La residenza nell’immobile ristrutturato non deve essere mantenuta obbligatoriamente per tutto il periodo in cui si beneficia delle quote di detrazione negli anni successivi alla ristrutturazione.
Le detrazioni edilizie con bonus ristrutturazione e con Ecobonus hanno cambiato aspetto nel 2025 con detrazione maggiorata al 50% solo per gli interventi sull’abitazione principale. Ma la detrazione maggiorata spetta anche se viene a mancare il requisito della residenza.
La detrazione al 50% una volta maturata resta un diritto intoccabile, anche se si cambia residenza negli anni successivi all’intervento edilizio e durante la fruizione delle quote annuali di beneficio fiscale. Lo stesso principio vale anche per gli interventi realizzati sulle parti comuni del condominio.
Con la circolare 8/2025 dell’Agenzia delle Entrate si fa chiarezza sulle novità in tema di detrazioni fiscali sugli interventi di efficientamento energetico e ristrutturazione degli immobili alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025.
Il diritto maturato alla detrazione è intoccabile
Se si matura il diritto alla detrazione maggiorata, quest’ultimo non viene meno con il cambio di residenza. La manovra 2025 ha previsto che per le ristrutturazioni degli immobili l’aliquota di detrazione scenda al 36% per il 2025 e al 30% per il 2026 e 2027. È prevista, però, una maggiorazione alla detrazione che riconosce l’aliquota al 50% per il 2025 e al 36% per il 2026 e 2027 quando l’intervento è effettuato sull’abitazione principale, a condizione che a sostenere le spese sia il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento.
La percentuale ordinaria, quindi, è del 36% per quest’anno e del 30% per il biennio successivo. Nella circolare 8/2025 l’Agenzia delle Entrate, però, fornisce la sua interpretazione chiarendo due punti principali:
- la detrazione maggiorata spetta solo quando l’immobile su cui sono effettuati gli interventi è l’abitazione principale del proprietario o di chi ha diritto di godimento dell’immobile al termine dei lavori;
- non vi è obbligo di mantenere la residenza nell’abitazione ristrutturata per mantenere la fruizione della detrazione maggiorata nei successivi periodi di imposta.
L’Agenzia chiarisce che “se nel corso dei successivi periodi d’imposta di fruizione della detrazione l’immobile non è più destinato ad abitazione principale, il contribuente può continuare a beneficiare dell’aliquota maggiorata”.
Cosa cambia per i lavori condominiali?
Lo stesso concetto è valido anche quando la detrazione spetta per lavori sulle parti comuni del condominio. In questo caso, però, l’Agenzia delle Entrate specifica che per avere diritto alla detrazione maggiorata è necessario che:
- il possesso dell’immobile risulti all’inizio degli interventi;
- l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale al termine dei lavori. Se al termine dei lavori l’immobile non risulta come abitazione principale i proprietari avranno diritto comunque alla detrazione, ma senza poter beneficiare dell’aliquota maggiorata.
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