Genitori separati, chi deve pagare l’Università privata (e quando si può rifiutare)

Ilena D’Errico

6 Giugno 2026 - 22:19

Ecco chi deve pagare l’Università privata ai figli, come si dividono le spese tra i genitori separati e quando non sono obbligatorie.

Genitori separati, chi deve pagare l’Università privata (e quando si può rifiutare)

La scelta del percorso universitario è quasi sempre una questione affrontata dalla famiglia piuttosto che dal solo studente, soprattutto quando, per qualsiasi motivo, si sceglie un ateneo privato. I costi della retta sono spesso sostenuti dai genitori, che forniscono un grande contributo anche quando sono i figli a farsene carico con il proprio lavoro. Come per tante altre decisioni, le cose si fanno più complicate quando i genitori sono separati, specialmente se uno dei due non è d’accordo con l’iscrizione a un’università privata o non ha partecipato alla decisione.

Non è possibile trovare una risposta univoca circa la suddivisione delle spese per l’università privata dei figli, né tantomeno sull’obbligatorietà di tali spese. In alcuni casi uno o entrambi i genitori sono legittimati a non partecipare al pagamento della retta, che resta facoltativo. Altre volte, il costo deve essere suddiviso necessariamente. La stessa Corte di Cassazione, con le sue numerose sentenze, ha nel tempo delineato circostanze molto diverse. La recente ordinanza n. 16578/2026 offre un aiuto per interpretare le regole a livello più ampio, oltre a sancire un importante principio in tutela del genitore non collocatario.

L’università privata non è sempre un obbligo

Innanzitutto, è bene ricordare che i genitori non sono sempre tenuti a pagare l’università ai figli, a maggior ragione se richiede spese considerevoli, come un ateneo privato e/o fuorisede. Senza dubbio, i genitori non hanno quest’obbligo quando il figlio non ha più diritto al mantenimento in quanto autosufficiente economicamente (anche solo in potenza). Di norma, non è il caso di uno studente universitario in corso, che ha ancora tutto il tempo e il diritto per dedicarsi all’istruzione, ma dipende dalle circostanze. L’età dei figli e il loro percorso fanno la differenza in tal senso, tant’è che l’obbligo di mantenimento può essere rivisto in sede giudiziale.

Ciò non esclude, ovviamente, che si possa aiutare i figli senza esserne obbligati dalla legge o dal tribunale, ma è appunto una decisione libera e discrezionale. Supponendo che il figlio abbia diritto al mantenimento, il caso più tipico per una prima iscrizione all’università, i genitori sono normalmente tenuti a supportarlo economicamente, sempre al meglio delle proprie possibilità. L’articolo 147 del Codice civile sancisce infatti “l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni”. Entrambi i genitori sono quindi tenuti a pagare l’università privata, se è sostenibile per le loro condizioni economiche, soprattutto quando è una scelta orientata al migliore interesse della prole.

Spese dell’università privata tra genitori separati

L’orientamento prevalente della Cassazione considera le spese universitarie per atenei privati straordinarie, non incluse nel mantenimento mensile perché non quantificabili o preventivabili al momento dell’accordo e piuttosto consistenti, almeno in genere. Ciò è quasi sempre vero per le università private e fuorisede, che comportano costi molto variabili. Le linee guida del Consiglio nazionale forense le annoverano tra le spese che richiedono il comune accordo dei genitori, pertanto in caso di disaccordo è necessario rivolgersi al giudice, che potrà valutare l’effettiva opportunità della spesa nell’interesse del figlio e la compatibilità della stessa con le capacità economiche di entrambi i genitori.

Questi ultimi devono parimenti informarsi e partecipare alle scelte di vita dei figli, pertanto anche in caso di iscrizione universitaria non concordata l’altro genitore potrebbe essere chiamato al rimborso. Attenzione, però: nella quantificazione del rimborso per le spese anticipate dall’altro genitore il tribunale deve essere dettagliato e preciso per ogni voce. Anche la ripartizione delle spese, in assenza di accordo, viene stabilita dal tribunale a seconda del caso specifico. Quando però le spese universitarie rientrano nell’assegno di mantenimento, poiché non hanno carattere di eccezionalità come quelle pubbliche, è possibile ottenere un aumento dello stesso.