Ferie insegnanti di ruolo e precari, quali sono le differenze? Qui trovate una guida con tutte le indicazioni di cui avete bisogno per fare il calcolo dei giorni di ferie maturati durante l’anno.
Le ferie sono un diritto soggettivo ed irrinunciabile del lavoratore che soddisfa l’esigenza di garantire l’integrità psicofisica del dipendente contro il logorio conseguente alla prestazione del servizio per un certo periodo di tempo, come stabilito dall’articolo 36 della Costituzione.
Anche gli insegnanti quindi hanno diritto ad un tot di giorni di ferie l’anno che variano a seconda della tipologia del contratto. Infatti le regole per il calcolo delle ferie degli insegnanti di ruolo sono differenti da quelle per i docenti precari e di seguito trovate una guida aggiornata con tutte le indicazioni e i chiarimenti di cui avete bisogno.
Fate attenzione però a non confondere le ferie con i permessi per i quali trovate una guida approfondita nel nostro articolo di riferimento-Permessi insegnanti: la guida completa sulle assenze per motivi familiari, esami, lutto e 104.
Qui invece vedremo la normativa per il calcolo delle ferie; ecco tutto quello che c’è da sapere per gli insegnanti di ruolo e per i precari.
Ferie insegnanti di ruolo: guida, calcolo dei giorni e obblighi
Il primo obbligo in capo agli insegnanti, sia di ruolo che precari, è quello per cui le ferie devono essere richieste al dirigente scolastico.
I giorni di ferie a disposizione però sono differenti. Per gli insegnanti di ruolo, infatti, la durata delle ferie è di 32 giorni, i quali devono essere goduti nei periodi di sospensione dell’attività didattica, tra il 1° luglio e il 31 settembre.
Durante l’anno scolastico, invece, la fruizione delle ferie non può superare il limite delle 6 giornate lavorative ed inoltre è subordinata alla possibilità dell’istituto di sostituire il docente con un altro in servizio nella stessa sede (per la scuola non devono esserci oneri aggiuntivi).
Nei casi in cui l’anno scolastico si sia protratto oltre il termine del 1° luglio, ad esempio a causa di un esame di Stato, il docente ha diritto a fruire dei giorni di ferie restanti entro l’anno successivo, ma solo nei periodi di sospensione dell’attività didattica.
Per i docenti neo assunti, però, i giorni di ferie sono 30 e solamente dopo la maturazione di tre anni di servizio avranno diritto ai 32 giorni.
Infine, è bene specificare che i docenti che nel corso dell’anno scolastico hanno usufruito dei permessi retribuiti (come ad esempio il congedo di matrimonio) conservano il diritto alle ferie.
Come potete vedere la disciplina per le ferie degli insegnanti di ruolo non è particolarmente complessa. Leggermente più articolata, invece, quella per gli insegnanti precari che approfondiremo di seguito.
Ferie insegnanti precari: guida, calcolo dei giorni e obblighi
Per gli insegnanti assunti con contratto a tempo determinato, invece, i giorni di ferie vanno calcolati in base al servizio prestato.
Nel dettaglio, per fare il calcolo dei giorni di ferie maturati nel corso dell’anno scolastico il docente precario deve utilizzare la seguente proporzione:
360 : 30 = numero dei giorni di servizio : x
Quindi, il numero di giorni di servizio viene moltiplicato per 30 e al risultato bisogna dividere 360. Ad esempio, pensiamo ad un docente che ha svolto 30 giorni di supplenza, anche non continuativi, durante l’anno. Questo avrà diritto a 2 giorni di ferie (30x30 diviso 360).
Dal conteggio dei giorni di servizio bisogna escludere quelli non retribuiti, come permessi per motivi personali o aspettative di famiglia.
Il periodo di fruizione delle ferie è lo stesso di quello degli insegnanti di ruolo, come stabilito dall’articolo 1 comma 54 della legge n° 228 del 2012 che ha uniformato la disciplina per entrambe le categorie. Quindi, anche i precari potranno fruire delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni ad esclusione di quelli destinati a scrutini, esami di Stato e attività valutative.
Bisogna specificare però che per i docenti assunti con contratto determinato, a differenza di quelli di ruolo e quelli assunti con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto, non c’è l’obbligo di utilizzare i giorni di ferie quindi questi possono essere monetizzati alla fine del contratto, ma con delle eccezioni.
Infatti, dalle ferie spettanti vengono detratti i giorni di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale, anche nel caso in cui il docente non ne abbia fatto specifica richiesta e non ne abbia fruito.
Ad esempio, se l’insegnante durante le vacanze di Pasqua non richiede di fruire delle ferie, i giorni in cui la scuola è chiusa (ad eccezione di quelli prettamente festivi come Pasqua e Pasquetta) saranno comunque sottratti dal monte ferie che gli spetta.
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