Detrazione per sistema di accumulo collegato al fotovoltaico: quando spetta?

Martina Cancellieri

21 Settembre 2018 - 14:00

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Sistema di accumulo e impianto fotovoltaico: con la risposta del 19 settembre 2018 l’Agenzia delle Entrate chiarisce i dubbi relativi alla detrazione Irpef prevista per gli interventi di risparmio energetico.

Detrazione per sistema di accumulo collegato al fotovoltaico: quando spetta?

Sistema di accumulo e impianto fotovoltaico: con la risposta all’interpello del 19 settembre 2018 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo la detrazione Irpef prevista per specifici interventi finalizzati al risparmio energetico.

In particolare la domanda del contribuente è riferita alle spese sostenute per l’acquisto e il montaggio di un sistema di accumulo collegato ad un pannello fotovoltaico.

Il contribuente dichiara di aver sostenuto nel 2017 le spese per l’acquisto e il montaggio del sopracitato sistema di accumulo collegato a un impianto fotovoltaico installato in precedenza presso la propria abitazione.

Viene inoltre comunicato di non aver mai fruito della detrazione Irpef prevista per tale intervento di risparmio energetico, dichiarando infine l’utilizzo personale dell’installazione in oggetto nel precisare che l’energia accumulata non verrà commercializzata.

Il contribuente chiede pertanto di poter usufruire della detrazione d’imposta prevista per gli interventi finalizzati al risparmio energetico di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR, in relazione alle spese sostenute per l’acquisto e il montaggio di tale sistema di accumulo.

Detrazione per sistema di accumulo collegato al fotovoltaico, i chiarimenti delle Entrate

Con la risposta n. 8 del 19 settembre 2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti relativi alla possibilità per i contribuenti di beneficiare della detrazione d’imposta prevista per gli interventi finalizzati al risparmio energetico.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che per beneficiare della detrazione Irpef prevista dal TUIR per le sopracitate spese d’acquisto e montaggio è necessario che il sistema di accumulo venga installato contestualmente o successivamente rispetto all’impianto fotovoltaico.

Agenzia delle Entrate - risposta n. 8 del 19 settembre 2018
La risposta n. 8 del 19 settembre 2018 con cui l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla detrazione d’imposta prevista per gli interventi finalizzati al risparmio energetico.

Nel dettaglio il TUIR prevede che dall’imposta lorda si detragga un importo pari al 36% delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare. È inoltre disposto che le spese debbano essere state sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi.

Il decreto legge n. 83 del 2012 recante “Misure urgenti per le infrastrutture, l’edilizia ed i trasporti”, ha elevato la misura della detrazione al 50% insieme all’ammontare delle spese ammissibili alla detrazione, il cui limite è ora di 96.000 euro.

È dunque possibile usufruire di tale detrazione fiscale del 50% sulle spese per i lavori di ristrutturazione edilizia sostenute dal 26 giugno 2012 e fino al 31 dicembre 2018.

Rientrano in queste agevolazioni fiscali anche le spese per l’acquisto di condizionatori per i quali esistono diverse tipologie di bonus, a seconda del tipo di climatizzatore e del tipo di intervento.

Agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico

Fra le agevolazioni fiscali relative agli interventi di risparmio energetico, in particolare la lettera h) del citato art. 16- bis) del TUIR comprende quelli “relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia” prevedendo che tali opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette acquisendo un’idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente.

Al riguardo l’Agenzia delle Entrate ricorda che si ha diritto a tale beneficio anche per le spese sostenute per l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, in quanto basato sull’impiego di fonti rinnovabili di energia.

Per usufruire della relativa detrazione Irpef è necessario che l’impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione, ovvero per usi domestici come l’illuminazione, l’alimentazione di apparecchi elettrici e che dunque tale impianto venga posto direttamente a servizio dell’abitazione.

Tuttavia, in riferimento al caso in oggetto, si ricorda che la riconducibilità del suddetto intervento alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 16-bis del TUIR è consentita esclusivamente nel caso di installazione contestuale o successiva del sistema di accumulo rispetto a quella dell’impianto fotovoltaico, configurandosi così il primo come un elemento funzionalmente collegato al secondo e in grado di migliorarne le potenzialità.

Si precisa infine che il limite di spesa ammesso alla detrazione d’imposta attualmente pari a 96.000 euro rimane unico e riguarda sia l’impianto fotovoltaico che il sistema di accumulo.

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