Superbonus 110%, chi rilascia attestazioni o asseverazioni infedeli va incontro a sanzioni salate: dai 2.000 ai 15.000 euro per ogni documento falso.

Superbonus, grazie al meccanismo di fruizione dell’agevolazione stabilito dal decreto Rilancio, con l’ecobonus e il sismabonus al 110% si possono fare i lavori in casa praticamente a costo zero.
L’agevolazione è particolarmente appetibile per i contribuenti, che possono usufruirne tramite lo sconto in fattura (se l’impresa è d’accordo), con la cessione del credito a terzi (all’impresa che ha effettuato i lavori o alla banca) oppure in detrazione in 5 anni in dichiarazione dei redditi.
Per avere accesso al superbonus bisogna però essere in possesso di determinati requisiti, che vanno certificati e documentati.
Occhio, però, ai falsi attestati o alle dichiarazioni infedeli: le sanzioni previste dal decreto Rilancio sono molto severe.
Per ottenere la super detrazione infatti sarà necessario ottenere vari documenti, come l’Ape (Attestato di Prestazione Energetica) e il visto di conformità.
L’Agenzia delle Entrate e il Ministero per lo Sviluppo Economico controlleranno la veridicità dei dati contenuti nei suddetti documenti, oltre a verificare che i richiedenti siano in possesso dei requisiti che danno diritto al credito d’imposta del 110%.
In caso di dichiarazioni false, non solo si decade dal beneficio, ma si va incontro a pesanti sanzioni, fino alle conseguenze penali.
Ecobonus 110%, sanzioni fino a 15.000 euro per i falsi attestati
L’ecobonus al 110% è entrato in vigore dal 1° luglio, ed è valido per i lavori di miglioramento della classe energetica e riduzione del rischio sismico effettuati fino alla fine del 2021.
Per avere accesso all’agevolazione bisogna però essere in possesso dei documenti necessari.
Il problema è che, come sempre, fatta la legge e trovato l’inganno. La denuncia arriva da Federcontribuenti: ci sono sul web già moltissime società che vendono certificati energetici fasulli.
In cosa si incappa quando si sceglie una soluzione del genere? Le conseguenze non sono banali: sanzioni salate, perdita dei benefici e illecito penale.
Il decreto Rilancio prevede infatti sanzioni penali dove il fatto costituisca reato. Ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli verrà applicata una sanzione amministrativa da 2.000 fino a 15.000 euro, per ciascun documento falso reso: sarà il Ministero dello Sviluppo Economico a vigilare.
Ecobonus 110% e documenti falsi: recupero delle somme dall’Agenzia delle Entrate
In caso di mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto all’ecobonus 110%, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero delle somme corrispondenti alla detrazione non spettante.
Non solo: l’importo che l’Amministrazione Finanziaria recupererà sarà maggiorato con l’applicazione di interessi e sanzioni.
L’Agenzia delle Entrate quindi controllerà tutta la documentazione presentata dal contribuente, e in mancanza dei requisiti le sanzioni scattano sia nei confronti del contribuente, sia verso i fornitori, qualora venisse riscontrato il “concorso in violazione” insieme al cliente.
Ma in quali casi l’impresa è responsabile? Su questo punto sono arrivati i chiarimenti del MEF durante l’interrogazione a risposta immediata in Commissione VI Finanze della Camera dei deputati del 30 settembre 2020, durante la quale il sottosegretario al MEF Alessio Villarosa ha dichiarato che l’impresa è responsabile solo per l’utilizzo scorretto del credito.
La sussistenza dei requisiti che danno accesso al credito, invece, non può essere responsabilità dell’impresa.
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