Detrazioni lavoro dipendente 2024, come cambia il calcolo e il risparmio

Patrizia Del Pidio

7 Maggio 2024 - 12:54

Con l’entrata in vigore della nuova Irpef a tre scaglioni, cambia anche il calcolo delle detrazioni da lavoro dipendente e di quelle per gli oneri sostenuti per redditi superiori a 50.000 euro.

Detrazioni lavoro dipendente 2024, come cambia il calcolo e il risparmio

Per i redditi da lavoro dipendente è prevista una detrazione di imposta che permette di fruire di una riduzione dell’Irpef dovuta parametrata alle retribuzioni lorde. Si tratta di detrazioni riconosciute dall’articolo 13 del Tuir che, però, sono state modificate dal decreto legislativo 216/2023. Per il solo 2024 con l’accorpamento della prima e seconda aliquota Irpef, cambia anche il calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente. La rimodulazione delle aliquote porta anche a nuove detrazioni fiscali per i lavoratori dipendenti. Dal 1° gennaio 2024,infatti, è cambiato il calcolo delle detrazioni.

Sono state modificate anche le detrazioni per le spese sostenute per chi ha un reddito superiore a 50.000 euro, visto che viene introdotta una franchigia che annulla i benefici della nuova Irpef. Se, poi, si considerano i redditi superiori a 120.000 euro, incrociando vecchie e nuove regole si ha un doppio taglio sulle detrazioni spettanti.

Il tutto è chiarito dalla circolare n.2 del 6 febbraio 2024 dell’Agenzia delle Entrate

Tra le principali novità, come abbiamo anticipato, vi è la modifica del calcolo delle detrazioni lavoro dipendente 2024.

Rispetto al 2023 non è cambito, però, il Bonus Renzi, infatti il trattamento integrativo di 100 euro in busta paga, è stato confermato anche per il 2024. La platea dei beneficiari rimane immutata, poiché i limiti di reddito necessari per accedere al trattamento integrativo non subiranno alcuna modifica grazie a un mutamento dell’operazione di calcolo che coinvolge anche questo beneficio.

Vediamo le novità sulle detrazioni per i lavoratori dipendenti, le modifiche all’IRPEF e come cambia la busta paga.

Calcolo detrazioni lavoro dipendente con le novità 2024

Partiamo da come la riforma fiscale è intervenuta sull’IRPEF, con il passaggio da 4 a 3 aliquote:

SCAGLIONI IRPEF 2022 REDDITO ALIQUOTE IRPEF 2022
1° scaglione fino a 28mila euro 23%
2° scaglione da 28.000 a 50mila euro 35%
3° scaglione oltre i 50mila euro 43%

Nel 2024 l’Irpef non prevede solo un passaggio a 3 aliquote e scaglioni, ma cambia la modalità di calcolo delle detrazioni, sia per i lavoratori dipendenti che per gli autonomi e i pensionati.

Le detrazioni per lavoro dipendente nel 2024 per redditi fino a 15.000 euro passano dagli attuali 1.880 euro a 1.955 euro.
La No Tax Area è, invece, fissata a 8.500 euro, uguale per lavoratori dipendenti e pensionati.

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, lo schema per le detrazioni è il seguente:

REDDITI (EURO) IMPORTO DELLA DETRAZIONE (EURO)
fino a 15.000 1.955 euro per effetto dell’ampliamento della No tax Area
oltre 15.000 fino a 28.000 1.910+1.190*
(28.000-reddito)/(28.000-15.000)
da 28.000 a 50.000 1.910* (50.000-reddito)/(50.000-28.000)
oltre 50.000 0

Un particolare vantaggio andrà nelle tasche dei contribuenti con reddito da 18.000 a 50.000 euro, l’aumento effettivo in busta paga sarà massimo di 260 euro l’anno(per il solo risparmio Irpef).
Superati i 50.000 euro gli effetti sono annullati dalla nuova franchigia per le detrazioni.

Ricordiamo che in base all’articolo 13, comma 1 lettera a) del Tuir l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro.

Quanto si risparmia sulle tasse

Rispetto alla struttura precedente, la nuova Irpef:

  • amplia, da 15.000 euro a 28.000 euro la prima soglia di reddito cui si applica la detrazione di 1.955 euro;
  • vi è una riduzione Irpef di 2 punti percentuali per i redditi da 15.000 a 28.000 euro;
  • applica una franchigia alle detrazioni per i redditi superiori a 50.000 euro. La franchigia vale 260 euro, si applica alle detrazioni con aliquota al 19%, escluse le spese sanitarie che d’altronde hanno una franchigia autonoma indipendente dal reddito.

Come si determinano le detrazioni da lavoro spettanti?

L’importo delle detrazioni si basa non solo sui redditi da lavoro, ma anche sul periodo coperto da rapporto di lavoro.

In linea generale le detrazioni da lavoro sono calcolate dal sostituto di imposta direttamente in busta paga e hanno come effetto una riduzione dell’Irpef che si tramuta in un aumento effettivo dello stipendio netto.

Per chi non fruisce delle detrazioni in busta paga c’è la possibilità di recuperarle in dichiarazione dei redditi a conguaglio, come sconto sull’imposta dovuta (che per i lavoratori dipendenti si traduce in un rimborso).

Le detrazioni da lavoro sono calcolate sui giorni effettivi di rapporto di lavoro e quindi, spettando anche per riposi settimanali, festività, malattia e ferie. Non si devono considerare, invece, per i giorni durante i quali non spetta la retribuzione (come ad esempio periodi di aspettativa non retribuita).

Taglio detrazione sulle spese per redditi superiori a 50.000 euro

Quanto previsto per coloro che hanno redditi superiori ai 50.000 euro annulla i benefici portati dall’introduzione delle nuove aliquote Irpef, visto che sulle detrazioni spettanti è prevista una franchigia di 260 euro (importo pari all’aumento spettante per il risparmio sull’Irpef con il passaggio da quattro a tre aliquote).
L’applicazione della franchigia da 260 euro è prevista per le seguenti detrazioni:

  • al 19% per le spese sostenute; la disposizione non riguarda le spese sanitarie;
  • al 26% per importi tra30 e 30.000 euro le erogazioni liberali in favore dei partiti politici;
  • al 90% per i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

Dall’importo che si ottiene come detrazione spettante per le spese sopra indicate va sottratto l’importo della franchigia di 260 euro.

Per redditi oltre i 120.000 il taglio è doppio

Per quanto riguarda, invece, i redditi di importo superiore a 120.000 euro, le nuove regole si intrecciano con quelle in vigore dal 1° gennaio 2022 che prevede un azzeramento delle detrazioni per chi supera i 240.000 euro di reddito.

Il taglio dell’agevolazione risulta doppio, infatti, perché la franchigia di 260 euro, come chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella circolare, deve essere attuata su un importo già ridotto ai sensi dell’articolo 15, comma 3—bis del Tuir che prevede:
“detrazione di cui al presente articolo spetta:

  • per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
  • per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro”.

Per chi ha redditi superiori a 120.000 euro, quindi, la riduzione di 260 euro si applica alla detrazione d’imposta già ridotta per effetto delle condizioni sopra riportate.

Bonus Renzi 2024, cosa cambia

Fino al 2023 il Bonus Renzi, o trattamento integrativo di 100 euro, spetta ai lavoratori dipendenti con redditi fino a 15.000 euro e, solo nel caso in cui la detrazione spettante sia superiore all’imposta dovuta, anche a chi ha redditi compresi tra i 15.000 e i 28.000.

Nel 2024, fermo restando il principio che il bonus Renzi può essere riconosciuto solo quando l’imposta dovuta sia superiore alle detrazioni spettanti, da queste deve essere sottratto l’importo di 75 euro (rapportato al periodo lavorato nell’anno). Attraverso questo escamotage è possibile salvaguardare il Bonus Renzi per coloro che percepiscono un reddito compreso tra 8.174 euro e 8.500 euro che pur rientrando nella No Tax Area avranno comunque diritto all’integrazione.

Le detrazioni da considerare per il calcolo sono:

  • le detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 comma 1 TUIR);
  • le detrazioni per lavoro dipendente (art. 13 comma 1 TUIR);
  • prestiti e mutui agrari (art. 15 comma 1 - lettera a TUIR);
  • mutui acquisto prima casa (art. 15 comma 1 - lettera b TUIR);
  • spese sanitarie (art. 15 comma 1 - lettera c TUIR);
  • mutuo costruzione prima casa (art. 15 comma 1-ter TUIR);
  • detrazioni per ristrutturazioni edilizie ed efficientamento energetico (art. 16-bis TUIR);

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