Imposta agevolata gas: tassazione ridotta solo per somministrazione

Caterina Gastaldi

14 Luglio 2022 - 18:30

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Iva al 5% per gas: ecco come funziona e i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate riguardo alla tassazione ridotta.

Imposta agevolata gas: tassazione ridotta solo per somministrazione

Attraverso la risposta all’interpello numero 368 del 7 luglio 2022 l’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza riguardo agli utilizzi concessi per l’aliquota ridotta al 5% per la somministrazione di gas.

La domanda in questione era stata posta proprio da una società che lavora nel campo della somministrazione del gas naturale e dell’energia elettrica, che ha chiesto chiarimenti al riguardo la corretta tassazione da applicare nei casi di somministrazione sia per gli usi civili, sia per quelli industriali.

L’Agenzia delle Entrate ha quindi fornito alcuni chiarimenti al riguardo. Di seguito le spiegazioni fornite in merito alla questione presentata.

Il dubbio dell’istante

In breve, la società che ha posto l’istanza, riguarda la possibilità di poter usufruire effettivamente dell’aliquota agevolata per la somministrazione del gas naturale del decreto energia prolungata dalla legge di bilancio 2022.

La S.p.a. che ha esposto il dubbio si occupa, appunto, di vendita di gas naturale e di energia elettrica e ha richiesto dei chiarimenti riguardo all’aliquota che dovrà andare ad applicare alle proprie operazioni, in relazione alla possibilità di utilizzare l’aliquota ridotta al 5% in via temporanea invece di quella al 22%.

La domanda specifica riguarda la possibilità di utilizzare l’aliquota ridotta del 5% per le somministrazioni di gas metano per usi industriali e civili, invece di utilizzare l’aliquota del 10% che superano il limite annuo di 480 metri cubi, e quelli industriali normalmente assoggettate all’aliquota del 22%.

Il parere della società è quindi che si possa utilizzare la stessa aliquota Iva sia per le somministrazioni per usi civili, sia per quelle per usi industriali, mentre questo non sia possibile per altre circostanze non specificatamente contemplate.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate in questo caso va ad avallare l’interpretazione data dalla società istante. Questo significa quindi che i chiarimenti dati dall’Agenzia riguardo all’agevolazione disponibile prevedono che l’aliquota agevolata al 5% sia utilizzabile nelle seguenti situazioni:

  • per le somministrazioni di gas metano, siano queste sia per usi civili o per usi industriali, che sono ordinariamente assoggettati all’aliquota del 10%;
  • per l’uso di gas ad autotrazione;
  • per le somministrazioni, sempre di gas metano, per usi civili, anche quando superano il limite annuo di 480 metri cubi, situazione che prevede normalmente l’aliquota al 22%.

In caso invece di altre situazioni, come per i servizi accessori e la quota fissa della tariffa per l’uso di gas naturale, l’aliquota che dovrà essere applicata non subirà variazioni e sono quindi assoggettate all’aliquota ordinaria.

Questo è quanto è stato risposto dall’interpello numero 368 del 7 luglio 2022 da parte dell’Agenzia delle Entrate all’istante che ha posto il quesito, andando così a chiarire gli eventuali dubbi riguardanti la tassazione ridotta temporanea prevista in questi specifici casi.

Come funziona la riduzione

La questione riguardo cui è stata posta la domanda riguarda la temporanea riduzione dell’Iva al 5% sul gas naturale. Si tratta della proroga dello sconto sulle bollette, che si estende per il terzo trimestre del 2022, ovvero per le fatture di luglio, agosto, e settembre. La misura che prevede l’Iva sul gas al 5% così compirà un anno, con questo allungamento.

Il decreto «Taglia Bollette», Dl 130/21, nasce infatti nel settembre del 2021 e, esattamente come riportato anche in precedenza, prevede il taglio dell’Iva al 5% rispetto a quanto dovuto normalmente, che va quindi dal 10% al 22% a seconda della situazione, sui consumi di gas metano, siano questi di tipo industriale oppure civili.

Il decreto è stato quindi riapprovato dal Consiglio dei ministri giovedì 30 giugno, venendo subito pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, e non sono escluse altri rinnovi tenendo in considerazione i continui aumenti dei prezzi del gas naturale.

Perché queste misure

Si tratta infatti di misure di emergenza spinte proprio dalla crescita dell’inflazione. Non solo l’Italia, ma anche diversi altri Paesi dell’Unione Europa si sono mossi in ordine sparso per provare a contenere i prezzi, andando ad agire sull’Iva. Proprio per riuscire a gestire meglio la situazione il Commissario Ue all’Economia, Paolo Gentiloni, aveva richiesto ad aprile un coordinamento in relazione alle misure da utilizzare contro il caro energia.

La Spagnain questi mesi, per esempio, per gestire la situazione ha scelto di abbassare l’Iva dal 21% che è normalmente al 10% sui consumi elettrici domestici fino al 30 giugno, valutando anche la possibilità di ridurla ancora al 5% per i mesi futuri. Il Belgio invece ha tagliato l’aliquota su gas ed elettricità delle famiglie dal 21% fino al 6% fino a settembre.

In attesa di una misura che dia delle direttive generali per gli stati dell’Unione Europea, i diversi Paesi quindi hanno deciso di muoversi in ordine sparso per arginare la situazione.

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