Pensione di reversibilità, si amplia la platea: la Corte Costituzionale estende il diritto alle coppie gay sposate all’estero con decesso di un coniuge antecedente al 2016.
Si amplia il diritto alla pensione di reversibilità, ossia la quota di assegno che lo Stato riconosce ai familiari superstiti del pensionato deceduto, con finalità assistenziale e non in quanto diritto ereditario.
Tra i principali beneficiari della pensione di reversibilità ci sono i coniugi, compresi quelli separati e divorziati.
Con l’approvazione della legge Cirinnà, poi, questo diritto è stato esteso anche alle persone unite civilmente, riuscendo così a risolvere uno dei nodi più importanti su questo fronte, senza però tutelare pienamente le situazioni pregresse. Sono rimaste escluse, infatti, le coppie omosessuali sposate all’estero nei casi in cui uno dei due coniugi fosse deceduto prima dell’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016. Si è così creata una linea di demarcazione netta, in cui la data del decesso risulta decisiva per il riconoscimento o meno della reversibilità al coniuge superstite.
Come spesso accade davanti a situazioni paradossali di questo tipo, è stato necessario l’intervento della Corte Costituzionale per superare il problema, spingendo di fatto lo Stato italiano a un adeguamento normativo destinato ad ampliare la platea dei beneficiari.
Pensione di reversibilità anche alle coppie gay sposate all’estero
L’articolo 13 del decreto legge del 6 luglio 1939, nella parte in cui esclude il diritto alla reversibilità per le coppie omosessuali sposate all’estero, senza che su questo profilo sia intervenuta la legge Cirinnà, è incostituzionale. A stabilirlo è la Corte Costituzionale con la sentenza n. 91 del 2026, richiamando un principio che negli ultimi anni la Consulta ha più volte valorizzato, specialmente in materia pensionistica: quello di uguaglianza, tutelato dall’articolo 3 della Costituzione (anche se non espressamente evocato nella decisione).
Secondo i giudici, infatti, è “ingiustificata la disparità di trattamento rispetto alle altre categorie aventi titolo a pensione di reversibilità”. Del resto, è difficile sostenere che possa essere la data del decesso a stabilire se un rapporto familiare già esistente, e per di più già riconosciuto da un altro ordinamento, debba essere considerato giuridicamente valido e rilevante ai fini di una prestazione come la pensione di reversibilità.
Siamo quindi di fronte a un criterio che la Corte ha definito affetto da “anacronismo”: una norma che, alla luce dell’evoluzione costituzionale e sociale del sistema, culminata con l’approvazione della legge Cirinnà, non ha più ragione di esistere. Per questo è irragionevole continuare a escludere queste persone dal diritto alla reversibilità, con una sentenza destinata ora a incidere anche su tutti coloro ai quali, negli anni scorsi, la prestazione era stata negata proprio per questa ragione.
Cosa succede adesso?
L’Inps, che insieme all’Avvocatura dello Stato si era costituito con l’obiettivo di scongiurare il rischio di un’estensione retroattiva del diritto alla reversibilità rispetto all’entrata in vigore della legge Cirinnà, dovrà quindi prendere atto di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale.
Spetterà però prima al governo uniformarsi all’interpretazione fornita dalla sentenza in oggetto approvando i dovuti correttivi normativi: a quel punto, nei casi di coppie omosessuali sposate all’estero in cui uno dei due coniugi sia deceduto prima del 2016, il superstite potrà presentare una nuova domanda all’Inps che questa volta non potrà più negare il diritto alla pensione di reversibilità sulla base del solo fatto che il decesso sia avvenuto prima del 2016.
Fermo restando che è ancora presto per muoversi, consigliamo di farlo solo quando ci sarà una circolare Inps con le istruzioni operative, resta da chiarire il tema degli arretrati. In linea generale, va ricordato che, sulla base dell’articolo 2946 del Codice civile, il diritto alle somme maturate può essere fatto valere entro il termine ordinario di prescrizione di 10 anni. Pertanto, anche nel caso in cui la domanda venga presentata a distanza di tempo dal decesso, potrebbero essere recuperati gli arretrati spettanti, nei limiti però del decennio precedente.
© RIPRODUZIONE RISERVATA