Esonero visite fiscali, quando si può uscire negli orari del controllo?

Simone Micocci

21 Ottobre 2022 - 14:09

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Visite fiscali, chi è esonerato? Sono diversi i casi di esenzione dall’obbligo di reperibilità alle visite fiscali; ecco una guida completa.

Esonero visite fiscali, quando si può uscire negli orari del controllo?

Ci sono situazioni e condizioni che esonerano dal rispetto degli obblighi previsti dalla normativa in materia di visite fiscali.

Chi è in malattia e percepisce l’indennità sostitutiva dall’Inps, è soggetto all’obbligo di reperibilità durante gli orari delle visite fiscali; ciò significa che non ci si può allontanare da casa in determinate fasce della giornata, altrimenti si rischia una sanzione più o meno severa a seconda delle circostanze.

Alla regola generale, tuttavia, si applicano delle eccezioni, dei casi di esonero che possono dipendere o dalla condizione di salute della persona oppure dalla ragione per cui è necessario allontanarsi da casa.

Ciò significa che ci sono dei lavoratori che sono sempre esonerati dalle visite fiscali, altri che invece sono giustificati ad assentarsi negli orari delle visite fiscali solamente quando sussistono determinate necessità.

Per chi vale l’esonero dalle visite fiscali?

Alcuni lavoratori sono esonerati dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità per la visita fiscale. In particolare, secondo quanto specificato dall’Inps nella circolare n. 95/2016, l’esonero vale per i lavoratori dipendenti del settore privato assenti a causa di:

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita comprovate da idonea documentazione sanitaria;
  • patologie collegate all’invalidità riconosciuta che ha determinato una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 67%.

Per quanto riguarda i dipendenti pubblici, i casi di esonero dal rispetto delle fasce di reperibilità sono indicati da un apposito decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione (DM n. 206/2017):

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  • malattia per la quale sia stata riconosciuta la causa di servizio (solo per patologie ascritte alle prime tre categorie della Tabella A allegata al Dpr n. 834/1981, o per patologie rientranti nella Tabella E dello stesso decreto);
  • malattie connesse alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

L’Inps, nei casi di esonero dalla visita fiscale, può comunque effettuare controlli sui certificati, e il datore di lavoro può segnalare l’opportunità di particolari verifiche.

Esonero visita fiscale per la lavoratrice assente per gravidanza a rischio

Un approfondimento a parte lo merita il caso della lavoratrice che si trova in interdizione anticipata per gravidanza a rischio.

In tal caso, infatti, bisogna distinguere l’interdizione anticipata in due momenti, a seconda dei quali si applicano delle regole differenti in materia di visite fiscali.

Il primo è quello che parte dal momento in cui si richiede alla Asl di astenersi anticipatamente dal lavoro, prima appunto dell’inizio del congedo di maternità. Una volta ricevuta la domanda, corredata dal certificato medico, l’Asl decide se riconoscere o meno lo stato di maternità a rischio autorizzando così l’interdizione anticipata. In caso di mancata risposta, vale la regola del silenzio assenso decorsi 7 giorni dalla ricezione della documentazione.

In questi 7 giorni, però, la lavoratrice potrebbe essere soggetta a controllo, per questo deve comunque rispettare gli orari delle visite fiscali.

Una volta accolta la domanda d’interdizione anticipata, facendo così scattare il secondo periodo, invece, non c’è il rischio di ricevere la visita fiscale.

Quando è giustificata l’assenza alla visita fiscale?

In alcuni casi, pur non spettando l’esonero dalla visita fiscale, l’assenza può essere considerata giustificata. In particolare, l’assenza può essere giustificata in caso di:

  • ricovero ospedaliero;
  • periodo di malattia già accertato da una precedente visita di controllo (in base alle modifiche recenti alle regole sulle visite fiscali dei dipendenti pubblici, però, il medico fiscale può essere inviato anche più volte dallo stesso lavoratore in malattia, persino nell’arco della stessa giornata; pertanto, il dipendente pubblico è tenuto alla reperibilità anche se la visita fiscale è già avvenuta);
  • assenza durante le fasce di reperibilità dovuta a giustificato motivo.

Nello specifico, sono considerati giustificati motivi di assenza durante le fasce di reperibilità:

  • i casi di forza maggiore;
  • le situazioni che abbiano reso imprescindibile ed indifferibile la presenza del lavoratore altrove;
  • la concomitanza di visite, prestazioni e accertamenti specialistici se si dimostra che le stesse non potevano essere effettuate in ore diverse da quelle corrispondenti alle fasce orarie di reperibilità;
  • ogni serio e fondato motivo che renda ragionevole l’allontanamento del lavoratore dal proprio domicilio (come specificato dalla Cassazione, con la sentenza n. 10661/2016).

In base agli attuali orientamenti della giurisprudenza, l’assenza alla visita fiscale è considerata giustificata nelle seguenti ipotesi:

  • ritiro di radiografie collegate alla malattia in atto;
  • trattamenti terapeutici urgenti, come iniezioni;
  • visita presso l’ambulatorio del medico, in caso di orario di ricevimento inconciliabile con le fasce di reperibilità;
  • visita presso l’ambulatorio del medico per far constatare l’eventuale guarigione della malattia, per riprendere il lavoro;
  • visita presso un medico specialista, in caso di cure dentistiche urgenti;
  • effettuazione di un ciclo di cure presso un istituto convenzionato;
  • urgenza di recarsi in farmacia;
  • svolgimento di attività di volontariato non realizzabile in tempi diversi da quelli delle fasce orarie;
  • visita a un familiare stretto ricoverato in ospedale, quando l’orario di visita ai degenti coincide con le fasce di reperibilità;
  • assistenza necessaria prestata dal lavoratore in ospedale al familiare stretto in gravi condizioni.

Come comunicare l’assenza alla visita fiscale?

Il contratto collettivo, o il contratto di lavoro individuale, o il regolamento aziendale, possono prevedere l’obbligo, per il lavoratore in malattia, di comunicare l’allontanamento durante le fasce orarie di reperibilità all’azienda o all’amministrazione. La comunicazione può avvenire, purché risulti tempestiva ed efficace, con diverse modalità: sms, telefono, mail, fax, etc.

Se il dipendente risulta assente alla visita fiscale e non ha inoltrato la comunicazione, può subire delle sanzioni disciplinari anche se l’allontanamento è dovuto a un giustificato motivo (come chiarito dalla Cassazione, con la sentenza n. 1481/2000.

Comunicare al datore di lavoro l’allontanamento dal proprio domicilio durante le fasce di reperibilità è consigliabile anche se non è previsto alcun obbligo in tal senso, dal contratto collettivo o individuale, o dal regolamento dell’azienda: il datore, difatti, comunica l’assenza all’Inps, tramite gli appositi servizi telematici dell’istituto.
Resta fermo il fatto che il lavoratore debba fornire un’idonea documentazione giustificativa, anche se ha comunicato l’assenza.

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