Fattura elettronica verso privati: le regole B2C

Anna Maria D’Andrea

11 Dicembre 2018 - 16:03

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Fattura elettronica anche verso i privati consumatori finali: l’e-fattura B2C sarà obbligatoria dal 1° gennaio 2019 ma con regole diverse rispetto a quelle emesse tra titolari di partita IVA.

Fattura elettronica verso privati: le regole B2C

Fattura elettronica verso privati e consumatori finali: il 1° gennaio 2019 la rivoluzione digitale interesserà anche le operazioni B2C.

I titolari di partita IVA saranno obbligati ad emettere fattura in modalità elettronica anche verso i privati i quali, dal canto loro, rientreranno tra i soggetti per i quali il documento sarà messo a disposizione dell’Agenzia delle Entrate all’interno dell’area riservata del sito.

Per imprese e professionisti in tal caso cambiano le regole per la compilazione della fattura elettronica nonché gli adempimenti che si legano all’emissione della fattura elettronica.

Si tratta di regole di particolare rilevanza, se si tiene conto che le fatture B2C interesseranno un notevole numero di operazioni, come ad esempio quelle da documentare per l’accesso alle detrazioni fiscali per lavori in casa.

Alla luce di ciò e visto ormai l’imminente avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019, facciamo il punto sulle regole per i privati fornite dall’Agenzia delle Entrate.

Fattura elettronica verso privati: le regole B2C

A partire dal 1° gennaio 2019 l’obbligo di fatturazione elettronica riguarderà anche le operazioni B2C, Business to Consumer, ovvero quelle effettuate nei confronti di privati cittadini che operano come consumatori finali.

La nuova normativa in materia di IVA si estende quindi anche nei rapporti tra imprese e consumatori e, in tal caso, cambiano le regole per la compilazione del file fattura che sarà inviato al Sistema di Interscambio da parte dei titolari di partita IVA.

Per i consumatori finali, così come previsto per le fatture emesse nei confronti dei soggetti esonerati dal ciclo attivo dell’e-fattura, il fornitore dovrà indicare nel campo “Codice Destinatario” il valore “0000000” e inserire il codice fiscale del cliente.

Gli adempimenti per l’impresa o il professionista che ha emesso fattura non finiscono qui perché il fornitore dovrà rilasciare al suo cliente una copia su carta (o inviarla per email) della fattura inviata al SdI comunicandogli anche che potrà consultare e scaricare l’originale della fattura elettronica nella sua area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Fattura elettronica nel Cassetto Fiscale per i privati

Sarà all’interno del Cassetto Fiscale che il Sistema di Interscambio recapiterà le fatture elettroniche emesse nei confronti di consumatori finali.

Il SdI, definito anche come il “postino dell’Agenzia delle Entrate”, metterà a disposizione dei privati le fatture in un’apposita sezione del Cassetto Fiscale, al quale sarà possibile accedere utilizzando le stesse credenziali usate per la dichiarazione precompilata (PIN Fisconline).

Fattura elettronica, consegna copia cartacea o pdf per le operazioni B2C

Chi non è in possesso delle credenziali Fisconline dovrà presto richiederle all’Agenzia delle Entrate. Per l’accesso ai servizi online del Fisco, si ricorda, è possibile l’utilizzo anche dello SPID.

Se affrettarsi è bene, non è il caso di farsi prendere dal panico: per le fatture emesse verso consumatori finali, il titolare di partita IVA dovrà consegnare ai clienti privati una copia della fattura elettronica emessa.

La consegna del documento è obbligatoria, salvo esplicita rinuncia da parte del cliente, e dovrà avvenire o in formato analogico oppure in formato elettronico, con l’invio del .pdf della fattura tramite email.

In ogni caso, sia i consumatori finali che i soggetti che rientrano nel regime forfettario, di vantaggio, così come i condomini o gli enti non commerciali potranno scegliere di comunicare ai propri fornitori un indirizzo PEC tramite il sistema di interscambio per la ricezione delle fatture elettroniche.

Si tratta di un’opzione che tuttavia interesserà raramente i consumatori verso i quali è emessa fattura per la prestazione di un servizio o per l’acquisto di un bene, ma che al contrario potrebbe essere adottata dai condomini o dai titolari di partita IVA in regime forfettario.

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