Esonero contributivo Sud, chiarimenti INPS: spetta sulla tredicesima. Ecco come

Teresa Maddonni

12/01/2021

25/10/2022 - 12:00

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L’esonero contributivo Sud introdotto con il decreto Agosto spetta sulla tredicesima anche se in modo parziale. INPS dà le istruzioni nel messaggio n.72 dell’11 gennaio fornendo anche chiarimenti su contratto di somministrazione e lavoratori marittimi.

Esonero contributivo Sud, chiarimenti INPS: spetta sulla tredicesima. Ecco come

L’esonero contributivo Sud spetta anche sulla tredicesima mensilità come chiarisce INPS nel messaggio n°72 dell’11 gennaio 2021.

In particolare il riferimento è a quella misura che viene definita decontribuzione Sud introdotta dall’articolo 27 del decreto 104/2020 (decreto Agosto), convertito nella legge n.126/2020, e ripresa anche dalla Legge di Bilancio 2021 per la proroga.

Ora non solo INPS chiarisce che è applicabile, per le aziende che ne hanno beneficiato dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2020, sulla tredicesima mensilità, ma fornisce anche indicazioni sull’eventuale riconosciemento del medesimo esonero contributivo Sud in caso di lavoratori con contratto di somministrazione o anche per i lavoratori marittimi.

Vediamo nel dettaglio quando e come l’esonero contributivo Sud è applicabile sulla tredicesima sulla base delle ultime istruzioni di INPS e gli altri chiarimenti forniti.

L’esonero contributivo Sud spetta sulla tredicesima: ecco come

L’esonero contributivo Sud, stando al messaggio di INPS che alleghiamo alla fine dell’articolo, spetta anche sulla tredicesima.

L’esonero contributivo, detto anche bonus Sud o decontribuzione Sud, consiste per i datori di lavoro privati, in un esonero per l’appunto dal versamento dei contributi pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

L’esonero contributivo al 30% ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto, dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, per i rapporti di lavoro subordinato a esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico. Per ottenere l’esonero contributivo Sud è importante che l’unità produttiva sia situata in una delle otto regioni del Mezzogiorno e vale a dire Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

INPS chiarisce che l’esonero contributivo Sud può essere applicato alla tredicesima mensilità limitatamente ai tre ratei maturati nel periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2020. L’Istituto informa nel messaggio che i datori interessati alla decontribuzione Sud al 30% che avessero già calcolato ed esposto l’esonero sull’intera tredicesima devono procedere al ricalcolo dell’importo spettante.

A tal fine, specifica INPS nel messaggio, i datori di lavoro valorizzeranno all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, “AltreADebito”, i seguenti elementi:

  • nell’elemento CausaleADebito dovrà essere inserito il nuovo codice causale: “M317” che assume il significato di “Restituzione quota eccedente esonero art.27 D.L. 104/2020;
  • nell’ elemento “ImportoADebito”, indicheranno l’importo da restituire.

Esonero contributivo Sud per somministrazione e lavoratori marittimi

INPS sempre nel messaggio n. 72 chiarisce anche che l’esonero contributivo Sud non è applicabile quando il lavoratore in somministrazione, pur svolgendo la propria attività lavorativa in un’unità produttiva dell’azienda situata in una delle otto Regioni del Sud, sia formalmente assunto presso un’Agenzia di somministrazione situata in una regione diversa da quelle suddette.

Specifica INPS che in questo caso l’azienda non è ammessa a usufruire dello sgravio, in quanto, perché l’esonero contributivo Sud venga riconosciuto, a essere fondamentale è la sede di lavoro del datore di lavoro (Agenzia) e non dell’utilizzatore (azienda).

Nel messaggio INPS chiarisce anche i dubbi sull’ammissibilità all’esonero contributivo Sud per i lavoratori marittimi che svolgono attività sulle navi.

L’Istituto informa che l’esonero contributivo Sud viene riconosciuto alle imprese armatoriali per i lavoratori marittimi imbarcati su navi che risultano iscritte, alla data del 1° ottobre 2020, nei compartimenti marittimi ubicati nelle otto regioni del Meridione di cui sopra.

La decontribuzione Sud per le imprese armatoriali non può essere cumulabile con altre agevolazioni contributive per lavoratori marittimi e quindi con:

  • esonero totale dal versamento dei contributi obbligatori previdenziali e assistenziali dovuti per gli equipaggi delle navi iscritte nel Registro Internazionale (cfr. l’art. 6, del D.L. n. 457/1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30/1998);
  • esonero totale dal versamento dei contributi obbligatori previdenziali e assistenziali per gli equipaggi delle navi che esercitano la pesca oltre gli stretti (cfr. l’art. 6-bis, del D.L. n. 457/1997, introdotto dalla legge di conversione n. 30/1998);
  • esonero totale, per il periodo dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle imprese armatoriali per i marittimi imbarcati sulle navi iscritte nelle matricole e nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, attività di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di bordo delle navi, navi adibite a deposito e assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali (cfr. l’art. 88, del D.L. n. 104/2020).

Per maggiori dettagli sui chiarimenti circa l’esonero contributivo Sud di INPS rimandiamo al testo del messaggio in Pdf. scaricabile e consultabile di seguito.

Messaggio numero 72 del 11-01-2021.pdf
Esonero di cui all’articolo 27 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (c.d. “Decontribuzione Sud”). Riflessi dell’esonero nel regime della somministrazione di lavoro e del lavoro marittimo. Applicabilità dell’esonero alle tredicesime mensilità. Chiarimenti.

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