Fattura elettronica, entro il 20 agosto l’emissione senza sanzioni per i trimestrali

Anna Maria D’Andrea

13 Agosto 2019 - 15:50

condividi

Fatture elettroniche del secondo trimestre da emettere entro la scadenza del 20 agosto, termine per la liquidazione IVA dei trimestrali. Questa la data da tenere a mente per sfruttare la moratoria sulle sanzioni.

Fattura elettronica, entro il 20 agosto l’emissione senza sanzioni per i trimestrali

Entro il 20 agosto i contribuenti trimestrali dovranno emettere le fatture elettroniche del secondo trimestre. La moratoria sulle sanzioni è alle battute finali, e per i titolari di partita IVA manca ormai poco tempo per regolarizzarsi.

Dal 1° luglio 2019 è in vigore il nuovo termine di emissione della fattura elettronica, da trasmettere al SdI entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione. La moratoria introdotta dal Decreto Fiscale n. 119/2018 non ha tuttavia ancora esaurito la propria portata.

La liquidazione IVA in scadenza il 20 agosto 2019 rappresenta l’ultima finestra utile per evitare l’applicazione delle sanzioni per tardiva emissione delle fatture elettroniche del secondo trimestre, nonché il termine per trasmettere quelle del primo trimestre beneficiando della riduzione al 20% della sanzione ordinaria.

Per le fatture del secondo trimestre i contribuenti trimestrali potranno ancora beneficiare della riduzione della sanzione nel caso di regolarizzazione entro il termine del 18 novembre 2019.

Fattura elettronica, entro il 20 agosto l’emissione senza sanzioni per i trimestrali

Sebbene il periodo di moratoria sulle sanzioni relative all’omessa o tardiva emissione delle fatture elettroniche sia arrivato a conclusione il 1° luglio 2019, i suoi effetti si faranno ancora sentire per quasi tutto l’anno.

L’articolo 10 del DL 119/2018, sul punto, ha previsto che:

“Per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti:
a) non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;
b) si applicano con riduzione dell’80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.
Per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano fino al 30 settembre 2019”.

Il 20 agosto 2019, giornata già ricca di appuntamenti con il Fisco, sarà anche la scadenza per l’emissione delle fatture elettroniche del secondo trimestre per i contribuenti con liquidazione IVA trimestrale.

Le operazioni per le quali è possibile sfruttare la moratoria sulle sanzioni sono quelle effettuate nei mesi di aprile, maggio e giugno. La liquidazione IVA del terzo trimestre, invece, sarà il termine ultimo per la regolarizzazione delle operazioni non fatturate entro il termine di cui sopra.

Attenzione però: il 20 agosto 2019 sarà anche il termine per la regolarizzazione delle operazioni del primo trimestre dell’anno, beneficiando dell’applicazione delle sanzioni in misura ridotta, pari al 20% dell’ordinario.

Fattura elettronica, dal 1° luglio emissione entro 12 giorni

Se il 20 agosto 2019 sarà l’ultima data utile per regolarizzare le operazioni del secondo trimestre per i contribuenti con liquidazione IVA trimestrale, è ormai noto che per le operazioni effettuate dal 1° luglio l’emissione della fattura dovrà avvenire entro il termine perentorio di 12 giorni.

Specifichiamo che per emissione della fattura elettronica si intende il termine in cui avviene la trasmissione del documento al SdI. Emettere fattura diventa quindi trasmettere al Sistema di Interscambio.

Il periodo di disapplicazione totale o applicazione ridotta delle sanzioni sarà in vigore fino al 30 settembre per i contribuenti con liquidazione mensile.

Pertanto, come specificato dall’Agenzia delle Entrate con la recente circolare n. 14, se entro il 18 novembre 2019 il cedente/prestatore che liquida l’IVA su base mensile emetta una fattura elettronica per documentare operazioni effettuate a settembre 2019, vedrà le sanzioni di cui all’articolo 6 del d.lgs. n. 471 ridotte al 20 per cento.

Il 18 novembre 2019 sarà, inoltre il termine ultimo entro cui i soggetti che effettuano la liquidazione dell’imposta su base trimestrale potranno godere della riduzione della sanzione in riferimento alle fatture del secondo trimestre 2019.

Argomenti

# IVA

Iscriviti a Money.it