Fattura elettronica commercio al dettaglio: scontrino o ricevuta prima dell’emissione

Anna Maria D’Andrea

28 Dicembre 2018 - 15:47

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Fattura elettronica, prima dell’emissione i commercianti al dettaglio potranno rilasciare al cliente lo scontrino o la ricevuta fiscale. Regole ed istruzioni nelle FAQ aggiornate dall’Agenzia delle Entrate il 21 dicembre 2018.

Fattura elettronica commercio al dettaglio: scontrino o ricevuta prima dell’emissione

Fattura elettronica, per i commercianti al dettaglio arrivano le tanto attese istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sul documento da rilasciare ai clienti al momento dell’effettuazione dell’operazione e prima della trasmissione al Sistema di Interscambio.

Sono le nuove FAQ pubblicate dall’Agenzia delle Entrate il 21 dicembre 2018 a risolvere gli ultimi dubbi: prima dell’emissione della fattura elettronica, sarà possibile rilasciare al cliente lo scontrino o la ricevuta fiscale.

Sono due le soluzioni prospettate per i soggetti che svolgono commercio al dettaglio e al minuto nel caso di richiesta della fattura da parte del cliente che risolvono il problema legato alla possibilità di emissione entro il termine di liquidazione dell’IVA e senza l’applicazione di sanzioni per i primi sei mesi del 2019.

Sarà considerato documento idoneo anche il rilascio di apposita quietanza o della ricevuta del POS (in caso di pagamento elettronico) nel caso di fattura immediata.

Fattura elettronica commercio al dettaglio, scontrino o ricevuta fiscale prima dell’emissione

La risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate nelle nuove FAQ datate 21 dicembre 2018 parte ricordando che per gli esercenti commercio al dettaglio non è obbligatoria l’emissione della fattura, salvo esplicita richiesta da parte del cliente al momento dell’effettuazione dell’operazione (articolo 22 del d.P.R. n.
633/1972).

In assenza di fattura, i corrispettivi devono essere certificati mediante il rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale. Nel caso di richiesta di fattura da parte del cliente e considerando i termini di emissione della fattura elettronica di cui al DL n. 119/2018, l’esercente potrà avvalersi alternativamente delle seguenti soluzioni:

  • in caso di fattura differita, emettere una ricevuta fiscale o uno scontrino fiscale - ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 696/1996 - da utilizzare come documenti idonei (documento equipollente al DDT) per l’emissione di una “fattura differita” ai sensi dell’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a), del d.P.R. n. 633/1972. In tal caso, come già previsto con la circolare n. 249/E del 11 ottobre 1996, l’ammontare dei corrispettivi certificati da ricevuta/scontrino fiscale e oggetto di fatturazione differita va scorporato dal totale giornaliero dei corrispettivi.
  • in caso di fattura immediata, trasmettere al SdI entro i termini della liquidazione periodica, la fattura recante l’indicazione della data di effettuazione dell’operazione e rilasciare al cliente, al momento di effettuazione dell’operazione, apposita quietanza (ex art. 1199 del codice civile) che assume rilevanza solo commerciale e non fiscale. In luogo della quietanza può essere rilasciata alla parte una stampa della fattura ovvero dalla ricevuta del POS, in caso di pagamento elettronico. Resta ferma la possibilità di rilascio dallo scontrino/ricevuta fiscale (ovvero dal c.d. “documento commerciale” nel caso l’esercente effettui la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante registratore telematico ai sensi dell’art. 2 del d.Lgs. n. 127/15). In tale ultimo caso, come già detto, l’ammontare dei corrispettivi oggetto di fatturazione andrà scorporato dal totale dei corrispettivi giornalieri.

Compilazione fattura elettronica con l’indicazione degli estremi di scontrino o ricevuta

L’Agenzia delle Entrate continua chiarendo che qualora le fatture elettroniche siano precedute dall’emissione di scontrino o ricevuta fiscale (o da un documento commerciale nel caso di trasmissione dei corrispettivi) sarà necessario indicare gli estremi del documento in sede di compilazione.

Nel dettaglio, nel blocco informativo “AltriDatiGestionali” della fattura elettronica, bisognerà compilare quanto segue:

  • nel campo “TipoDato” le parole “NUMERO SCONTRINO” (oppure “NUMERO RICEVUTA” oppure “NUMERO DOC. COMMERCIALE”);
  • nel campo “RiferimentoTesto” l’identificativo alfanumerico dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);
  • nel campo “RiferimentoNumero” il numero progressivo dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);
  • nel campo “RiferimentoData” la data dello scontrino.

Per i consumatori finali necessaria copia della fattura

L’Agenzia delle Entrate ricorda inoltre che nel caso di fattura elettronica emessa nei confronti di consumatori finali (operazioni B2C) sarà necessario mettere a disposizione del cliente una copia analogica o elettronica della stessa, salvo rinuncia.

Ai fini di eventuali controlli documentali (articolo 36 ter del D.P.R. n. 600) andrà fatto riferimento ai contenuti della copia analogica della fattura elettronica rilasciata al consumatore finale. In caso di discordanza nei contenuti fra fattura elettronica e copia cartacea della stessa, salvo prova contraria, sono validi quelli della fattura digitale.

Un incrocio di norme alle quali bisognerà fare l’abitudine e che a partire dal 1° gennaio 2019 cambieranno le consuetudini non solo di imprese e professionisti ma dell’intera platea di contribuenti.

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