Dichiarazione dei redditi 2023 correttiva nei termini e integrativa

Patrizia Del Pidio

26 Giugno 2023 - 15:03

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In caso nella dichiarazione già inviata all’Agenzia delle Entrate vi siano omissioni o errori, è possibile intervenire con una dichiarazione correttiva o con una integrativa. Vediamo le differenze.

Dichiarazione dei redditi 2023 correttiva nei termini e integrativa

Una dichiarazione dei redditi inviata all’Agenzia delle Entrate, se ci si accorge che presenta errori, anomalie od omissioni, può essere rettificata spontaneamente dal contribuente. Vediamo le tempistiche e le sanzioni che dipendono dal momento in cui si presenta la dichiarazione correttiva, integrativa o sostitutiva di quella già inviata.

È possibile presentare una dichiarazione correttiva nei termini o una dichiarazione integrativa. Vediamo le differenze e le tempistiche di presentazione.

Dichiarazione correttiva nei termini

Questa dichiarazione va a sostituire la dichiarazione precedentemente inoltrata e viene trasmessa entro i termini di presentazione quando ci si accorge di aver fatto errori o commesso omissioni nel dichiarare redditi, oneri, eccetera.

Non comporta il pagamento di sanzioni per la presentazione ma, in caso di rettifica a sfavore e cioè quando vi è l’emersione di un maggior debito o un minor credito, va versata integralmente la maggiore imposta e pagate le sanzioni e interessi con lo strumento del ravvedimento operoso nel caso di maggior debito e per la differenza rispetto all’importo del credito utilizzato in compensazione non spettante, in caso di minor credito.

Nel caso di rettifica a favore nulla è dovuto come sanzioni.

Sul frontespizio va barrata la casella “Correttiva nei termini”. Questa tipologia di dichiarazione, quindi, può essere presentata, per il 2023, entro il 2 ottobre 2023.

Dichiarazione integrativa

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione si può modificare la stessa presentando una dichiarazione integrativa, completa di tutte le sue parti.

Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata presentata una dichiarazione originaria valida.

Per dichiarazione originaria valida si intende una dichiarazione presentata nei termini e fino a 90 giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni.

La dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza dei termini si considera valida e può essere sanata con la sanzione di Euro 25,00 (pari a 1/10 di Euro 250,00) ferma restando l’applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti i tributi, mentre la dichiarazione presentata dopo 90 giorni si considera omessa, ma costituisce egualmente titolo per la riscossione delle imposte.

Le rettifiche a seguito di presentazione di dichiarazione integrativa sono ammesse entro il quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ai sensi dell’art. 43, co. 1, Dpr 600/1973 e prevedono le sanzioni in misura fissa, se non rilevano ai fini della determinazione del tributo e in misura variabile, nel caso di maggiori imposte dovute, da meno onerose a più onerose, in funzione del tempo intercorrente tra il termine della presentazione della dichiarazione e il momento in cui si presenta l’integrativa.

Scorrendo il frontespizio della dichiarazione si nota che vi sono 3 caselle per la presentazione della dichiarazione integrativa che attengono a 3 fattispecie differenti:

  • Integrativa ai sensi dell’art. 2, commi 8 e 8-bis, Dpr 322/98: viene prevista, indicando il codice 1, la possibilità di presentazione della dichiarazione entro il 31 dicembre del quinto anno successivo, con applicazione delle sanzioni e possibilità di ravvedimento operoso, mentre indicando il codice 2, la presentazione di integrativa nel caso in cui la rettifica attenga alle comunicazioni inviate da Agenzia Entrate;
  • Integrativa ai sensi dell’art. 2, co. 8-ter, Dpr 322/98: in questo caso si sta presentando un’integrativa che va a modificare l’originaria richiesta di rimborso dell’eccedenze d’imposta per poterle utilizzare in compensazione; è possibile operare in tal senso purché il rimborso non sia già stato erogato anche solo parzialmente ed entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione. Resta inteso che, se oltre a modificare da rimborso a compensazione il credito, si apportano delle modifiche/integrazioni, allora va barrata la casella precedente (dichiarazione integrativa);
  • Integrativa errori contabili ai sensi dell’art. 2, co. 8-bis, Dpr 322/98: tale casella va barrata nel caso in cui la dichiarazione integrativa sia presentata per la correzione di errori contabili di competenza oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.

L’aspetto sanzionatorio:

  • Dichiarazione integrativa entro 90 giorni: sanzione di Euro 27,78 (riduzione ad un nono della sanzione di cui all’art. 13, co. 1, lett. A-bis, Dlgs 472/1997);
  • Dichiarazione originaria tardiva: Sanzione Euro 25,00 (riduzione a un decimo della sanzione di cui all’art. 13, co. 1, lett. C), DLgs 472/1997);
  • Dichiarazione integrativa oltre 90 giorni: sanzione piena da Euro 250,00 a Euro 2.000,00 (art. 8, dlgs 471/1997).

Le sanzioni per omessi versamenti a seguito di presentazione di una dichiarazione infedele sono:

  • Omessa presentazione dichiarazione: 120% - 240% delle imposte dovute con un minimo di Euro 250,00
  • Omessa dichiarazione presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo: 60% - 120% imposte dovute con un minimo di Euro 200,00
  • Dichiarazione infedele con danno erariale: 90% -180% imposte dovute o differenza credito utilizzato

Le riduzioni delle sanzioni per ravvedimento operoso in caso di dichiarazione infedele sono:

  • Ravvedimento entro 90 giorni: 1/9 del minimo;
  • Ravvedimento entro un anno (oltre i 90 giorni): 1/8 del minimo;
  • Ravvedimento biennale (entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo): 1/7 del minimo;
  • Oltre il termine precedente ed entro il quindi esercizio successivo: 1/6 del minimo.

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