Detrazioni risparmio energetico, modello 730/2017: spese ammesse e guida alla compilazione

Anna Maria D’Andrea

10 Aprile 2017 - 17:26

Dichiarazioni fiscali per risparmio energetico nel modello 730/2017: ecco l’elenco delle spese ammesse e la guida dell’Agenzia delle Entrate alla compilazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Detrazioni risparmio energetico, modello 730/2017: spese ammesse e guida alla compilazione

Quali sono le spese ammesse alle detrazioni per risparmio energetico e come indicarle nel modello 730/2017?

In vista della pubblicazione della dichiarazione dei redditi precompilata 2017, in una guida completa alle detrazioni fiscali relative all’anno d’imposta 2016 l’Agenzia delle Entrate ha illustrato nel dettaglio spese ammesse e limite di detraibilità per le spese di risparmio energetico.

L’elenco delle spese per il risparmio energetico che è possibile portare in detrazione con il modello 730/2017, contenuto nell’art. 1 della Legge n. 296 del 2006 ai commi 344 e 347 stabilisce anche i limiti di detraibilità che, per le spese di risparmio energetico, sono differenziate sulla tipologia di lavoro effettuato.

In linea di principio, con le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2014 e recentemente prorogate con la Legge di Bilancio 2017, le spese per il risparmio energetico beneficiano di una detrazione del 65% dell’importo sostenuto. Per richiederla sarà necessario indicare nel modello 730/2017 o in dichiarazione dei redditi precompilata i dati relativi al tipo di intervento effettuato e alla spese sostenuta.

Ecco di seguito una guida alle detrazioni per risparmio energetico da indicare nel modello 730/2017, spese ammesse, limiti di spesa e documenti da conservare.

Detrazioni risparmio energetico modello 730/2017: soggetti beneficiari, spese ammesse e guida alla compilazione

Le detrazioni per risparmio energetico da indicare nel modello 730/2017 sono rivolge a soggetti residenti e non residenti, titolari di qualsiasi tipologia di reddito.

Possono beneficiare delle detrazioni fiscali per risparmio energetico le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e ai soggetti che conseguono reddito d‘impresa (persone fisiche,
società di persone, società di capitali).

I lavori di riqualificazione energetica che possono beneficiare della detrazione fiscale nel 2017 riguardano i seguenti soggetti:

  • proprietari o nudi proprietari;
  • titolari di un diritto reale di godimento quali usufrutto, uso, abitazione o superficie;
  • soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;
  • soggetti indicati nell’art. 5 del TUIR, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;
  • detentori (locatari, comodatari) dell’immobile;
  • familiari conviventi;
  • coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
  • conviventi more uxorio;
  • promissario acquirente.

Detrazioni risparmio energetico modello 730/2017: limiti e importi di spesa

Per le spese sostenute a partire dal 6 giugno 2013 è riconosciuta una detrazione fiscale del 65% sulle spese di risparmio energetico.

Il limite di spesa che sarà possibile portare in detrazione con il modello 730/2017 varia in funzione della tipologia di intervento di riqualificazione energetica effettuato dal contribuente.

In riferimento alle spese ammesse alla detrazione fiscale per risparmio energetico, riportiamo una tabella di sintesi che differenzia le tipologie di intervento e gli importi massimi detraibili.

La tabella sopra riportata indica, oltre ai limiti di spesa per le diverse tipologie di intervento di riqualificazione energetica, anche le diverse tipologie di lavori per i quali è possibile richiedere la detrazione nel modello 730/2017.

In sintesi, le detrazioni fiscali per risparmio energetico previste nel 2017 riguardano i seguenti interventi:

  • riqualificazione energetica di edifici esistenti volti a conseguire un risparmio del fabbisogno di energia primaria (comma 344, art. 1 legge n. 296 del 2006);
  • su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi (comma 345, art. 1 legge n. 296 del 2006);
  • installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università (comma 346 art. 1 legge n. 296 del 2006);
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione (comma 347 art. 1 legge n. 296 del 2006);
  • spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia (comma 286 art. 1 legge n. 244 del 2007).

A decorrere dal 2015 la detrazione spetta anche per le spese sostenute per:

  • l’acquisto e posa in opera delle schermatura solari di cui all’allegato M del DLGS n.311 del 2006;
  • l’acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

A decorrere dal 2016 (art. 1, comma 88, della legge n. 208 del 2015), l’agevolazione spetta anche per le spese sostenute per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti ed a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.

Detrazioni risparmio energetico modello 730/2017: documenti necessari

Ai fini delle detrazioni fiscali per risparmio energetico, i contribuenti dovranno compilare le relative voci nel modello 730/2017, che sarà reso disponibile in forma precompilata dall’Agenzia delle Entrate a partire dal 18 aprile 2017.

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate e seguendo la procedura indicata sarà possibile inserire, dal 2 maggio, le informazioni mancanti, tra cui quelle relativa alle detrazioni per risparmio energetico ai righi E61/E62, Quadro E, Sezione IV del modello 730/2017.

Ai fini della detraibilità delle spese per il risparmio energetico è necessario procedere con appositi adempimenti e, inoltre, conservare la documentazione indicata dall’Agenzia delle Entrate, che è possibile visionare scaricando la guida completa alle detrazioni fiscali per risparmio energetico.

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