Disdetta contratto di locazione, procedura e modello da usare

Money.it Guide

26 Maggio 2025 - 17:01

Come disdire un contratto di affitto? Ecco istruzioni, tempi previsti e modello fac simile da scaricare, compilare ed inviare tramite raccomandata o PEC.

Disdetta contratto di locazione, procedura e modello da usare

Sapevi che la disdetta contratto di locazione in Italia richiede obbligatoriamente un preavviso di 6 mesi sia per il proprietario che per l’inquilino? Questo è solo uno dei numerosi requisiti legali che dobbiamo rispettare quando decidiamo di terminare un contratto d’affitto.

La normativa italiana, infatti, stabilisce regole precise per ogni tipologia di contratto: quelli a canone libero durano minimo 4 anni con rinnovo automatico di altri 4, mentre quelli a canone concordato hanno una durata di 3+2 anni. Quando si tratta di disdetta anticipata del contratto di locazione, la legge richiede gravi motivi documentati per il conduttore, mentre il locatore può recedere solo dopo il primo periodo contrattuale. Inoltre, la comunicazione della disdetta del contratto di locazione deve avvenire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, con costi specifici come l’imposta di registro di 67 euro da versare entro 30 giorni dalla rescissione.

Andiamo a scoprire dettagliatamente tempi, costi e procedure per la corretta risoluzione contratto locazione secondo la Legge 431/1998 e i suoi aggiornamenti previsti. Esamineremo i diritti e doveri di entrambe le parti, fornendo anche modelli pratici per gestire correttamente questa delicata procedura.

La normativa attuale sulla disdetta del contratto di locazione

La normativa italiana sulle locazioni abitative si fonda sulla citata Legge 431 del 1998, che oggi continua a rappresentare il pilastro legislativo per la disdetta dei contratti di affitto. Analizziamo nel dettaglio le regole e gli aggiornamenti più recenti.

La Legge 431/1998 ha sostituito la precedente normativa nota come «equo canone» (Legge 392/1978), introducendo un sistema più flessibile per le locazioni abitative.

La normativa attuale definisce con precisione le modalità di disdetta anticipata DEL contratto di locazione, stabilendo che qualsiasi comunicazione di recesso deve essere inviata tramite lettera raccomandata A/R o PEC. Questo requisito formale è essenziale per la validità della disdetta, poiché garantisce la certezza della data di ricezione, da cui decorrono i termini di preavviso.

Durata e rinnovo dei contratti: 4+4, 3+2, transitori

Il sistema italiano prevede tre principali tipologie di contratti di locazione, ciascuna con specifiche regole di durata e rinnovo.

  • Contratti a canone libero (4+4): hanno una durata minima di 4 anni, con rinnovo automatico per ulteriori 4 anni alla scadenza. Il canone è liberamente determinato dalle parti.
  • Contratti a canone concordato (3+2): durano 3 anni con rinnovo automatico di 2 anni. Questi contratti, comunemente noti come «3+2», possono avere anche durate superiori (4+2, 5+2, 6+2) se concordato tra le parti. Il canone deve rispettare i limiti stabiliti dagli accordi territoriali.
  • Contratti transitori: hanno durata variabile da 1 a 18 mesi, senza rinnovo automatico. Servono per esigenze temporanee documentabili, come trasferimenti di lavoro, necessità di studio o cure mediche.

È importante notare che i contratti transitori devono includere una specifica clausola che identifichi l’esigenza di transitorietà, supportata da documentazione allegata. In caso di mancata conferma di queste esigenze, il contratto viene automaticamente ricondotto alla durata minima prevista per i contratti a canone libero (4+4).

Clausola di recesso e sue implicazioni

La disdetta contratto di locazione da parte del conduttore è regolata dall’art. 3, comma 6, della Legge 431/1998, che consente il recesso anticipato solo in presenza di «gravi motivi» con un preavviso di 6 mesi. Questi motivi devono essere:

  • sopravvenuti rispetto alla stipula del contratto;
  • imprevedibili al momento della firma;
  • non dipendenti dalla volontà del conduttore.

Inoltre, la comunicazione di disdetta deve specificare questi motivi, altrimenti il recesso non è considerato valido. Esempi di gravi motivi includono problemi di salute, trasferimenti lavorativi obbligatori o gravi difetti nell’immobile che ne compromettono l’abitabilità.

Per quanto riguarda la disdetta del contratto di locazione da parte del locatore, le regole sono più restrittive. Il proprietario può recedere solo alla prima scadenza del contratto (dopo 4 anni per i contratti liberi e 3 anni per quelli concordati), con preavviso di 6 mesi e solo per specifiche motivazioni previste dalla legge.

Un’importante novità è la possibilità di inserire una «clausola di recesso convenzionale» che permette condizioni più flessibili, come un preavviso ridotto o la possibilità di recedere senza necessità di gravi motivi. Questa clausola deve essere esplicitamente indicata nel contratto originale.

Va sottolineato che il preavviso di 6 mesi implica che il conduttore deve comunque versare i canoni per questo periodo, anche se lascia immediatamente l’immobile. Tuttavia, la giurisprudenza ha stabilito che questi canoni sono dovuti solo se l’immobile rimane effettivamente sfitto durante il periodo di preavviso.

Disdetta del contratto di locazione da parte del locatore

A differenza del conduttore, il proprietario dell’immobile deve rispettare vincoli molto più rigidi quando si tratta di dare disdetta. Esaminiamo nei dettagli quali sono le regole che disciplinano questo delicato aspetto dei rapporti di locazione.

Motivi legittimi per il recesso anticipato

Il principio fondamentale da tenere presente è che il locatore non può recedere dal contratto di locazione prima della sua scadenza naturale. Deve, infatti, garantire al conduttore l’uso dell’immobile per soddisfare le sue necessità abitative, lavorative o imprenditoriali. Tuttavia, la legge prevede alcune situazioni specifiche in cui la disdetta anticipata contratto di locazione è possibile, ma solo al primo rinnovo automatico del contratto.

Ad esempio, in un contratto 4+4, il proprietario può recedere solo dopo i primi 4 anni, non prima. I motivi legittimi per il recesso sono:

  • destinare l’immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale per sé, il coniuge, i figli o parenti entro il secondo grado;
  • dedicare l’immobile a finalità pubbliche, sociali, cooperative, assistenziali, culturali o religiose (in questo caso, il locatore deve essere una società o un ente pubblico);
  • quando il conduttore possiede già un’altra abitazione libera e adatta nello stesso Comune;
  • se l’immobile si trova in un edificio gravemente danneggiato che necessita di ricostruzione o importanti lavori di ristrutturazione;
  • quando il conduttore non vive continuativamente nell’immobile senza una giusta causa;
  • se il locatore intende vendere l’immobile e non possiede altre proprietà abitative oltre a quella in cui risiede.

Nel caso della vendita, è importante ricordare che il conduttore ha diritto di prelazione, ovvero può acquistare l’immobile prima che venga venduto ad altri.

Preavviso obbligatorio di 6 mesi

Per qualsiasi motivo di recesso, il locatore è tenuto a dare comunicazione al conduttore con almeno 6 mesi di anticipo. Questo preavviso è obbligatorio e garantisce all’inquilino il tempo necessario per trovare una nuova sistemazione.

Questo termine di 6 mesi è convenzionale e, in caso di esigenze particolari, proprietario e inquilino possono concordare un termine diverso, indicandolo all’interno del contratto originale. Senza tale indicazione, il termine semestrale rimane vincolante.

Superata la prima scadenza del contratto, il locatore può decidere di recedere in anticipo anche senza giustificato motivo, rispettando comunque il termine dei 6 mesi di preavviso.

Lettera raccomandata o PEC: i requisiti formali

La comunicazione della disdetta del contratto di locazione deve avvenire attraverso canali che garantiscano la tracciabilità dell’invio e la certezza della ricezione. Le opzioni sono:

  • lettera raccomandata con avviso di ricevimento (A/R);
  • Posta Elettronica Certificata (PEC).

Secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 11808 del 12 aprile 2022, l’invio tramite PEC è completamente equivalente alla raccomandata A/R, anche se nel contratto è espressamente previsto solo quest’ultimo metodo.

La comunicazione deve contenere:

  • i dati personali delle parti;
  • gli estremi del contratto;
  • le motivazioni del recesso;
  • le tempistiche previste.
    È fondamentale che nella lettera si manifesti chiaramente l’intento rescissorio, utilizzando termini inequivocabili che non lascino spazio a interpretazioni.

Sanzioni per uso improprio dell’immobile

Il proprietario che ottiene la risoluzione del contratto di locazione adducendo una delle motivazioni previste dalla legge è tenuto a utilizzare effettivamente l’immobile per il motivo dichiarato. In caso contrario, sono previste sanzioni significative.

Se il locatore non adibisce l’immobile all’uso dichiarato entro 6 mesi dal rilascio, il conduttore può richiedere:

  • il ripristino del contratto di locazione;
  • il rimborso delle spese di trasloco;
  • il risarcimento di altri oneri sostenuti per lasciare l’immobile.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23269 del 26 luglio 2022, ha stabilito che il danno per il conduttore si presume se il locatore non utilizza l’immobile come dichiarato. Questo significa che il conduttore non deve dimostrare di aver subito un danno specifico, poiché questo è presunto dalla legge.

Il locatore può evitare queste sanzioni solo dimostrando che il ritardo o il mancato utilizzo dell’immobile è dovuto a cause di forza maggiore o altre valide ragioni indipendenti dalla sua volontà.

Disdetta del contratto di locazione da parte del conduttore

L’inquilino gode di maggiore flessibilità rispetto al proprietario quando si tratta di disdetta di un contratto di affitto. Mentre il locatore può recedere solo alla scadenza contrattuale, il conduttore può interrompere il rapporto locativo anche prima, purché rispetti alcune condizioni fondamentali.

Gravi motivi: cosa sono e come documentarli

I «gravi motivi» rappresentano il requisito essenziale per la disdetta anticipata da parte dell’inquilino. Secondo la giurisprudenza, questi motivi devono essere:

  • oggettivi e involontari;
  • imprevedibili al momento della firma del contratto;
  • sopravvenuti dopo la stipula;
  • indipendenti dalla volontà del conduttore.

Non si tratta necessariamente di problemi economici, ma possono riguardare vari aspetti della vita personale. Tra i motivi riconosciuti come validi dai tribunali troviamo:

  • trasferimento lavorativo in altra città;
  • perdita del lavoro con conseguenti difficoltà economiche;
  • problemi di salute che rendono difficile l’abitabilità dell’immobile;
  • condizioni strutturali dell’appartamento che ne compromettono l’utilizzo;
  • gravi difficoltà nei rapporti con i vicini (come confermato dalla Cassazione con sentenza n. 12291/14 del 30.05.2014 riguardante il caso dell’abbaiare molesto di un cane).
    È importante notare che l’acquisto di una casa propria, sebbene significativo, non costituisce un grave motivo in quanto rappresenta una scelta personale dell’inquilino.

Preavviso e obbligo di pagamento fino alla scadenza

Anche in presenza di gravi motivi, il conduttore deve rispettare un preavviso di sei mesi, comunicando al proprietario l’intenzione di recedere dal contratto. Questo significa che l’inquilino rimane vincolato al pagamento del canone per i sei mesi successivi alla comunicazione di recesso, indipendentemente dal momento in cui lascia effettivamente l’immobile.

Infatti, il Tribunale di Bari con sentenza n. 2106 del 28 maggio 2021 ha confermato che gli effetti della disdetta si producono solo alla scadenza del termine semestrale, pertanto la riconsegna anticipata dell’alloggio non esonera dall’obbligo di versare i canoni residui.

Tuttavia, esiste un’importante precisazione giurisprudenziale: questi canoni sono dovuti solo se l’immobile rimane effettivamente sfitto durante il periodo di preavviso. Nel caso in cui il proprietario riaffitti l’appartamento prima della scadenza dei sei mesi, l’inquilino recedente non sarà più tenuto al pagamento.

Costi e adempimenti fiscali della risoluzione

La risoluzione del contratto d’affitto comporta non solo aspetti legali, ma anche precisi adempimenti fiscali che entrambe le parti devono conoscere. Prima di tutto, è necessario formalizzare la chiusura anticipata presso l’Agenzia delle Entrate.

Imposta di registro da 67€ con codice tributo 1503

Quando un contratto di locazione viene interrotto prima della sua naturale scadenza, è previsto il pagamento di un’imposta di registro fissa di 67 euro. Questo importo deve essere versato entro 30 giorni dalla data di cessazione del rapporto locativo. Il pagamento può essere effettuato in due modalità:

  • attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (software RLI o RLI-web) con addebito diretto sul conto corrente;
  • mediante modello F24 Elementi identificativi, utilizzando specificamente il codice tributo 1503.

L’onere di versare l’imposta ricade sul locatore, che in seguito può chiedere il rimborso della metà al conduttore. Tuttavia, in caso di mancato o tardivo pagamento, entrambe le parti sono chiamate in solido a versare la somma e le eventuali sanzioni.

Esenzione per chi ha scelto la cedolare secca

Una nota importante: chi ha optato per il regime fiscale della cedolare secca gode di un’esenzione completa dal pagamento dell’imposta di registro per la risoluzione anticipata. Infatti, la cedolare secca sostituisce, oltre all’IRPEF, anche le imposte di registro e di bollo, non solo al momento della stipula, ma anche per rinnovi e risoluzioni.

Affinché l’esenzione sia valida, è necessario che tutti i locatori abbiano scelto il regime della cedolare secca. Nel caso in cui anche solo uno dei proprietari non abbia optato per questo regime, l’imposta di registro sarà comunque dovuta.

Comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni

Indipendentemente dal regime fiscale scelto, la comunicazione della risoluzione anticipata all’Agenzia delle Entrate è sempre obbligatoria. Questa deve avvenire entro 30 giorni dalla data di cessazione del contratto.

In caso di mancata o tardiva comunicazione, sono previste sanzioni amministrative. Se il ritardo non supera i 30 giorni, la sanzione base è di 50 euro, mentre oltre i 30 giorni raddoppia a 100 euro. Fortunatamente, queste sanzioni possono essere ridotte se si procede con ravvedimento operoso, con importi che variano da 5,56 euro (entro 30 giorni) fino a 16,67 euro (oltre due anni).

Utilizzo del modello RLI per la risoluzione

Per comunicare formalmente la risoluzione, è necessario compilare il modello RLI (Registrazione Locazioni Immobili). Questo può essere presentato in due modi:

  • tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (software RLI o RLI-web)
  • presentando il modello RLI cartaceo direttamente all’ufficio dove è stato registrato il contratto

Nel modello RLI è, inoltre, possibile comunicare anche i dati catastali dell’immobile e, se necessario, modificare le proprie scelte in relazione al regime della cedolare secca.

Fac simile e modello della disdetta anticipata del contratto di locazione

Come detto più volte, la comunicazione della disdetta del contratto di locazione deve avvenire esclusivamente in forma scritta tramite raccomandata A/R o PEC, garantendo così la tracciabilità dell’invio.

La lettera dovrà contenere i dati anagrafici dell’inquilino, la richiesta di recesso dal contratto di affitto, con i dati relativi alla registrazione di quest’ultimo, le motivazioni di tali richiesta e i tempi in cui l’immobile sarà liberato.

Un modello di lettera di disdetta anticipata dovrebbe contenere:

«Gentile Sig./Sig.ra __________ io sottoscritto/a __________ nato/a a __________ il __________ e residente a __________ in via __________ , in qualità di conduttore, con la presente Le comunico la volontà di recedere anticipatamente dal contratto di locazione stipulato in data __________ e relativo all’immobile di Sua proprietà sito a __________ in via __________ , che Le sarà consegnato libera da cose e persone decorsi __________ mesi dalla ricezione della presente.

Preciso che tale recesso è motivato da __________ [specificare dettagliatamente i gravi motivi].

Cordiali saluti. Luogo e data _________________ Firma _________________»

È possibile scaricare il fac-simile in formato PDF, qui sotto:

Modulo lettera disdetta affitto
Scarica il modulo in fac simile per la disdetta del contratto d’affitto

Dopo l’invio della lettera di disdetta, è necessario comunicare il recesso anche all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla risoluzione del contratto, pagando l’imposta di registro di 67 euro, salvo nel caso di cedolare secca.

Documentazione da conservare per evitare controversie

Conservare adeguatamente la documentazione relativa alla locazione è fondamentale. Innanzitutto, le ricevute dei canoni di affitto vanno mantenute per almeno cinque anni, periodo entro il quale il locatore può rivalersi per eventuali morosità.

Inoltre, è importante archiviare:

  • copia della lettera di disdetta inviata;
  • ricevuta dell’invio raccomandata o PEC;
  • comunicazioni relative alla restituzione dell’immobile;
  • documentazione degli adempimenti fiscali.
    Questa pratica previene malintesi e fornisce prove concrete in caso di contestazioni future.

Iscriviti a Money.it