Buone notizie per gli enti del Terzo settore, possono avvalersi dell’esenzione IMU 2026. Ecco condizioni e limiti da rispettare.
Entro il 16 giugno deve essere versato l’acconto IMU 2026, ma tra le esenzioni previste dalla legge c’è l’esenzione IMU Terzo settore, ecco condizioni e limiti.
L’esenzione IMU Terzo settore è un’agevolazione fiscale di particolare rilevanza che però prevede requisiti stringenti, non basta, infatti, essere iscritti al RUNTS, ma presuppone il rispetto di precise condizioni fissate dal Codice del Terzo settore (CTS) e dalla normativa IMU di riferimento.
Esenzione IMU 2026 Terzo settore solo per attività non commerciali
L’esenzione IMU per il Terzo settore è prevista dall’articolo 82, comma 6, del D.Lgs. n. 117/2017, il beneficio viene riconosciuto esclusivamente agli enti del Terzo settore non commerciali, sono, invece, esclusi gli enti del Terzo settore che esercitano attività commerciali e quelli organizzati in forma societaria.
A ulteriormente delimitare il campo di applicazione c’è la Circolare 1/E del 19 febbraio 2026 dell’Agenzia delle Entrate che ricomprende tra le esenzioni le organizzazioni di volontariato (ODV), le associazioni di promozione sociale (APS) e gli enti filantropici.
Per capire se un ente può essere considerato commerciale o meno è necessario fare riferimento alla disciplina prevista dall’articolo 79 del Codice del Terzo Settore. Lo stesso prevede che la natura dell’ente è considerata commerciale qualora i proventi derivanti dalle attività commerciali risultino prevalenti rispetto a quelli non commerciali.
Tipologie di attività, ecco l’elenco di chi può godere dell’esenzione IMU Terzo settore
Quelli visti non sono gli unici limiti e condizioni: l’immobile deve essere posseduto e utilizzato direttamente dall’ente e destinato esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di specifiche attività ritenute “meritevoli” dal legislatore.
Possono accedere all’esenzione IMU 2026 gli enti del Terzo settore che esercitano esclusivamente le attività elencate:
- assistenziali;
- previdenziali;
- sanitarie:
- di ricerca scientifica;
- didattiche;
- ricettive;
- culturali;
- ricreative;
- sportive;
- religiose.
L’attività deve essere svolta gratuitamente o dietro il pagamento di una somma meramente simbolica (cioè di valore nettamente inferiore rispetto al valore della prestazione).
Nel caso in cui l’immobile sia stato concesso in comodato gratuito, l’esenzione IMU spetta se tra comodante e comodatario sussista un collegamento funzionale o strutturale. Ad esempio, nel caso in cui le attività svolte dal comodatario sono strumentali a quelle del concedente, oppure quando esiste una compenetrazione organizzativa tra i due enti. L’immobile deve comunque essere utilizzato per attività meritevoli sopra elencate.
Questi sono i casi in cui è possibile avvalersi dell’esenzione IMU per gli enti del Terzo settore, ma affinché l’esenzione sia valida è necessario presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso o l’utilizzo agevolato dell’immobile. L’omessa presentazione della dichiarazione IMU di fatto fa perdere il diritto all’agevolazione fiscale.
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