Niente cumulo giuridico per chi non paga l’IMU: ogni omesso versamento comporta una sanzione autonoma del 30%. La sentenza della CGT di Milano.
Se non si versa l’Imu per diversi anni consecutivi, l’importo delle sanzioni non può essere ridotto con il cumulo giuridico. Con la sentenza numero 738 del 2026, infatti, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Milano chiarisce un principio fondamentale sul recupero credito per i tributi locali: la sanzione è autonoma per ogni singola annualità per la quale si è omesso il versamento.
Imu non pagata e cumulo sanzioni
La vicenda presa in esame dalla CGT di Milano nasce dal ricorso presentato da un contribuente. Nel ricorso, il contribuente non contestava l’obbligo di versamento dell’Imu, ma le sanzioni applicate. Il Comune, infatti, aveva previsto per ogni annualità di omesso versamento Imu la sanzione standard del 30%. Il contribuente, invece, sosteneva di avere diritto al cumulo giuridico della sanzione.
Il meccanismo, previsto dall’articolo 12 del Dlgs 472 del 1997, permette di applicare un’unica sanzione base pari alla violazione più grave e, quindi, di unificare più infrazioni commesse in tempi diversi applicando la sanzione più grave che può essere aumentata da un quarto fino al doppio. Il meccanismo riduce il carico sanzionatorio per il contribuente che commetta più violazioni legate alla stessa condotta e può essere applicato anche in caso di ravvedimento operoso.
Perché per l’Imu niente cumulo giuridico?
I giudici tributari di Milano, tuttavia, hanno respinto il ricorso del cittadino confermando che le sanzioni applicate dal Comune fossero corrette.
La motivazione va ricercata sulla netta distinzione tra norme. L’articolo 13 del Dlgs 471 del 1997 disciplina con una regola speciale l’omesso versamento prevedendo per i mancati o insufficienti pagamenti l’applicazione di una sanzione fissa del 30% che grava su ciascun importo non versato.
In questo caso il cumulo giuridico non può essere previsto perché si tratta di un istituto che si applica quando la violazione incide sulla determinazione della base imponibile o sulla liquidazione di un tributo (nel caso dell’Imu, quindi, nel caso si dichiari un valore errato dell’immobile per diverse annualità).
In caso di omesso versamento, invece, l’imposta calcolata è certa e la violazione riguarda solo l’omesso versamento. Si tratta di un inadempimento oggettivo per ogni anno e ogni mancato versamento esaurisce gli effetti in sé stesso. Proprio per questo non si presta all’applicazione della continuazione sanzionatoria e del cumulo giuridico delle sanzioni.
La linea della Cassazione
La Corte di Giustizia Tributaria di Milano, nel prendere questa decisione, si allinea a un orientamento consolidato della Corte di Cassazione.
I Supremi Giudici, infatti, hanno confermato con la sentenza 5744 del 2021 che i mancati pagamenti o i ritardi non rientrano nel meccanismo di cumulo giuridico proprio perché per essi il legislatore ha previsto un sistema sanzionatorio proporzionale e autonomo.
In questa tipologia di violazione l’unica forma di riduzione prevista è quella legata al ravvedimento operoso, ma la riduzione per violazioni continuative su più anni non può essere applicata.