In quali casi il sostituto di imposta deve effettuare un doppio calcolo per le detrazioni figli a carico e Assegno unico? Ecco a cosa fare attenzione.
In quali casi serve un doppio calcolo in caso di Assegno unico? Ecco tutte le regole per non perdere le detrazioni. L’entrata in vigore dell’Assegno unico e universale ha cambiato del tutto le regole previste per il welfare familiare.
Dal 2022 entra in vigore l’Assegno unico universale, spetta per ogni figlio fino a 18 anni di età, il limite viene innalzato a 21 anni nel caso in cui i figli frequentino corsi di studio. Non c’è alcun limite per i figli con disabilità riconosciuta. Con l’entrata in vigore dell’Assegno unico viene meno la detrazione per i figli a carico. Non vengono meno le detrazioni per le spese sostenute in favore dei figli a carico, ad esempio spese sanitarie o universitarie. Inoltre, al momento in cui cessa la corresponsione riprendono vigore le detrazioni per i figli a carico, ecco perché può essere necessario il doppio calcolo.
Ecco in quali casi è necessario un doppio calcolo per le detrazioni per i figli a carico e le novità introdotte dalla dichiarazione del 2026.
Limiti Assegno unico, ecco quando spetta
Si ricorda che l’Assegno unico spetta dal settimo mese di gravidanza, (sostituisce anche il bonus bebè) e ai figli di età compresa tra 0 e 18 anni.
Per i figli tra i 18 e i 21 anni può essere percepito solo in concomitanza con altre condizioni. Il figlio che ha superato i 18 anni e fino al compimento del 21° anno può percepirlo se:
- frequenta un corso di formazione professionale, scolastica o è iscritto a un corso di laurea;
- è disoccupato e non impegnato in corsi di formazione e lavoro, ma è iscritto al centro per l’impiego;
- svolge il servizio civile universale;
- svolge un tirocinio o apprendistato, ma ha un reddito inferiore a 8.000 euro l’anno.
L’importo dipende da numerosi fattori tra cui reddito Isee, età del figlio, numero dei figli, età della madre, eventuale disabilità.
Detrazioni per i figli a carico: cosa cambia
Molti a questo punto però si chiedono: cosa succede alle detrazioni e alle deduzioni delle spese sostenute per i figli a carico? Si possono ancora far valere?
A questa domanda ha risposto l’Agenzia delle Entrate con la circolare 4/E/2022, in essa sono state illustrate tutte le modifiche alle detrazioni per i figli a carico introdotte dal decreto legislativo 230 del 2021 istitutivo dell’Assegno unico.
A decorrere dal 1° marzo 2022 i sostituti di imposta, cioè datori di lavoro o altri soggetti che versano le imposte per conto del contribuente, non possono più riconoscere in busta paga le detrazioni per i figli a carico fino al compimento di 20 anni e 364 giorni.
I genitori possono però continuare a fare valere le detrazioni e le deduzioni per le spese sostenute in favore dei figli fiscalmente a carico e il regime agevolato previsto dal welfare aziendale.
L’articolo 10 comma 4 del decreto 230 del 2021 prevede una modifica sostanziale dell’articolo 12 del Tuir (Testo Unico Imposte sul Reddito). Il nuovo testo stabilisce che dal 1° marzo 2022:
- cessano di avere efficacia le detrazioni per figli a carico minori di 21 anni e delle maggiorazioni delle detrazioni per i figli minori di tre anni e con disabilità (Tuir articolo 12, comma 1, lettera C);
- è abrogata la detrazione per le famiglie numerose (Tuir articolo 12 comma 1 bis).
Assegno unico e detrazioni per figli a carico ancora spettanti
L’Agenzia delle Entrate nella circolare 4/E/2022, a pagina 23, sottolinea che il decreto Sostegni Ter, istitutivo dell’Assegno unico, ha inserito all’articolo 12 del Tuir il comma 4 Ter, il quale stabilisce che per i figli minori di 21 anni (fiscalmente a carico) continuano a spettare le detrazioni e le deduzioni previste per gli oneri e spese sostenute nel loro interesse, di conseguenza le stesse possono essere fatte valere all’interno del modello 730/2026.
In particolare trovano applicazione detrazioni e deduzioni per le spese:
- per asilo nido e istruzione in generale (chi si avvale del bonus nido, non può portare in detrazione le spese sostenute per l’iscrizione al nido, si tratterebbe infatti di una doppia agevolazione);
- scolastiche e universitarie;
- per svolgimento di attività sportive;
- per abbonamenti a mezzi pubblici;
- mediche e sanitarie per i figli.
La circolare altresì specifica che continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 51 del Tuir comma 2. Di conseguenza, non concorrono a formare il reddito imponibile le elargizioni che possono essere fatte rientrare nel welfare aziendale e che possono essere godute dai figli di età inferiore a 21 anni.
Tale articolo esclude che siano considerati reddito imponibile i benefit aziendali in natura che abbiano finalità educative e di istruzione elargiti in favore dei dipendenti e dei suoi familiari. Ad esempio, se l’azienda Y fornisce ai dipendenti la possibilità di iscrivere i figli a un corso di inglese pagato dall’azienda, il controvalore del corso non può essere considerato reddito imponibile.
Quando spettano le detrazioni in busta paga
La prima cosa da sottolineare è che nulla cambia per i familiari fiscalmente a carico e di età superiore a 21 anni. In questo caso continuano ad applicarsi le detrazioni per i familiari a carico previste dall’articolo 12 del Tuir.
Le detrazioni per i figli fiscalmente a carico in questo caso spettano se gli stessi non hanno un reddito autonomo, il limite è di 4.000 euro l’anno per i figli che non superano i 24 anni di età e 2.840,51 euro per i figli che superano tale età.
L’Agenzia delle Entrate nel messaggio del giorno 7 giugno 2022 ha, inoltre, precisato che si può fare richiesta degli ANF e AF ( Assegni per il Nucleo Familiare e Assegni Familiari) in presenza di nuclei familiari composti esclusivamente dai coniugi, ad esclusione del coniuge legalmente separato.
Possono inoltre continuare a percepirli i nuclei familiari composti da fratelli, sorelle, nipoti di età inferiore a 18 anni. Il limite anagrafico non trova applicazione nel caso in cui si tratti di soggetti che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell’impossibilità assoluta e permanente di dedicarsi a un proficuo lavoro.
Al compimento del 18° anno di età, o 21°, riprendono vigore le detrazioni per i figli a carico e di conseguenza i datori di lavoro devono effettuare il doppio calcolo delle detrazioni spettanti a partire dal momento in cui viene meno l’Assegno unico.
A questo proposito si ricorda che a partire dall’anno di imposta 2025, dichiarazione 2026 è stato fissato il limite dei 30 anni di età per la percezione delle detrazioni per i figli a carico (o assegni familiari). Restano in vigore le detrazioni per le spese in favore dei figli a carico.
Nel modello 730/2026 il doppio calcolo può essere eseguito grazie alla presenza di 3 colonne :
- una per i mesi di carico totali;
- una con la percentuale di carico;
- una per i mesi di carico per i figli che hanno compiuto i 21 anni.
Sintesi oneri ricadenti sul sostituto di imposta
Il sostituto di imposta, quindi, è tenuto:
- per le famiglie che godono dell’Assegno unico, a effettuare il calcolo di quanto spettante come ANF (assegno nucleo familiare/detrazioni figli a carico) per la parte di anno in cui non si gode dell’Assegno unico.
- per tutti i figli fiscalmente a carico devono riconoscere le detrazioni per le spese sostenute in favore dei figli che danno diritto alle detrazioni;
- devono riconoscere gli ANF per i nuclei in cui siano presenti solo coniugi oppure in presenza di fratelli/sorelle, nipoti (in linea collaterale e non retta) nel nucleo.
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