Il body shaming è reato?

Giorgia Dumitrascu

4 Marzo 2026 - 11:53

Il body shaming non è un reato autonomo. Può però diventare diffamazione, molestia o stalking se le offese ledono reputazione o libertà della vittima.

Il body shaming è reato?

Il body shaming non è un reato autonomo previsto dal codice penale. Non esiste una fattispecie incriminatrice che punisca in quanto tale la derisione dell’aspetto fisico. Tuttavia, questo non significa che le offese sul fisico restino sempre impunite. In diversi casi il body shaming può integrare reati già previsti, a seconda delle modalità con cui viene posto in essere e degli effetti prodotti sulla persona offesa.

Body shaming come diffamazione: quando scatta il reato

Il body shaming diventa reato di diffamazione ex art. 595 c.p. se le offese sull’aspetto fisico ledono la reputazione di una persona e sono comunicate a più persone.

“Quando le offese sull’aspetto fisico sono comunicate a più soggetti, la lesione non riguarda più solo la sfera emotiva, ma l’immagine pubblica della vittima”.

Nei social network l’offesa non resta confinata a un numero limitato di destinatari. Infatti, un commento denigratorio pubblicato online è permanente, condivisibile e potenzialmente accessibile a una platea indefinita di utenti. Per questi casi interviene il comma 3 dell’art. 595 c.p. che prevede l’aggravante quando la diffamazione è commessa “col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità”. Il body shaming sui social può quindi configurare diffamazione aggravata, proprio per la capacità del mezzo di raggiungere un numero indeterminato di persone (Cass. pen. n. 24431/2015).
Un ulteriore profilo riguarda l’eventuale richiamo all’“ironia” o allo “scherzo” che non esclude di per sé la responsabilità penale.

“Ai fini della diffamazione ex art. 595 c.p., ciò che rileva non è l’intento dichiarato dall’autore, ma l’oggettiva idoneità dell’espressione a ledere la reputazione della persona offesa nel contesto in cui viene diffusa”.

Anche toni ironici o apparentemente satirici possono integrare il reato quando l’espressione è concretamente idonea a screditare l’immagine sociale della vittima (Cass. pen., sez. V, sent. n. 320/2021, dep. 10 gennaio 2022 ).

Molestie o stalking: quando le derisioni diventano penalmente rilevanti

Le derisioni sull’aspetto fisico diventano penalmente rilevanti se non sono più episodiche, ma insistenti e intrusive, fino a molestare o perseguitare la vittima. In questi casi può trovare applicazione l’art. 660 c.p. che punisce chi:

“Per petulanza o per altro biasimevole motivo, arreca a taluno molestia o disturbo in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono”.

Anche in questo caso la giurisprudenza ha chiarito che i mezzi telematici possono integrare la molestia. Perciò, messaggi digitali ripetuti e invasivi possono essere idonei a configurare il reato (Cass. n. 40033/2023).
Il quadro cambia quando le derisioni producono effetti concreti e perduranti sulla sfera psicologica della vittima. Non si parla più solo di molestie ma può scattare lo stalking. L’art. 612-bis c.p. (atti persecutori) punisce chi, con comportamenti ripetuti nel tempo, provoca:

  • un perdurante e grave stato di ansia o paura;
  • un fondato timore per la propria incolumità;
  • o l’alterazione delle abitudini di vita.

In altre parole, non conta soltanto ciò cosa viene detto, ma l’impatto che le derisioni ripetute hanno sulla libertà morale della vittima.
Si pensi al caso di un ex partner che, dopo la fine di una relazione, inizi a inviare quotidianamente messaggi su WhatsApp con frasi come: “Con quel corpo non troverai mai nessuno; Sei imbarazzante, fai schifo”. In una situazione simile occorre distinguere. Se i messaggi sono insistenti e petulanti, ma non producono un grave stato di ansia o alterazioni delle abitudini di vita, la condotta può integrare la molestia ex art. 660 c.p.
Invece, se il body shaming è reiterato nel tempo e genera un perdurante stato di ansia o paura, oppure costringono la vittima a modificare le proprie abitudini (bloccare account, cambiare numero, evitare luoghi frequentati dall’ex partner), può configurarsi il reato di atti persecutori ex art. 612-bis c.p.

Quando il body shaming diventa discriminazione

Il body shaming può assumere rilievo penale come propaganda o istigazione alla discriminazione quando l’offesa non colpisce solo la persona, ma generalizza e incita all’odio verso gruppi identificati per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. In questo perimetro può venire in rilievo l’art. 604-bis c.p., che sanziona la propaganda di idee fondate sull’odio e l’istigazione a condotte discriminatorie o violente.

“L’offesa non colpisce solo la persona, ma la sua appartenenza a una categoria protetta, alimentando esclusione o odio”.

Perché trovi applicazione l’art. 604-bis c.p., l’offesa deve superare la semplice derisione individuale e trasformarsi in un messaggio che istiga alla discriminazione o l’esclusione di una persona in quanto appartenente a una determinata categoria. Questo principio trova fondamento nell’art. 3 della Costituzione, che sancisce l’uguaglianza e vieta ogni forma di discriminazione irragionevole. Diverso è il caso delle offese legate a disabilità o condizioni patologiche: qui la tutela centrale è soprattutto civilistica e antidiscriminatoria, attraverso la L. n. 67/2006, che protegge le persone con disabilità anche contro condotte idonee a creare un clima di umiliazione o ostilità.

Body shaming e cyberbullismo: responsabilità penali a scuola

Il body shaming a scuola può integrare un reato quando le offese sull’aspetto fisico si inseriscono in condotte di cyberbullismo e superano la dimensione del conflitto tra pari. Ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 71/2017, per cyberbullismo si intende qualsiasi forma di pressione, aggressione o denigrazione realizzata per via telematica ai danni di un minore. La legge non introduce un nuovo reato, ma prevede strumenti di prevenzione e tutela per i minori vittime di cyberbullismo, compresa la possibilità di chiedere l’oscuramento o la rimozione dei contenuti.

“Il body shaming a scuola diventa reato quando le offese sull’aspetto fisico sono reiterate o diffuse online e integrano fattispecie come diffamazione o atti persecutori”.

Ad esempio, la soglia si supera quando le offese si trasformano in:

  • umiliazione sistematica online;
  • creazione di profili o gruppi per deridere un compagno;
  • diffusione reiterata di immagini o commenti denigratori.

In questi casi, il cyberbullismo sull’aspetto fisico può integrare una fattispecie penale già esistente, con conseguenze non solo disciplinari ma anche giudiziarie. La scuola resta il primo luogo di intervento educativo. Tuttavia, quando la derisione pubblica sull’aspetto fisico assume carattere persecutorio o lesivo della reputazione, la risposta non è più soltanto interna all’istituto ma subentra anche il diritto penale.

Se gli autori delle condotte sono minori, l’art. 2048 c.c. prevede la responsabilità dei genitori per i fatti illeciti commessi dai figli non emancipati, salvo che provino di non aver potuto impedire il fatto. In caso di cyberbullismo legato all’aspetto fisico, quindi, oltre alla possibile responsabilità penale del minore (se imputabile), può sorgere una responsabilità civile dei genitori per i danni cagionati.

Body shaming sul lavoro: quando diventa mobbing?

Il body shaming sul lavoro, se diventa abituale e vessatorio, può integrare il fenomeno del mobbing e ledere la dignità del lavoratore. L’art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie a tutelare non solo l’integrità fisica, ma anche la personalità morale del dipendente.
Pertanto, se in azienda si sviluppa un clima di umiliazione sistematica legata all’aspetto fisico, come: derisioni durante riunioni, commenti denigratori in chat aziendali, isolamento del dipendente per il suo corpo o per caratteristiche fisiche, il datore che non interviene può essere chiamato a rispondere per violazione dell’obbligo di protezione.

“Il datore di lavoro risponde quando omette di adottare misure idonee a prevenire o interrompere comportamenti lesivi della dignità del lavoratore (Cass. civ., sez. lav., n. 3291/2016)".

Pertanto, il body shaming sul lavoro può integrare un illecito civile, con conseguente responsabilità risarcitoria ai sensi dell’art. 2087 c.c., quando viola l’obbligo di tutela della dignità e della personalità morale del dipendente. Assume invece rilievo penale quando le offese concretamente realizzate rientrano in una delle fattispecie previste dal codice penale: ad esempio, la diffamazione, se l’insulto è comunicato a più colleghi, oppure gli atti persecutori, se le condotte sono reiterate e producono un perdurante stato di ansia o l’alterazione delle abitudini di vita.

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