Le spese sostenute per le gite scolastiche nel 2025 possono essere portate in detrazione nel 2026? In quale categoria di detrazione rientrano? Ecco tutto ciò che c’è da sapere.
La detrazione per le gite scolastiche è un’agevolazione fiscale riconosciuta solo in limitati casi. Proprio per questo è importante avere attenzione a non commettere errori nella indicazione nel modello 730/2026 o nel modello Redditi Persone Fisiche. Ecco istruzioni e importi che si possono ottenere.
Gli istituti scolastici dei vari ordini e gradi ogni anno organizzano viaggi di istruzione, più comunemente denominati gite scolastiche. Per le famiglie gli esborsi possono essere importanti, per questo molti si chiedono se è possibile portare in detrazione le spese e ottenere un risparmio di imposta Irpef.
Vedremo ora quali spese per le gite scolastiche e viaggi di istruzione possono essere portate in detrazione con istruzioni, limiti e importi.
Novità 2026 detrazione spese scolastiche
Dalla dichiarazione dei redditi 2026, con il modello 730 o con il modello Redditi Persone Fisiche, ci sono importanti novità. La Legge di bilancio 2025 ha previsto l’innalzamento del limite di spesa da 800 euro a 1.000 euro.
Naturalmente il limite comprende anche le spese sostenute per le gite scolastiche (da classificare come spese di istruzione).
Detrazione gita scolastica
Le spese per le gite scolastiche sono da ricomprendere tra le spese di istruzione la cui detraibilità è prevista dall’articolo 15 comma 1 lettera e-bis del Tuir. Occorre però prestare attenzione, la prima cosa da considerare è che per le spese scolastiche è prevista una detrazione pari al 19%, ma calcolata su una spesa massima di 1000 euro l’anno a partire dallì’anno di imposta 2025, quindi, dalla dichiarazione del 2026.
La spesa massima non è valida per singola voce, ma per le varie voci di spesa che possono essere ricomprese all’interno della categoria delle spese di istruzione.
Rientrano tra le spese di istruzione da considerare all’interno del limite:
- spese per la mensa scolastica, sia se il servizio è prestato dalla scuola ovvero fornito dal Comune o da altri Enti;
- le tasse di iscrizione e frequenza;
- i contributi versati per i corsi e laboratori di lingue, teatro, musica e altre attività, purché organizzati dalle scuole frequentate;
- il trasporto scolastico, anche se fornito da soggetti esterni alla scuola;
- le gite scolastiche e, in genere, le attività culturali e ricreative svolte per ampliare l’offerta formativa.
Non sono detraibili, invece, le spese per l’acquisto dei libri di testo, di materiali di cancelleria, di zaini, astucci e cartelle.
Il limite di 1.000 euro per ogni alunno ora visto si applica per la scuola materna, elementare, media e superiore (quindi si può ottenere una detrazione di importo fino a 190 euro). Non trova, invece, applicazione nel caso di frequenza di asilo nido.
Come ottenere la detrazione gite scolastiche
Ora che abbiamo visto le spese per il viaggio di istruzione o gita scolastica che possono essere portate in detrazione, vediamo quali sono le regole e gli adempimenti da rispettare per ottenere l’agevolazione fiscale.
Anche per le spese sostenute per le gite scolastiche vale il principio della tracciabilità, questo implica che eventuali pagamenti in contanti non sono utili per ricevere la detrazione fiscale. I pagamenti possono essere effettuati con bonifico, carta di credito o di debito, bollettino postale o MAV.
All’interno del modello 730/2026 la detrazione fiscale per le gite scolastiche deve essere inserita nel Quadro E, righi da E8 a E10, utilizzando il codice 12 e indicando la somma complessiva di tutti i costi sostenuti per l’istruzione.
Detrazione spese gite scolastiche e quoziente familiare
Il comma 11 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2025 apporta alcune modifiche all’articolo 12 del TUIR, in materia di detrazione per carichi di famiglia.
A partire dal 2026, gli oneri e le spese sostenuti sono ammessi in detrazione entro un limite specifico.
Il valore base è pari a:
- 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro e fino a 100.000 euro;
- 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.
Tali valori sono però calibrati in base al quoziente familiare applicando specifici coefficienti.
Per il calcolo del massimale sono escluse le spese sanitarie, gli oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, i premi di assicurazione sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024, e le rate delle spese detraibili per le ristrutturazioni edilizie o di altre disposizioni normative sostenute fino al 31 dicembre 2024.
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