La tassazione delle opere di ingegno nel modello 730/2026

Patrizia Del Pidio

9 Luglio 2026 - 08:35

Come si dichiarano i compensi per il diritto d’autore nel modello 730/2026? Guida pratica alla tassazione delle opere d’ingegno, agevolazioni e righi da compilare.

La tassazione delle opere di ingegno nel modello 730/2026

Come si inseriscono i redditi derivanti dalle opere dell’ingegno nel 730/2026? Vendere un libro scritto di proprio pugno, cedere i diritti di un software o percepire le royalty di un’opera d’arte significa produrre reddito da sottoporre a tassazione.

In Italia, però, lo sfruttamento economico delle creazioni intellettuali gode di un regime fiscale privilegiato. Nella dichiarazione dei redditi la tassazione dei redditi derivanti dalle opere dell’ingegno prevede una base imponibile ridotta grazie a importanti deduzioni forfettarie delle spese (che variano in base all’età del contribuente).

A differenza di quello che si può credere questa tipologia di reddito non rientra nei redditi da lavoro dipendente, autonomo o da collaborazioni continuative protratte nel tempo. Nel corso del periodo di imposta (in questo caso il 2025) un contribuente può anche svolgere prestazioni di lavoro senza abitualità, eterodeterminazione e professionalità. In questo caso, però, il reddito che ne deriva non può essere dichiarato come reddito da lavoro autonomo e può essere indicato nel modello 730 sotto la voce di «redditi diversi».

Quando non si può parlare di lavoro autonomo (perché mancata la professionalità e la continuità), in base a quello che prevede l’articolo 53 del Tuir si configurano le prestazioni di lavoro autonomo occasionale e in alcuni casi lo sfruttamento delle opere di ingegno.

Le due tipologie di reddito sono molto simili e non prevedono l’obbligo dell’utilizzo del modello Redditi PF (utilizzato, appunto, dagli autonomi), ma possono essere dichiarate anche utilizzando il modello 730. In questo caso, però, è necessario che il soggetto abbia percepito nel corso del periodo d’imposta di riferimento anche redditi di lavoro dipendente o assimilato.

Quanto detto è valido anche nel caso che nell’anno di presentazione della dichiarazione il dichiarante non ha un sostituto di imposta, visto che è possibile presentare la dichiarazione anche senza sostituto di imposta.

Lo sfruttamento delle opere d’ingegno

Iniziamo con lo spiegare cosa sono le opere dell’ingegno. Si tratta dell’espressione maggiore della creatività umana, di opere frutto della mente e dell’ispirazione degli autori e sono tutelate dal diritto d’autore. In esse rientrano opere d’arte (come quadri e sculture), canzoni e scritti. La caratteristica principale delle opere dell’ingegno è rappresentata dall’originalità e della creatività.

Su tutte le opere dell’ingegno c’è tutela legale che garantisce agli autori il diritto esclusivo di utilizzo, riproduzione o diffusione. Dall’altra parte, però, gli autori possono anche cedere l’utilizzo delle proprie opere ottenendo un equo compenso.

I proventi derivanti dall’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno, confluiscono nel rigo D3 del modello 730 se percepiti dall’autore o dall’inventore, mentre se percepiti da aventi causa a titolo gratuito, o da soggetti che hanno acquistato tali diritti a titolo oneroso, costituiscono redditi diversi vanno indicati al rigo D4 con codice 6. I compensi derivanti dallo sfruttamento delle opere d’ingegno devono essere indicati al lordo della deduzione forfettaria.
Il vero vantaggio delle opere dell’ingegno è che non si pagano le tasse sull’intero importo percepito. Lo Stato applica una deduzione a titolo di spese che varia in base all’età e nello specifico:

  • per gli under 35: deduzione forfettaria del 40% (si pagano le tasse solo sul 60% del guadagno);
  • per gli over 35: deduzione forfettaria del 25% (si pagano le tasse sul 75% del guadagno).

La detrazione ai fini Irpef

Per tutte queste categorie di reddito è prevista una detrazione dall’imposta lorda decrescente all’aumentare del reddito complessivo, non cumulabile con quella per redditi di lavoro dipendente e assimilati e da non rapportare al periodo di lavoro.

I redditi da indicare nel rigo D3 del modello 730/2026

Queste tipologie di redditi vanno indicate nel rigo D3 del modello 730/2026. In questo rigo vanno indicati, infatti, i:

  • proventi derivanti dall’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno e di invenzioni industriali (brevetti, know how) percepiti direttamente dall’autore o inventore;
  • redditi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione, se l’apporto è costituito esclusivamente da prestazione di lavoro;
  • redditi derivanti dalla partecipazione agli utili spettante ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni o a società limitata.

I proventi derivanti dal lavoro autonomo

I compensi da lavoro autonomo, rientranti tra i redditi diversi ai sensi dell’articolo 67 del Tuir, vanno riportati nel quadro D, al rigo D5, specificando la tipologia di reddito mediante:

  • l’indicazione del codice identificativo (colonna 1);
  • le somme effettivamente percepite (colonna 2);
  • le ritenute d’acconto subite (colonna 4).

Inoltre, in tale rigo occorrerà indicare l’ammontare delle spese effettivamente sostenute inerenti la produzione del reddito (colonna 3). Tali spese, da portare in diminuzione del reddito, non possono mai superare il corrispettivo percepito, relativo ad ogni singola operazione.

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