Come recuperare il TFR da aziende fallite o piccoli datori non fallibili grazie al fondo INPS. I passaggi chiave per non perdere i crediti di lavoro.
Il Fondo di garanzia Inps paga il Tfr ai dipendenti quando il datore di lavoro non ha liquidità per saldarlo, ma chi può accedere al fondo e come si richiede il Tfr?
Quando un’azienda non ha più liquidità e si avvia verso la cessazione dell’attività la preoccupazione maggiore per i dipendenti è volta alle somme maturate negli anni di servizio e non ancora incassate, come il trattamento di fine rapporto e gli stipendi arretrati.
Per tutelare i lavoratori e per evitare che perdano somme spettanti per inadempienze del datore di lavoro lo Stato ha istituito un apposito Fondo di garanzia presso l’Inps che interviene, andando a sostituirsi al datore di lavoro insolvente, per liquidare le somme dovute. Per ottenere il Tfr e gli altri importi maturati, però, è necessario seguire una specifica procedura.
Cos’è il fondo di garanzia dell’Inps e cosa copre?
Il Fondo di garanzia Inps per il Tfr è uno strumento di tutela per i lavoratori dipendenti che interviene nei casi in cui l’azienda risulti insolvente, come, ad esempio, il fallimento o la liquidazione giudiziale.
In questi casi il lavoratore dipendente può ottenere dal fondo:
- il tfr maturato;
- i crediti da lavoro (si tratta delle retribuzioni non corrisposte negli ultimi tre mesi di rapporto lavorativo);
- la previdenza complementare: il fondo interviene anche qualora le quote di Tfr siano destinate a fondi pensione che il datore di lavoro ha trattenuto e non versato.
Chi è escluso dall’intervento del fondo?
Come abbiamo detto il fondo è a tutela dei lavoratori dipendenti e sono esclusi:
- i lavoratori autonomi;
- i lavoratori parasubordinati;
- i lavoratori dello Stato, degli Enti pubblici non economici, delle Regioni, delle Province e dei Comuni;
- i lavoratori iscritti al Fondo Esattoriali (TFR pagato da INPS - Fondo Esattoriali) e al Fondo Dazieri (TFR pagato da CONSAP SpA);
- gli impiegati ed i dirigenti dipendenti da aziende agricole (TFR è accantonato presso l’ENPAIA);
- gli operai agricoli a tempo determinato.
Quando c’è l’intervento del Fondo?
Il Fondo di garanzia interviene in modo diverso se il datore di lavoro è soggetto o meno alle procedure concorsuali. Le procedure concorsuali che danno diritto all’intervento del fondo sono:
- liquidazione giudiziale/fallimento;
- concordato preventivo;
- liquidazione coatta amministrativa;
- amministrazione straordinaria;
- concordato semplificato.
La possibilità di accedere al fondo di garanzia varia a secondo delle dimensioni e della natura giuridica dell’azienda. L’iter, poi, è diverso in base a quale procedura è sottoposta l’azienda.
Per le aziende sottoposte a procedure concorsuali il lavoratore deve chiedere come prima cosa l’ammissione al passivo fallimentare per certificare l’esistenza del proprio credito. È necessario che il rapporto di lavoro subordinato sia cessato, che sia accertato lo stato di insolvenza del datore di lavoro e l’apertura della procedura concorsuale e l’esistenza del credito da parte del dipendente.
Se il datore di lavoro non può fallire perché l’azienda è sotto le soglie previste dalla legge ( è il caso di piccoli artigiani o commercianti) il dipendente deve prima tentare altre strade per recuperare i soldi da solo. Deve richiedere un decreto ingiuntivo e attivare il pignoramento nei confronti dei beni del datore di lavoro. Solo se queste procedure non danno effetto perché non ci sono beni da aggredire si può presentare domanda all’Inps per l’intervento del Fondo di Garanzia.
Come si presenta la domanda al Fondo di garanzia?
La domanda al Fondo di garanzia dell’Inps deve essere presentata in modalità telematica o direttamente dal cittadino in possesso di credenziali Spid o Cie per accedere al portale dell’Inps, o avvalendosi del supporto di un legale o di un patronato.
- Per presentare la domanda i documenti necessari possono variare in base alla procedura concorsuale a cui è sottoposta l’azienda, ma in ogni caso servono:
- una copia del documento di riconoscimento;
- una copia del codice fiscale;
- nel caso di liquidazione giudiziale lo stato del passivo del dipendente reso esecutivo dal tribunale (per questo motivo l’assistenza di un legale potrebbe essere utile);
- la certificazione del curatore fallimentare tramite il modello SR52;
- copia dell’ultima busta paga e della Certificazione Unica;
- copia del titolo esecutivo e del verbale di pignoramento negativo, in caso di azienda non fallibile.
Quanto si deve attendere per la liquidazione delle somme?
Le prestazioni del Fondo di Garanzia per il Tfr devono essere erogate dall’Inps entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. O almeno questo è quello che prevede la legge. Nella pratica i tempi di attesa sono più lunghi e possono arrivare anche a 6 mesi se la pratica è molto complessa e se la sede territoriale dell’Inps ha molto carico di lavoro.