il nuovo importo annuo di 118 euro le rate diventano: 29,50 euro con estratto conto trimestrale, 59 euro con quello semestrale, 9,83 euro con quello mensile.
Come si paga l’imposta di bollo: il ruolo della banca
Il correntista non deve fare nulla. Per conti correnti, libretti, conti deposito e altri prodotti finanziari, l’intermediario trattiene l’importo dovuto e provvede al versamento all’Erario, assolvendo l’imposta in modo virtuale. Per i prodotti finanziari, il versamento avviene entro il 16 febbraio di ogni anno, con riferimento al valore delle attività al 31 dicembre dell’anno precedente.
Diverso il caso dei conti detenuti all’estero. Le banche straniere non trattengono il tributo italiano: le somme vanno indicate nel Modello Redditi compilando il quadro RW, e l’imposta va versata dal contribuente. In questo caso prende il nome di Ivafe, imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero. Per conti correnti e libretti segue gli stessi importi del bollo italiano: 34,20 euro per le persone fisiche, con la medesima soglia di giacenza media, e 118 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche, aumento esteso all’Ivafe dalla conversione del Dl 38/2026. Per gli altri prodotti finanziari è invece proporzionale (2 per mille).
Imposta di bollo sui conti correnti: le esenzioni previste
Oltre alla giacenza media non superiore a 5.000 euro, la legge prevede alcune esenzioni specifiche.
La più rilevante per le famiglie riguarda il conto di base, il conto a condizioni agevolate pensato per garantire a tutti l’accesso ai servizi di pagamento essenziali. Secondo la disciplina in vigore dal 2018 (Dm Mef 70/2018), per i titolari con ISEE inferiore a 11.600 euro il conto di base è gratuito: niente canone e niente imposta di bollo. La soglia ha sostituito quella dei 7.500 euro prevista dalla vecchia disciplina. Per i pensionati con una pensione annua lorda fino a 18.000 euro il conto di base può essere gratuito, ma in questo caso l’imposta di bollo resta dovuta, se ne ricorrono i presupposti.
Per mantenere l’agevolazione del conto di base riservata alle fasce socialmente svantaggiate, il titolare deve presentare alla banca l’ISEE in corso di validità entro il 31 maggio di ogni anno: si tratta di una condizione propria di questo conto, non di una regola generale per ogni esenzione dal bollo. Meglio non fare i furbi: l’ISEE confluisce nelle banche dati a disposizione dell’amministrazione finanziaria. Se l’attestazione non viene presentata o se i requisiti vengono meno, la banca comunica al cliente la perdita del beneficio e il cliente può recedere dal contratto entro due mesi dalla comunicazione.
Sono poi esenti:
- gli enti del Terzo settore iscritti al Runts, in base all’articolo 82, comma 5, del Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017), che ha raccolto l’esenzione già prevista per le Onlus dall’articolo 27-bis della Tabella allegata al Dpr 642/1972; la stessa norma esenta federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni;
- le comunicazioni ricevute ed emesse dai fondi pensione e dai fondi sanitari;
- i rapporti aperti per ordine dell’autorità giudiziaria, come i depositi giudiziari e i rapporti intestati al Fondo Unico Giustizia, in cui confluiscono conti, libretti e strumenti finanziari sequestrati nell’ambito di procedimenti penali o di misure di prevenzione (circolare 48/2012).
Infine, per i conti intestati a persone fisiche l’imposta non è dovuta quando la giacenza media del periodo rendicontato è negativa. Non basta quindi un saldo in rosso per qualche giorno: conta la media del periodo. Un rapporto con giacenza media negativa, inoltre, non concorre al calcolo della giacenza complessiva ai fini della soglia dei 5.000 euro.
Va distinto da tutti questi casi il conto «senza bollo» commerciale: alcune banche, come condizione promozionale, si fanno carico dell’imposta al posto del cliente. Il tributo resta dovuto, ma lo paga l’intermediario. Prima di aprire un conto conviene quindi verificare nel foglio informativo se il bollo è a carico del cliente, assorbito dalla banca o semplicemente non dovuto per esenzione, senza confonderlo con il canone, che invece remunera il servizio.
Si possono aprire più conti correnti per evitare l’imposta di bollo?
La risposta breve è no, se i conti sono presso lo stesso intermediario. La circolare 48 del 2012 dell’Agenzia delle entrate stabilisce che, ai fini della soglia dei 5.000 euro, devono essere considerati unitariamente tutti i rapporti di conto corrente e i libretti di risparmio identicamente intestati intrattenuti con la medesima banca, con Poste Italiane o emessi da Cassa depositi e prestiti.
Se il signor Mario Bianchi ha un conto corrente con giacenza media di 1.000 euro e un libretto di risparmio con 4.500 euro presso la stessa banca, il totale di 5.500 euro supera la soglia e l’imposta si applica. Una volta superata la soglia complessiva, il bollo è dovuto per ogni rapporto, e con esso il relativo addebito su ciascuno.
Il cumulo si fa anche quando i rapporti hanno periodicità di rendicontazione diverse. In questo caso la giacenza degli altri rapporti viene considerata con riferimento allo stesso periodo temporale oggetto della rendicontazione del rapporto in esame, senza attendere che gli altri vengano a loro volta rendicontati. Se il conto A è trimestrale e il libretto B annuale, per il trimestre del conto A si considera la giacenza del libretto B nello stesso trimestre.
La strategia che funziona, quindi, non è moltiplicare i conti presso lo stesso intermediario né fare movimenti artificiosi a fine periodo, ma organizzare la liquidità: tenere sul conto corrente quanto serve per spese, emergenze e pagamenti ricorrenti, valutare per il resto strumenti coerenti con il proprio profilo e, se si hanno i requisiti, ricorrere al conto di base.
Il calcolo dell’imposta di bollo sul conto deposito e sui prodotti finanziari
Il conto deposito non segue le regole del conto corrente: rientra nella disciplina dell’imposta proporzionale sui prodotti finanziari e non beneficia della soglia dei 5.000 euro prevista per conti correnti e libretti.
La base di calcolo è il valore di mercato dei prodotti al 31 dicembre di ciascun periodo d’imposta; se non è disponibile, si usa il valore nominale o di rimborso. L’aliquota, salita nel tempo dallo 0,10% del 2012 allo 0,15% del 2013, è fissata dal 2014 allo 0,20% annuo, cioè il 2 per mille del valore complessivo dei prodotti finanziari oggetto delle comunicazioni inviate dallo stesso intermediario al cliente, compresi dossier titoli e altri strumenti finanziari.
Anche qui c’è una distinzione tra persone fisiche e giuridiche: per i soggetti diversi dalle persone fisiche l’imposta ha un tetto massimo di 14.000 euro annui, mentre per le persone fisiche non è previsto alcun limite. Su un conto deposito da 20.000 euro, quindi, una persona fisica paga 40 euro l’anno, ripartiti in base alla rendicontazione.