Esterometro 2022: come funziona, cosa cambia e novità per le partite Iva

Caterina Gastaldi

14 Giugno 2022 - 14:17

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Il 2022 è l’ultimo anno dell’esterometro, ma fino a luglio è ancora necessario sapere come funziona: ecco qualche chiarimento.

Esterometro 2022: come funziona, cosa cambia e novità per le partite Iva

Nato come versione transfrontaliera dello spesometro, l’esterometro a partire dal primo luglio 2022 subirà grandi cambiamenti, lasciando il passo ad altre modalità di comunicazione delle operazioni riguardanti cessioni e prestazioni effettuate sia verso e sia da soggetti non stabiliti ai fini Iva in Italia.

Dire che andrà in pensione però sarebbe un errore, perché l’obbligo di comunicazione rimarrà, e fino al primo luglio si dovrà ancora utilizzare questa modalità. Infatti è importante sapere che quando si parla di esterometro ci si riferisce a un documento con all’interno le informazioni e i dati di acquisti e cessioni, intercorse tra soggetti passivi stabiliti nel territorio italiano e soggetti esteri, siano essi Ue o extra Ue.

Vediamo come funziona fino a luglio e come cambierà l’esterometro 2022.

Cos’è e come funziona l’esterometro fino a luglio 2022

In breve, l’esterometro è un documento che i soggetti passivi di Iva devono inviare all’Agenzia delle Entrate a cadenza trimestrale, nel caso in cui si effettuino scambi con soggetti esteri, che siano parte dell’Unione Europea o meno.

Non tutte le operazioni devono venire comunicate, sono escluse, infatti, nel caso in cui:

  • sia stata emessa una bolletta doganale per delle operazioni extraeuropee;
  • le operazioni transfrontaliere, quindi europee ma non italiane, nel caso in cui sia stata emessa ricevuta o fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio.

Salvo le eccezioni è necessario comunicare sempre, attraverso l’esterometro, sia le operazioni che vengono effettuate o ricevute da soggetti non stabiliti in Italia.

Come si compila l’esterometro

All’interno dell’esterometro è obbligatorio inserire le seguenti informazioni da inviare all’Agenzia delle Entrate con cadenza trimestrale:

  • i dati identificativi del cedente o prestatore;
  • i dati identificativi del cessionario o committente;
  • la data del documento che attesta l’operazione;
  • la data di registrazione, solo per i documenti ricevuti e le note di variazione;
  • il numero del documento;
  • la base imponibile;
  • l’aliquota Iva che è stata applicata;
  • l’imposta ovvero, nel caso in cui l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

L’invio delle informazioni deve essere fatto sempre in formato telematico. L’invio può essere fatto utilizzando il portale “fatture e corrispettivi”, nella sezione “dati fattura e comunicazioni Iva”.

Chi deve fare l’esterometro

A dover compilare e inviare l’esterometro sono tutti i soggetti passivi d’imposta residenti in Italia. Questo include tutti coloro che esercitano attività sia di cessione di beni sia di prestazione di servizi sul territorio italiano.

La compilazione dell’esterometro è obbligatoria per questi soggetti quando ricevono o emettono fatture da o verso soggetti non residenti in Italia. Esistono però alcune categorie escluse da questa comunicazione.

In particolare a partire dal 1° luglio anche i regimi forfettari si troveranno di fronte all’obbligo di fatturazione elettronica, nel caso in cui abbiano avuto ricavi maggiori di 25.000 euro nel corso dell’anno precedente. Questo significa che anche chi rientra in questa categoria dovrà utilizzare i nuovi metodi di comunicazione delle operazioni transfrontaliere a partire da luglio 2022.

Cosa cambia e novità nel 2022

Il 2022 sarà l’ultimo anno dell’esterometro per come lo conosciamo. Infatti cambierà la modalità di invio delle informazioni relative agli scambi con soggetti esteri per i proprietari di partita Iva.

Proprio come lo spesometro è stato sostituito in passato dall’avvento della fattura elettronica, anche l’esterometro lascerà spazio a una modalità più pratica ideata per semplificare la comunicazione delle informazioni richieste.

L’abolizione dell’esterometro, che era prevista per gennaio 2022, è stata spostata al 1° luglio 2022. Da questa data è stato stabilito che i dati relativi alle cessioni di beni o servizi transfrontalieri dovranno essere trasmessi tramite fattura elettronica al Sistema di Interscambio, con lo stesso formato (.xml) utilizzato per le fatture elettroniche.

Le regole da seguire per le e-fatture transfrontaliere dopo luglio

Dal 1° luglio si andranno a modificare le scadenze e le modalità di comunicazione:

  • per quel che riguarda le fatture da emettere si devono seguire le stesse regole attualmente in atto, il che significa che vanno trasmesse al Sistema di Interscambio entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, oppure, nei casi di fatturazione differita, vanno inviate entro il 15 del mese successivo;
  • riguardo alla trasmissione delle fatture ricevute invece, queste andranno trasmesse entro 15 giorni del mese successivo a quello in cui è stato ricevuto il documento che certifica l’operazione oppure della sua effettuazione.

L’abolizione dell’esterometro infatti non significa che non si dovranno più fare queste comunicazioni, ma che si andrà a cambiare modalità di invio. Si tratta a tutti gli effetti di un’evoluzione della versione precedente.

Inoltre, se per ora i regimi forfettari non sono obbligati a inviare l’esterometro, da luglio anche loro dovranno farlo, se hanno avuto ricavi o compensi sopra 25.000 euro dal momento che anche questi ultimi hanno l’obbligo di fatturazione elettronica, sempre utilizzando il modello .xml della fatturazione elettronica attraverso il sistema di interscambio.

Inoltre, sempre dal 2022, sono previste nuove sanzioni in caso di errata o mancata trasmissione dei dati. Infatti la sanzione amministrativa prevista è pari a 2 euro per ogni fattura, fino a un massimo di 400 euro mensili.

Questa cifra può essere ridotta del 50%, fino al limite massimo di 200 euro per ciascun mese, nel caso in cui l’invio dei dati avvenisse entro 15 giorni successivi alla scadenza.

Quali sono le operazioni estere che richiederanno e-fattura

Le fatture da comunicare, che dovranno essere inviate utilizzato il sistema di interscambio e il formato xml, non sono limitate a quelle relative a rilevanti ai fini dell’Iva, ma vanno invece a comprendere anche tutte le operazioni fuori campo.

Nello specifico, le fatture attive riguardanti le operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, dovranno essere compilate utilizzando il documento di tipo “TD01”, andando a valorizzare il campo “codice destinatario” con “XXXXXXX”.

Per quel che riguarda le fatture passive il cliente italiano dovrà andare a generare un documento utilizzando i codici TD17, TD18, o TD19, a seconda del tipo di operazione, ovvero:

  • TD17 quando si tratta di integrazione o autofattura per acquisto servizi dall’estero;
  • TD18 per l’integrazione relativa all’acquisto di beni intracomunitari;
  • TD19, infine, per integrazione o autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72.

Come evitare l’esterometro

Non tutti i soggetti passivi di Iva devono inviare l’esterometro: ci sono infatti alcune eccezioni. Nello specifico, primi tra tutti a non aver questo obbligo sono quei soggetti residenti in Italia esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica.

A rientrare in questa categoria sono, per esempio:

  • i regimi forfettari, entro certi limiti secondo le modifiche del 1° luglio 2022;
  • i contribuenti a regime di vantaggio;
  • le associazioni sportive dilettantistiche ed enti non commerciali in regime fiscale agevolati, se con proventi conseguiti nel periodo d’imposta precedente non superiori a € 65.000;
  • i piccoli agricoltori in regime di esonero.

Scadenze esterometro 2022: quando si invia?

Fino al 1° luglio 2022 rimangono però in atto le scadenze classiche dell’esterometro, che va inviato a cadenza trimestrale, una volta a quadrimestre. Questo significa che nel 2022 l’invio dovrà riguardare solo il primo trimestre (gennaio, febbraio, marzo) e il secondo (aprile, maggio, giugno).

La scadenza per l’invio del secondo trimestre, l’ultimo da inviare, era segnata per il 31 luglio che, cadendo di domenica, l’ha fatta slittare fino al 22 agosto. Quella per l’invio del primo trimestre è già passata, ed era segnata per il 2 maggio.

Per quel che riguarda la comunicazione dei dati dopo il 1° luglio invece:
la regola è che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia sia entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture, ovvero entro un massimo di 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione, a meno che non sia diversamente stabilito, come nel caso delle fatture differite;
mentre entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento che comprovi l’operazione è necessario procedere con la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

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