Superbonus 110% anche per i castelli: ma a quali condizioni?

Rosaria Imparato

12 Ottobre 2020 - 14:08

Superbonus 110%, con l’emendamento approvato al Dl Agosto vengono ammessi all’agevolazione anche i castelli e gli immobili accatastati A9: ecco le novità sui soggetti beneficiari e gli esclusi.

Superbonus 110% anche per i castelli: ma a quali condizioni?

Superbonus 110% anche per i castelli grazie all’emendamento approvato dal Senato al Dl Agosto: ma a quali condizioni?

Il Dl Agosto, attualmente in fase di conversione in legge, sta intervenendo sulla normativa dell’ecobonus e sismabonus al 110%, ovvero l’articolo 119 del decreto Rilancio.

L’obiettivo appare quello di rendere l’agevolazione fiscale il più ampia possibile, aprendo le porte del superbonus a nuovi beneficiari e anche a nuovi immobili: vediamo le novità in arrivo, in attesa del testo definitivo e ufficiale del Dl Agosto.

Superbonus 110% anche per i castelli: ma a quali condizioni?

Il maxi-emendamento approvato dal Senato al Dl Agosto durante la fase di conversione in legge sta cambiando il perimetro di applicazione del superbonus 110%.

Inizialmente infatti il decreto Rilancio aveva escluso tre categorie catastali dai beneficiari del superbonus:

  • A/1: abitazioni di tipo signorile;
  • A/8: abitazioni in ville;
  • A/9: castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici.

L’emendamento al Dl Agosto interviene sull’ultima categoria catastale, quindi sugli immobili accatastati A9, come castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici, ma a una sola condizione: devono essere aperti, anche parzialmente, al pubblico.

Superbonus 110%, novità tra soggetti esclusi e inclusi dall’agevolazione

Rimangono invece esclusi dalla possibilità di usufruire dell’agevolazione gli appartamenti di lusso, accatastati A1, e le ville, accatastate come A8.

Nella guida dell’Agenzia delle Entrate pubblicata il 24 luglio scorso viene specificato che:

“La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.”

Rientrano quindi tra i beneficiari della detrazione:

  • il nudo proprietario dell’immobile;
  • il titolare di un altro diritto reale di godimento, come l’usufrutto, uso, abitazione o superficie;
  • l’inquilino o il comodatario;
  • i familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile, che ha sostenuto la sua parte di spese per i lavori e purché la convivenza esista nel momento in cui tali spese vengono sostenute;
  • i titolari di una concessione demaniale.

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