Diritto alla Naspi 2018: con quale offerta di lavoro congrua si perde?

Simone Micocci

30 Aprile 2018 - 11:57

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Chi non accetta un’offerta di lavoro rischia di perdere lo stato di disoccupazione e di conseguenza il diritto alla Naspi.

Diritto alla Naspi 2018: con quale offerta di lavoro congrua si perde?

Quando la mancata accettazione di un’offerta di lavoro fa perdere il diritto alla Naspi?

La Naspi è l’indennità economica che viene riconosciuta mensilmente ai lavoratori che si trovano in uno stato di disoccupazione involontaria. Quindi, questa spetta a coloro che vengono licenziati ma non a chi si dimette, ad eccezione delle dimissioni per giusta causa.

Questa viene corrisposta per una durata pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi 4 anni. Tuttavia ci sono degli eventi che fanno perdere il diritto alla Naspi, ad esempio quando il beneficiario dell’indennità intraprende un nuovo lavoro come dipendente e non comunica all’INPS il reddito presunto, oppure quando questo perde lo stato di disoccupazione.

Stato che si perde per diverse cause, tra le quali figura il non aver accettato un’offerta di lavoro congrua senza un giustificato motivo. A tal proposito è molto importante capire quando un’offerta di lavoro è da considerarsi congrua, tale da far perdere lo stato di disoccupazione e il conseguente diritto alla Naspi 2018.

I chiarimenti in merito ci vengono dati dall’Anpal - Agenzia per le Politiche Attive - che nella delibera del 20 febbraio 2018 stabilisce quando un’offerta di lavoro è congrua in base alla posizione offerta, alla distanza della sede aziendale, alla tipologia contrattuale e alla retribuzione.

Vediamo quindi in quali casi il disoccupato percettore della Naspi non può rifiutare - in assenza di giustificato motivo - un’offerta di lavoro, pena la perdita dell’indennità riconosciuta.

Quando un’offerta di lavoro è congrua?

Capire quando un’offerta è congrua è molto importante per i disoccupati; in tal caso, infatti, il rifiuto potrebbe comportare una violazione del patto di servizio personalizzato sottoscritto con il centro per l’impiego e di conseguenza la perdita dello stato di disoccupazione.

Come ricordato dall’Anpal il significato di congruità al quale fare riferimento è quello descritto dall’articolo 25 del dlgs 150/2015, dove questo dipende da quattro diversi fattori:

  • coerenza professionale;
  • distanza della sede di servizio;
  • retribuzione;
  • tipologia contratto.

Inoltre i fattori variano a seconda della durata della disoccupazione; ad esempio, il disoccupato da più tempo dovrà accontentarsi di offerte di lavoro riferite anche ad altri settori lavorativi e con distanza della sede fino 80 km.

Quando la retribuzione è congrua?

Non varia invece l’importo della retribuzione che per ogni disoccupato deve essere maggiore di 1,2 volte l’indennità Naspi percepita per essere riconosciuto come congruo.

Naspi che ricordiamo è calcolata sul 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni qualora questa sia inferiore all’importo minimo fissato annualmente dalla legge (1.208,15 euro quello del 2018).

Se invece la retribuzione supera questo importo la Naspi si calcola aggiungendo al 75% dei suddetti 1.208,15€ (quindi 906,11€) il 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e il minimo retributivo fissato dalla legge.

Prendiamo come esempio una retribuzione media mensile di 1.500€: in questo caso l’importo della Naspi è di 906,6,11€ più il 25% di 291,85€, quindi 979€. Di conseguenza un’offerta di lavoro è congrua quando la retribuzione è pari ad almeno 1.174,88€.

Tabella riepilogativa

Come anticipato però il fattore retributivo non è l’unico da considerare per definire un’offerta congrua, poiché bisogna valutare anche la posizione che si andrà a ricoprire, la tipologia del contratto e la distanza tra la sede e il domicilio.

Ecco una tabella che riassume perfettamente questi fattori a seconda del tempo da cui il beneficiario della Naspi è disoccupato.

Disoccupato da meno di 6 mesi Disoccupato da 6 a 12 mesi Disoccupato da più di 12 mesi
Posizione di lavoro Settore indicato nel patto di servizio Settore affine a quello indicato nel patto di servizio Altri settori lavorativi
Distanza tra sede di lavoro e domicilio 50km, 80 minuti 50km, 80 minuti 80km, 100 minuti
Retribuzione 1,2 volte importo Naspi 1,2 volte importo Naspi 1,2 volte importo Naspi
Durata contratto Indeterminato o determinato di almeno 3 mesi Indeterminato o determinato di almeno 3 mesi Indeterminato o determinato di almeno 3 mesi
Orario di lavoro A tempo pieno o parziale non inferiore all’80% dell’ultimo impiego A tempo pieno o parziale non inferiore all’80% dell’ultimo impiego A tempo pieno o parziale non inferiore all’80% dell’ultimo impiego

Quindi se un’offerta di lavoro soddisfa le suddette condizioni è da considerare congrua e di conseguenza colui che la rifiuta senza un motivo valido perde lo stato di disoccupazione.

L’unico caso in cui si mantiene la disoccupazione è quello in cui entro due giorni dal recepimento dell’offerta, il beneficiario della Naspi invia una comunicazione al centro dell’impiego motivando il suo rifiuto con una valida giustificazione, quale ad esempio potrebbe essere lo stato di malattia.

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