Fattura elettronica a privati: le regole B2C

Patrizia Del Pidio

14 Ottobre 2024 - 16:45

Per quel che riguarda la fattura elettronica ci sono importanti novità in vigore dal 2024 che interessano anche la fatturazione a privati. Vediamo quali sono.

Fattura elettronica a privati: le regole B2C

Fattura elettronica verso privati e consumatori finali: quali sono le regole che interessano le operazioni B2C.

Il Dl 145 del 2023 (Dl Anticipi) è intervenuto anche sulla fattura elettronica per privati rendendo obbligatoria la messa a disposizione per il cliente della copia della fattura stessa sul portale dell’Agenzia delle Entrate.

I titolari di partita IVA sono obbligati ad emettere fattura in modalità elettronica anche verso i privati i quali, dal canto loro, rientreranno tra i soggetti per i quali il documento sarà messo a disposizione dell’Agenzia delle Entrate all’interno dell’area riservata del sito.

Va premesso che l’obbligo di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2024 riguarda tutti gli operatori commerciali, L’obbligo riguarda sia gli scambi tra operatori commerciali (B2B) che quello con privati (B2C). L’unica differenza qualora si fatturi a un privato è che quest’ultimo non deve fornire obbligatoriamente una Pec (ma se vuole può farlo per ricevere la fattura in formato Xml).

A meno che, quindi, il cliente privato non dica espressamente di non volerla, chi emette fattura a persone fisica è tenuto a fornire anche un copia cartacea del documento (o a inviarlo per email).

Si tratta di regole di particolare rilevanza, se si tiene conto che le fatture B2C interesseranno un notevole numero di operazioni, come ad esempio quelle da documentare per l’accesso alle detrazioni fiscali per lavori in casa.

Fattura elettronica verso privati: le regole B2C

A partire dal 1° gennaio 2024 l’obbligo di fatturazione elettronica che riguardaà anche le operazioni B2C, Business to Consumer, è esteso a tutti.

La normativa in materia di IVA si estende quindi anche nei rapporti tra imprese e consumatori e, in tal caso, cambiano le regole per la compilazione del file fattura che sarà inviato al Sistema di Interscambio da parte dei titolari di partita IVA.

Nella fattura elettronica verso il privato quale codice destinatario si deve inserire?Per i consumatori finali, il fornitore dovrà indicare nel campo “Codice Destinatario” il valore “0000000” e inserire il codice fiscale del cliente.

Gli adempimenti per l’impresa o il professionista che ha emesso fattura non finiscono qui perché il fornitore dovrà rilasciare al suo cliente una copia su carta (o inviarla per email) della fattura inviata al SdI comunicandogli anche che potrà consultare e scaricare l’originale della fattura elettronica nella sua area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Fattura elettronica nel Cassetto Fiscale per i privati

Sarà all’interno del Cassetto Fiscale che il Sistema di Interscambio recapiterà le fatture elettroniche emesse nei confronti di consumatori finali.

Il SdI, definito anche come il “postino dell’Agenzia delle Entrate”, metterà a disposizione dei privati le fatture in un’apposita sezione del Cassetto Fiscale, al quale sarà possibile accedere utilizzando le stesse credenziali usate per la dichiarazione precompilata (PIN Fisconline).

Con l’obbligo di fornire una copia cartacea al privato della fattura elettronica, quindi, non si obbliga la persona fisica ad accedere al portale dell’Agenzia delle Entrate con le proprie credenziali per recuperare il documento. Ha valore, infatti, anche la copia cartacea a patto che sia conforme a quella elettronica (che deve essere in ogni caso predisposta).

Fattura elettronica, consegna copia cartacea o pdf per le operazioni B2C

Per le fatture emesse verso consumatori finali, il titolare di partita IVA dovrà consegnare ai clienti privati una copia della fattura elettronica emessa.

La consegna del documento è obbligatoria, salvo esplicita rinuncia da parte del cliente, e dovrà avvenire o in formato analogico oppure in formato elettronico, con l’invio del .pdf della fattura tramite email.

In ogni caso, sia i consumatori finali che i soggetti che rientrano nel regime forfettario, di vantaggio, così come i condomini o gli enti non commerciali potranno scegliere di comunicare ai propri fornitori un indirizzo PEC tramite il sistema di interscambio per la ricezione delle fatture elettroniche.

Si tratta di un’opzione che tuttavia interesserà raramente i consumatori verso i quali è emessa fattura per la prestazione di un servizio o per l’acquisto di un bene.

Cosa cambia nel servizio di adesione?

Il Dl Anticipi, oltre che sulla copia cartacea, interviene anche per quel che riguarda l’adesione al servizio di consultazione delle fatture.

La regola generale voleva che chi aveva aderito al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” entro il 31 dicembre 2021 poteva visionare a scaricare ogni fattura emessa nei propri confronti dall’inizio del 2019. Per chi, invece, ha aderito al servizio solo dopo il 31 dicembre 2021 era possibile visionare solo le fatture emesse dopo l’adesione.

Il Dl Anticipi, invece, fa venire meno la necessità di attivare la procedura per l’adesione mettendo a disposizione la consultazione anche senza un’espressa adesione al servizio.

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