Permessi insegnanti: la guida completa sulle assenze per motivi familiari, esami, lutto e 104

Simone Micocci

9 Marzo 2017 - 14:21

condividi

A quanti giorni di permesso hanno diritto gli insegnanti nel corso dell’anno scolastico? Ecco la guida in cui sono indicati tutti i casi per i quali è possibile assentarsi dal lavoro.

Permessi insegnanti: la guida completa sulle assenze per motivi familiari, esami, lutto e 104

Permessi insegnanti, cosa dice l’attuale normativa in merito ai giorni di assenza per motivi familiari, lutto e per la partecipazione ad esami? Scopritelo in questa guida in cui trovate tutte le informazioni che cercate insieme sui permessi retribuiti e quelli brevi.

Nel corso dell’anno scolastico un insegnante può assentarsi per diversi motivi: per una malattia, per partecipare ad un esame, per colpa di un lutto o semplicemente per motivi familiari. Delle assenze per malattia ne abbiamo già parlato nella nostra guida sulle visite fiscali per gli insegnanti, mentre qui faremo chiarezza sull’attuale normativa in tema di permessi brevi e retribuiti.

Permessi insegnanti: quanti giorni durante l’anno?

È l’articolo 15, comma 1, del CCNL del 29 novembre del 2007 a stabilire che “il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto , sulla base di una idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti” in determinati casi. Nel dettaglio, le motivazioni per cui un insegnante può usufruire di un permesso sono:

  • partecipazione a concorsi o esami: 8 giorni complessivi per anno scolastico, in cui sono compresi quelli richiesti per il viaggio;
  • lutto: 3 giorni, anche non continuativi, per evento;
  • motivi personali o familiari: 3 giorni di permesso retribuito presentando la dovuta autocertificazione;
  • matrimonio: 15 giorni di permesso (congedo matrimoniale).

Per richiedere questi permessi bisogna presentare la domanda al dirigente scolastico e nei periodi di assenza al personale docente spetta l’intera retribuzione dalla quale però sono escluse le attività aggiuntive, di bilinguismo, di trilinguismo e le indennità di direzione.

Infine, è bene specificare che usufruendo di questi permessi non c’è una riduzione delle ferie. Di seguito approfondiremo questi tipi di permessi oltre ad elencare tutti i casi in cui i docenti, ove ne ricorrano le condizioni, hanno diritto ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.

Permessi insegnanti: assenze per la partecipazione ad esami e concorsi

Al personale docente è consentito partecipare a concorsi o esami nel limite di 8 giorni l’anno. Si possono utilizzare questi giorni di permesso anche per il viaggio necessario per raggiungere la sede dell’esame, mentre non si possono richiedere per la preparazione dell’esame.

La normativa non prevede vincoli sulle tipologie dei concorsi e sugli argomenti degli esami, quindi per usufruire degli 8 giorni di permesso basta presentare la relativa documentazione al fine di giustificarne la richiesta.

Per i supplenti i giorni di permesso sono calcolati in misura proporzionale ai giorni di lavoro settimanale previsto.

Permessi insegnanti: assenze per lutto

L’amministrazione è tenuta a concedere 3 giorni di permesso, anche non continuativi, al dipendente colpito da un lutto.

Nel dettaglio, si possono chiedere questi giorni di permesso nei casi di:

  • morte del coniuge;
  • parenti entro il secondo grado;
  • soggetto componente della famiglia anagrafica;
  • convivente stabile;
  • affini di primo grado.

Il CCNL non stabilisce un limite temporale entro il quale il docente deve fruire del permesso retribuito per lutto, ma ne dispone “l’utilizzo in un ragionevole lasso di tempo dell’evento stesso in considerazione dello stretto collegamento tra il permesso e il fatto luttuoso”.

Permessi insegnanti: assenze per motivi familiari e personali

Il CCNL stabilisce che gli insegnanti hanno diritto a 3 giorni di permesso nell’anno scolastico per assentarsi dal servizio per motivi personali e familiari.

Per richiedere i giorni di permesso il docente deve presentare la domanda al Dirigente Scolastico indicando chiaramente quali sono le motivazioni per le quali ci si assenta dal lavoro. Le motivazioni però non sono oggetto di valutazione da parte del Dirigente Scolastico che è dovuto a concedere i giorni. Infatti, dal momento che la clausola indica genericamente “motivi personali e familiari” consente a ciascun dipendente di individuare le situazioni oggettive ritenute più opportune per la richiesta del permesso.

Per i supplenti si applicano gli stessi criteri degli insegnanti titolari della cattedra, quindi i giorni di permesso sono sempre 3.

Permessi insegnanti: assenze per altri motivi

Ci sono degli altri casi specifici in cui un docente può richiedere un permesso retribuito. Nel dettaglio, si tratta dei permessi per:

  • donatori di sangue;
  • diritto allo studio;
  • volontari nelle attività di protezione civile;
  • funzioni presso gli uffici pubblici regionali;
  • ufficio di giudice popolare.

Oltre a questi ci sono i permessi per matrimonio e per tutti i dettagli vi rimandiamo alla nostra guida sul congedo matrimoniale.

La legge 104, invece, prevede che tutti i soggetti che presentano una “una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione” oppure hanno un familiare che ne sia affetto, possono assentarsi dal lavoro per 3 giorni al mese.

Per maggiori dettagli sui permessi garantiti dalla legge 104 vi invitiamo a leggere-Legge 104: come fare richiesta, come funzionano i permessi retribuiti e i diritti del lavoratore.

Permessi brevi insegnanti

L’art. 16 del CCNL del 29.11.2007 invece disciplina la fruizione dei permessi brevi stabilendo che, “compatibilmente con le esigenze di servizio” i docenti possono richiedere un permesso non superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero individuale di servizio, fino ad un massimo di 2 ore.

Gli insegnanti possono usufruire di questi permessi brevi per esigenze personali Entro i due mesi dalla fruizione le ore di assenza devono essere recuperate, in una o più soluzioni, dando la priorità a supplenze o ad interventi didattici integrativi nella classe nella quale si sarebbe dovuto svolgere il servizio.

Se il recupero delle ore non è possibile per fatti imputabili al dipendente, l’Amministrazione tratterrà dallo stipendio una somma pari alla retribuzione spettante all’insegnante per lo stesso numero di ore recuperate.

Argomenti

# Scuola

Iscriviti a Money.it

SONDAGGIO