Gestione separata INPS per i giudici di pace: iscrizione obbligatoria

Daniele Bonaddio

3 Ottobre 2019 - 14:05

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È divenuta obbligatoria l’iscrizione presso la Gestione separata INPS dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari. A quanto ammontano i contributi previdenziali? Come si determinano? Ecco tutti i dettagli.

Gestione separata INPS per i giudici di pace: iscrizione obbligatoria

Gestione separata INPS per i giudici di pace: l’iscrizione è obbligatoria. È questo il principale chiarimento fornito dall’INPS con la Circolare n. 128 del 25 settembre 2019, riepilogando le conseguenze in tema previdenziale apportate dalla riforma della magistratura onoraria (D.Lgs. n. 116/2017).

Tale decreto legislativo, oltre a introdurre un nuovo status del magistrato onorario, ha previsto anche nuove regole e requisiti in materia di:

  • attribuzione dell’incarico;
  • durata dell’incarico;
  • conferma dell’incarico;
  • indennità e procedure disciplinari.

L’obbligo di iscrizione, derivante dall’art. 25, co. 3 del D.Lgs. n. 116/2017, vale anche per i vice procuratori onorari che altrimenti rimarrebbero senza tutela previdenziale.

Giudici di pace: come funziona la previdenza INPS?

Per le predette categorie di lavoratori si applicano le stesse modalità e gli stessi termini di pagamento della contribuzione previsti per i lavoratori autonomi (cd. liberi professionisti senza cassa) iscritti alla Gestione separata INPS. Naturalmente non è prevista l’iscrizione alla Gestione separata per i soggetti iscritti agli Albi forensi e obbligati al pagamento della contribuzione previdenziale e assistenziale presso la Cassa professionale autonoma.

Gestione separata INPS per i giudici di pace: natura del reddito

Quanto alla natura del reddito percepito dai giudici onorari di pace e dai vice procuratori onorari, i compensi rientrano nell’ambito dei redditi di lavoro autonomo, individuati all’art. 53, co. 2, lett. f-bis), del Dpr. n. 917/1986. Tali redditi, in particolare, sono costituiti dall’ammontare delle indennità in denaro o in natura percepite nel periodo di imposta.

Giudici di pace: come iscriversi alla Gestione separata INPS

Per l’iscrizione alla Gestione separa INPS gli interessati devono inviare la relativa domanda mediante uno dei seguenti canali:

  • online sul sito INPS, accessibile previo possesso di PIN dispositivo;
  • Contact Center Multicanale, raggiungibile sia da rete fissa (gratuitamente al numero 803164) sia da telefono mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore (numero 06164164);
  • intermediari dell’Istituto, attraverso i relativi servizi telematici.

Dopo l’inserimento del proprio codice fiscale, l’interessato deve selezionare la tipologia “professionista”. Successivamente, deve compilare tutti i campi con i dati anagrafici. Si precisa che, nel campo “Partita Iva”, devono essere inseriti undici zeri (00000000000).

È possibile visualizzare la posizione previdenziale, i versamenti effettuati, i redditi dichiarati ed eventuali situazioni anomale, direttamente sul proprio “Cassetto bidirezionale Gestione Separata Liberi professionisti”.

Gestione separata INPS per i giudici di pace: determinazione del reddito

Come accennato, sia per il calcolo della contribuzione previdenziale dovuta dai magistrati onorari sia per quanto riguarda le modalità e i termini di versamento, si applica quanto previsto dai lavoratori autonomi.

Quindi, innanzitutto:

  • il reddito imponibile corrisponde all’importo dichiarato nel modello Unico, quadro RL, sez. III;
  • la contribuzione previdenziale deve essere determinata nel modello Redditi, quadro RR “Contributi previdenziali”, sez. II “Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. 335/95 (INPS)”;
  • i termini di pagamento del contributo previdenziale coincidono con quelli previsti per il pagamento delle imposte fiscali (saldo entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello di produzione del reddito e primo acconto, pari al 40% del contributo dovuto, entro la stessa data, con possibilità di rateazione; secondo acconto entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello di produzione del reddito);
  • l’aliquota da applicare sul reddito prodotto è pari al 25,72% (di cui il 25% ai fini previdenziali per invalidità, vecchiaia e superstiti e lo 0,72% ai fini assistenziali per malattia, maternità, degenza ospedaliera).

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