Guida pericolosa, quando c’è la multa: casistiche e importi

Antonella Ciaccia

04/05/2022

04/05/2022 - 13:06

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Infrazioni per guida pericolosa: multa, importi delle sanzioni e quando si configura in reato.

Guida pericolosa, quando c’è la multa: casistiche e importi

Un tipico esempio di guida pericolosa è rappresentato da una gara di velocità non autorizzata. Si tratta di un’infrazione molto grave regolata dall’art. 9 ter. del Codice della strada.

Ma diciamo subito che sono diversi i comportamenti vietati alla guida, che possono essere ritenuti «pericolosi» sia per il conducente del veicolo, sia per i passeggeri, oltre che per tutti gli utenti della strada, che siano pedoni, altri automobilisti, motociclisti, ciclisti, ecc...

Quindi, da colui che sfreccia a tutta velocità in una strada urbana come se si trovasse in autostrada, al conducente avventato o sbadato che si mette al volante tenendo gli occhi costantemente fissi sul proprio smartphone. E ancora, colui che guida senza avere la patente: in tutte queste situazioni ci si può trovare a commettere infrazioni che rientrano nei comportamenti catalogati come «guida pericolosa».

Entriamo nel dettaglio e vediamo quali sono e come vengono punite.

Guida pericolosa: cosa dice il Codice della strada

Il nostro ordinamento giuridico non riconosce propriamente l’illecito di «guida pericolosa» all’interno del Codice della strada e, per tutte le possibili categorie a cui si può attribuire la fattispecie, è bene sottolineare che per la legge è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in base alle regole del Codice, attenersi ai precetti generali di condotta, allo stato e al carico del mezzo, alle caratteristiche e alle condizioni del traffico, ecc... Per tutte le tipologie di infrazione di questo genere rimandiamo al prossimo paragrafo.

Vediamo ora cosa dice il Codice sulle gare di velocità su strada e corse clandestine.

Come detto precedentemente, la prima cosa che ci viene in mente quando parliamo di guida pericolosa sono queste gare automobilistiche non autorizzate. I casi più gravi di infrazione riguardano suddette situazioni e sono punite con una severità massima, dove in caso di incidente, subentra anche il penale.

Gli articoli 9, 9bis e 9 ter del C.d.S. regolano il divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore.

Queste norme delineano le regole per cui su tutte le strade sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali, e le competizioni atletiche di ogni genere salvo che esse non vengano autorizzate dagli enti proprietari o gestori.

Vediamo nello specifico.

L’articolo 9 del Codice della Strada, in generale, descrive i presupposti che rendono lecite le competizioni sportive su strada, che siano gare con veicoli, con animali o gare atletiche (esso richiede autorizzazioni specifiche e la presenza di una serie molto dettagliata di presupposti di sicurezza).

Se non si rispettano le prescrizioni dell’articolo 9 del C.d.S. si applicano le sanzioni del successivo 9 bis.

L’articolo 9 bis del Codice della Strada prevede la disciplina sanzionatoria concernente l’organizzazione e lo svolgimento delle competizioni clandestine di velocità con veicoli a motore ed è stata predisposta dal legislatore per tutelare specificamente il bene giuridico della pubblica incolumità. La condotta sarà sanzionabile laddove tale condotta possa essere ritenuta potenzialmente lesiva della incolumità di una indeterminata pluralità di soggetti.

I soggetti attivi del reato potranno essere diversi, a seconda del ruolo ricoperto della competizione clandestina.

Vediamoli:

  • anzitutto, colui che «organizza», cioè il soggetto che prepara, allestisce, coordina l’evento.
  • colui che «promuove», ovvero incentiva, favorisce, appoggia, sostiene la gara.
  • colui che «dirige» cioè la persona che materialmente conduce, amministra, regola, presiede la competizione.
  • colui che «comunque agevola» la competizione, ovvero chi presta, in qualunque modo, il proprio aiuto al fine di rendere possibile, o comunque agevolare, l’effettuazione della gara clandestina.
  • Infine chiunque «prende parte» alla competizione non autorizzata ovvero, in altri termini, il partecipante, inteso quale conducente del veicolo che prende parte alla gara.

Le sanzioni previste nel suddetto articolo 9bis del C.d.S. sono:

  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza, promuove, dirige o comunque agevola una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza esserne autorizzato ai sensi dell’articolo 9 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 25.000 a euro 100.000. La stessa pena si applica a chiunque prende parte alla competizione non autorizzata.
  2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più persone , si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni; se ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione da tre a sei anni.
  3. Le pene indicate ai commi 1 e 2 sono aumentate fino ad un anno se le manifestazioni sono organizzate a fine di lucro o al fine di esercitare o di consentire scommesse clandestine, ovvero se alla competizione partecipano minori di anni diciotto.
  4. Chiunque effettua scommesse sulle gare di cui al comma 1 è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
  5. Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla competizione, all’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato, e che questa non li abbia affidati a questo scopo.
  6. In ogni caso l’autorità amministrativa dispone l’immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Se la gara non rientra nelle caratteristiche richieste dall’articolo 9 e 9 bis C.d.S. si rendono operative le sanzioni del 9 ter.

A tal proposito riportiamo inoltre che la Giurisprudenza ha specificato che basta la semplice coscienza di gareggiare, mettendo in pericolo l’incolumità pubblica, per applicarsi l’articolo 9 ter. del C.d.S. che riportiamo di seguito:

Art. 9-ter.

  1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 9-bis, chiunque gareggia in velocità con veicoli a motore è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000.
  2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dieci anni; se ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione da due a cinque anni.
  3. All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime, o la morte di una o più persone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato e che questa non li abbia affidati a questo scopo.

Guida pericolosa, tutti i casi

Archiviata l’ipotesi grave di guida pericolosa in una gara di velocità vediamo ora in quali casi si possa ricevere una multa per una condotta riferibile alla guida spericolata o pericolosa.

Nel Codice della Strada si rinvengono tutta una serie di norme che raccomandano una guida prudente e attenta: regole mirate a ricordare di tenere un saldo controllo del mezzo e di effettuare manovre idonee e sempre in sicurezza, prestando particolare cautela in zone a rischio maggiore di incidente, come curve, incroci, tratti di strada con scarsa visibilità.

In particolare, l’art. 141 C.d.S. disciplina le norme di condotta da osservare in materia di velocità alla guida del proprio mezzo.

In base a questo articolo:

l’automobilista è tenuto a dosare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato e al carico del mezzo stesso, nonché alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e a ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose e ogni altra causa di disordine per la circolazione.

In via anche implicita, dunque, la legge disciplina il divieto di guida pericolosa, non punendola direttamente con disposizione ad hoc, ma vietando comportamenti che possano comunque rappresentare motivo di preoccupazione per pedoni e altri automobilisti, imponendo al guidatore di effettuare manovre sempre “proporzionate” a ciò che accade attorno a lui, in un dato momento.

Ecco perché, in pratica, tutto ciò che può costituire un concreto pericolo per sé e per gli altri è considerato “guida pericolosa”.

Il requisito di “pericolosità” di una condotta automobilistica, va desunto di caso in caso. Sono fattori importanti per tale considerazione il traffico, lo stato del manto stradale e del veicolo, le condizioni meteorologiche, ecc.

Da questo punto di vista una manovra solitamente legittima o tollerata, può diventare pericolosa se compiuta con determinate modalità. Si intuisce già da questa premessa che i margini per un ricorso per questo tipo di infrazione sono più ampi che in altri casi.

Le sanzioni e importi per guida pericolosa

Chiunque sia colpevole di manovre ad alto rischio di incidente, non abbia prestato particolare cautela in zone a rischio, non abbia regolato la velocità nei tratti di strada a visibilità ridotta, nelle curve e tutte quelle situazioni in cui si è messo in pericolo la propria incolumità e quella del prossimo, incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria di diverso ammontare a seconda del tipo di condotta imprudente messa in atto.

Quindi, salvo quanto già detto nel primo paragrafo, ovvero tutte le sanzioni molto gravi contemplate dall’art.9 bis e 9 ter del Codice della strada, possiamo ritenere che, chi contravviene alle regole generali poco sopra enunciate, può incorrere in una sanzione amministrativa di tipo pecuniario, tra cui:

  • mancata regolazione della velocità ogni qualvolta vi siano ragionevoli motivi per farlo. Il conducente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 87 a 345 euro;
  • ogni ipotesi di guida pericolosa è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 42 a 173 euro.

Ricorso per multa guida pericolosa

Le multe che richiamano l’art. 141 C.d.S. sopra citato sono copiose. Rispetto ad altri tipi di infrazione, quello di “guida pericolosa” è sicuramente un concetto molto ampio e generico, che lascia maggior spazio a un’interpretazione soggettiva da parte degli agenti accertatori e a una considerazione basata sul buon senso.

Facciamo l’esempio di una multa elevata dalla polizia stradale a un conducente per aver guidato in modo spericolato in pieno centro urbano. Si può fare ricorso?

Secondo una parte della giurisprudenza, il verbale con cui viene contestata la guida pericolosa e, quindi, il relativo articolo del codice della strada è legittimo anche quando il superamento del limite di velocità non sia accertato mediante appositi congegni, ma in base alla valutazione del pubblico ufficiale.

Di contro, altre pronunce giurisprudenziali hanno ritenuto che il giudizio degli agenti non può godere di fede privilegiata e l’elevata velocità del conducente debba essere altrimenti provata.

La giurisprudenza quindi ha chiarito che il parere soggettivo non basta e ha specificato che devono necessariamente sussistere elementi oggettivi di supporto ai quali ancorare il giudizio.

Dal verbale, secondo questa interpretazione, devono necessariamente risultare dati oggettivi che confermino la pericolosità della condotta: ad esempio la presenza di testimoni o, nel caso di attraversamento di un incrocio a velocità eccessiva, i segni della frenata sull’asfalto.

La valutazione delle autorità presenti quindi non gode di valore probatorio privilegiato.

Al conducente che vuole fare ricorso sovviene un elemento importante: la presenza di testimoni a favore può aiutare di molto per contestare la multa.

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