Forfettari e fattura elettronica: prima scadenza col nuovo esterometro

Rosaria Imparato

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Il 13 luglio c’è una scadenza per i forfettari derivante dall’obbligo di fattura elettronica relativa al nuovo esterometro: come funziona l’adempimento e le sanzioni collegate.

Forfettari e fattura elettronica: prima scadenza col nuovo esterometro

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Oggi 13 luglio 2022 c’è la prima “nuova” scadenza per le partite Iva in regime forfettario: è il termine ultimo per trasmettere la fattura elettronica relativa alle operazioni effettuate lo scorso 1° luglio. Si tratta dell’adempimento collegato all’esterometro, sulla base delle novità in vigore dal 1° luglio.

Per i forfettari con ricavi e compensi sopra i 25mila euro annui è scattato l’obbligo di e-fattura proprio dallo scorso 1° luglio, come previsto dal decreto Pnrr. Il provvedimento ha anche previsto una moratoria delle sanzioni dal momento in cui scatta obbligo fino al 30 settembre.

Fattura elettronica forfettari e nuovo esterometro: scadenza il 13 luglio

La scadenza del 13 luglio riguarda il termine per l’autofatturazione elettronica relativa alle operazioni effettuate il 1° luglio di:

  • acquisti interni da soggetti extra UE (TD19);
  • servizi speciali (TD17) senza idonea documentazione;
  • l’invio delle operazioni attive ricadenti nella tempistica immediata (TD01).

Il 14 luglio toccherà alle operazioni effettuate il 2 luglio e così via. A stabilire il termine dei 12 giorni entro cui trasmettere la fattura elettronica al Sdi è stato il decreto-legge n.34/2019 (cosiddetto decreto Crescita). L’emissione e la trasmissione dell’e-fattura devono quindi avvenire entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, cioè la vendita di un prodotto o la prestazione di un servizio.

Nel documento va indicata anche la data in cui l’operazione è stata effettuata. L’obbligo di fatturazione elettronica è scattato anche per i forfettari dal 1° luglio, ma con una scappatoia: sono esenti le partite Iva con ricavi e compensi sotto i 25mila euro annui.

Diversa la scadenza, invece, per la gestione degli acquisti dei fornitori UE: l’invio dell’xml può essere effettuato entro il 15 del mese successivo.

Fattura elettronica in regime forfettario: come funzionano le sanzioni

Oltre all’esclusione delle “piccole” partite Iva dall’obbligo di e-fattura, il decreto Pnrr ha previsto una moratoria delle sanzioni. Dal 1° luglio, giorno in cui scatta l’obbligo, fino al 30 settembre (quindi nel terzo trimestre 2022) l’emissione della fattura elettronica per i nuovi soggetti obbligati è consentita entro il mese successivo a quello in cui l’operazione viene effettuata.

A regolare le sanzioni che si applicano nel campo della fatturazione elettronica è il decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997, all’articolo 6:

“Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ovvero all’individuazione di prodotti determinati è punito con la sanzione amministrativa compresa fra il 90 e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio. Alla stessa sanzione, commisurata all’imposta, è soggetto chi indica, nella documentazione o nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta. La sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.”

In caso omessa o tardiva trasmissione della fatturazione elettronica si può ricorrere allo strumento del ravvedimento operoso per alleggerire le sanzioni: in base alla tempestività con cui il contribuente paga quanto dovuto, e quindi regolarizza la propria situazione fiscale, gli importi vengono proporzionalmente ridotti.

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