Dopo quanti anni di convivenza si ha diritto alla reversibilità?

Ilena D’Errico

31 Gennaio 2026 - 00:10

Reversibilità e durata della convivenza. Perché se ne parla spesso e cosa c’entra davvero.

Dopo quanti anni di convivenza si ha diritto alla reversibilità?

Molti lettori ci domandano quanti anni di convivenza siano necessari per il riconoscimento della pensione di reversibilità e in che modo il tempo influisca sull’importo. Sono passati dieci anni dalla legge Cirinnà e ancora di più da quando la mentalità comune ha cominciato a evolversi, quindi oggi per la maggior parte delle persone la convivenza è del tutto equiparabile al matrimonio. Si dimentica però, a dirla tutta comprensibilmente, che la legge non riconosce affatto questa equivalenza e non conferisce la pensione al convivente superstite. Nonostante ciò, ci sono molti aspetti che tendono a fuorviare i cittadini (e aprire qualche spiraglio di speranza), comprese alcune pronunce giurisprudenziali.

Reversibilità ai conviventi, cosa prevede la legge

Ai conviventi sono riconosciuti alcuni diritti e la durata della convivenza prematrimoniale è spesso rilevante, per esempio nella determinazione dell’assegno divorzile e nei requisiti per l’adozione, ma si parla appunto di una convivenza che precede il vincolo coniugale. Un traguardo peraltro raggiunto con fatica e spinta della Corte di Cassazione, senza parlare della reversibilità per le unioni civili, riconosciuta - e dovuta secondo la Corte Costituzionale - ma nient’affatto priva di ostacoli e complicazioni da risolvere, anche relative a convivenze antecedenti o successive.

Nell’ultimo periodo, comunque, i dubbi sulla reversibilità sono aumentati più del solito, complice anche la proposta di emendamento alla legge di Bilancio (non approvata) del senatore leghista Claudio Borghi. Qualche mese fa aveva dichiarato a grandi lettere che voleva limitare l’accesso al trattamento, all’insegna di “se vuoi la reversibilità, ti sposi”. Una modifica superflua dal momento che le convivenze, registrate o meno, continuano a essere escluse dalla normativa previdenziale. Quest’ultima include invece le unioni civili, che poi erano l’obiettivo della riforma, senza però grandi margini di manovra.

L’unione civile riconosce diritti e doveri grosso modo analoghi a quelli matrimoniali e non è inoltre dovuta a una scelta della coppia, bensì alla sua composizione omosessuale. Per la Consulta, quindi, negare la reversibilità sarebbe discriminatorio, come ritenuto anche dall’Ue. Posizione che invece non riguarda, almeno per adesso, le convivenze. La stessa Corte Costituzionale ha ritenuto che l’esclusione dei conviventi dalla pensione ai superstiti non fosse discriminatoria con la sentenza n. 461/2000, secondo cui la completa differenza di obblighi rispetto al matrimonio giustifica la diversa previsione. Di fatto, la legge Cirinnà permette la registrazione della convivenza in Comune non come equiparazione al matrimonio ma ai sensi di specifici e contenuti benefici.

Reversibilità e durata della convivenza

La solidarietà e l’assistenza che uniscono la coppia sposata o unita civilmente non sono soltanto doveri morali, ma derivano dalla legge e dal legame familiare che la Costituzione stessa preserva. La reversibilità rappresenta un proseguimento di questa stessa assistenza, risultando al contempo un mezzo di sostegno più immediato e meno oneroso. D’altra parte, l’interpretazione delle norme deve sempre essere misurata al caso specifico, tant’è che alcune sentenze hanno riconosciuto la reversibilità ai conviventi. Facciamo attenzione, si tratta di pronunce del tutto uniche e circoscritte, ma comunque esistono.

Tra le più importanti troviamo la sentenza n. 6149/2015 del tribunale di Milano, che ha riconosciuto la reversibilità alla convivente superstite dipendente economicamente dal pensionato deceduto, in ragione dell’età avanzata e soprattutto dalla lunga durata della convivenza. Si torna così agli anni di convivenza, che non sono un criterio legale ma aiutano a valutare il caso specifico. Un’altra sentenza emblematica è stata poi la n. 4203/2019 del tribunale di Foggia, che ha riconosciuto la reversibilità alla convivente superstite grazie al testamento della defunta.

Quest’ultima sentenza riguardava una coppia omosessuale che non aveva potuto unirsi civilmente, poiché uno dei due era morto prima dell’entrata in vigore della legge sulle unioni civili. Un aspetto che molti ritengono di buon auspicio per l’estensione dell’interpretazione alle coppie eterosessuali, ma che in realtà permette di motivare l’eccezionalità della situazione in modo misurato. D’altra parte, non si sbaglia a riconoscere un valore storico a questa pronuncia, visto che apre la possibilità al lascito testamentario.

Il ricorso al giudice, peraltro spesso lungo e dispendioso, è oggi l’unico modo per aumentare leggermente le possibilità di ottenere la reversibilità del convivente deceduto. La durata della convivenza è in questo senso utile a dimostrare la solidità del legame e i risvolti economici della dipartita, requisito superfluo per matrimonio e unioni civili, che hanno un legame riconosciuto dalla normativa previdenziale. Più è durata e maggiori sono le possibilità, in un ventaglio comunque ristretto, considerando anche eventuali concorrenti. In ultimo, è bene ricordare che la convivenza prematrimoniale è uno dei parametri considerati per dividere la reversibilità tra ex coniugi beneficiari di assegno divorzile e coniuge superstite.

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